Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14343 del 13/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 13/07/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 13/07/2016), n.14343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10621/2014 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI 11,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PECORARO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

T.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE DEL

GALLO 4, presso lo studio dell’avvocato SERGIO TASSINI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5789/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

14/10/2013, depositata il 28/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11/04/2016 dal Consigliere Dott. Relatore ANTONINO SCALISI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.C. conveniva in giudizio il proprio coniuge B.S., legalmente separato, chiedendo lo scioglimento della comunione relativo all’appartamento sito in (OMISSIS), e la condanna della convenuta al pagamento di un indennizzo per il godimento esclusivo del bene.

Si costituiva la convenuta, aderendo alla domanda di scioglimento proposta dall’attore, e, a sua volta, chiedeva lo scioglimento della comunione relativa all’immobile sito in (OMISSIS) con condanna di T.C. al pagamento dell’indennizzo per il godimento esclusivo del bene.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13191 del 2009, disponeva lo scioglimento sulla base del progetto predisposto dal CTU incaricato e, sostanzialmente, assegnava ai coniugi la meta’ degli immobili, oggetto del giudizio, poneva a carico di T. il pagamento dei relativi conguagli, disattendeva la domanda di vendita dell’immobile di (OMISSIS) proposta da B., costituendo la vendita l’estrema ratio cui ricorrere nel caso in cui fosse impossibile procedere alla divisione. Secondo il Tribunale, spettava al T., altresi’, l’indennita’ di occupazione per il godimento esclusivo dell’immobile sito in (OMISSIS), almeno dal momento in cui era venuta meno (per la morte del figlio) l’esigenza dell’assegnazione dell’appartamento quale affidataria del figlio minore.

La Corte di Appello di Roma, su appello della sig.ra B., e su appello incidentale proposto da T.C., con sentenza n. 5789 del 2013, confermava la sentenza del Tribunale e compensava interamente le spese del giudizio, rigettando sia l’appello principale, che l’appello incidentale. Secondo la Corte romana, andava rigettata la domanda di vendita dell’appartamento di (OMISSIS) perche’, stando al progetto divisionale redatto dal CTU, il frazionamento era attuabile mediante la determinazione di quote suscettibili di autonomo e libero godimento. Correttamente, il Tribunale aveva disposto l’indennita’ a carico della B. per il godimento esclusivo del bene, dato che l’utilizzo da parte del comproprietario non poteva compromettere l’uso altrui e, dunque, nel caso in cui sia provato che l’utilizzazione da parte di uno dei comunisti abbia impedito l’uso anche potenziale del bene sara’ dovuta l’indennita’ di occupazione. Attesa la natura della causa, corretta era la compensazione delle spese disposta dal Tribunale.

La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta da B.S. con ricorso affidato a due motivi. T.C. intimato in questa fase non ha svolto attivita’ giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso B.S. lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto dell’art. 720 c.p.c., sul concetto di comoda divisibilita’ dell’immobile ex art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo la ricorrente erroneamente la Corte distrettuale ha ritenuto che l’immobile in (OMISSIS) fosse comodamente divisibile sulla base dell’elaborato del consulente tecnico di ufficio, perche’ il Ctu si sarebbe limitato ad affermare, semplicemente, che l’immobile in (OMISSIS) poteva essere frazionato, ma non avrebbe affermato in modo alcuno il requisito della comoda divisibilita’ del bene. Per altro, nel caso concreto il frazionamento prospettato: creerebbe due unita’ con la realizzazione oltre all’ingresso principale del vano delle scale condominiali di due ingressi nel vano attualmente adibito ad atrio con una evidente servitu’; le due unita’ sarebbero disomogenee e non suscettibili di autonomo godimento, stante l’ingresso in comune e la servitu’ di accesso all’atrio; le due unita’ sarebbero diseguali, dato che una con minore estensione avrebbe l’affaccio esterno sul prospetto del palazzo e l’altra, di maggiore estensione, avrebbe l’affaccio su di una corte interna, l’una sarebbe dotata di cucina, mentre l’altra solo di un angolo cottura senza indicazione in ordine all’allaccio delle condotte idriche alle colonne di scarico condominiale.

1.1.- Il motivo e’ fondato.

Va qui premesso che il concetto di comoda divisibilita’ di un immobile a cui fa riferimento l’art. 720 c.c., postula, sotto l’aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l’aspetto economico – funzionale, che la divisione non incida sull’originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell’intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso. D’altra parte e, al contrario, come e’ stato gia’ detto da questa Corte (Cass. n. 14577 del 21/08/2012) in materia di divisione giudiziale, la non comoda divisibilita’ di un immobile, puo’ ritenersi legittimamente sussistente solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall’irrealizzabilita’ del frazionamento dell’immobile, o dalla sua realizzabilita’ a pena di notevole deprezzamento, o dall’impossibilita’ di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell’usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso.

Ora, nel caso concreto, la Corte distrettuale non sembra abbia applicato con rigore questi principi perche’ da un verso non ha tenuto conto che la creazione di un vano di disimpegno tra le due porzioni dell’immobile, oltre che a creare un’evidente servitu’ di accesso nell’atrio condominiale, soprattutto, avrebbe sottratto uno spazio ad un appartamento in se’ considerato di modeste dimensioni (circa 100 mq) per altro, non sembra che la Corte abbia verificato se il valore dell’appartamento di cui si dice sarebbe rimasto inalterato con la prospettata divisione, ovvero se il valore dei due appartamenti sarebbe stato sovrapponibile al valore dell’immobile prima della divisione. La Corte territoriale non avrebbe, neppure, tenuto conto che i due mini appartamenti non sarebbero risultati con identiche qualita’ e dotati entrambi di servizi essenziali (diversa sarebbe l’esposizione dei due piccoli appartamenti, nulla veniva specificato in ordine agli impianti idrici e alle utenze elettriche e di gas, di cui uno non sarebbe risultato dotato e, non e’ dato sapere se avesse potuto sopperire a tale mancanza) Non vi e’ dubbio che l’art. 720 c.c., che per molti aspetti puo’ essere indicato come esempio di una norma che richiede per la sua applicazione un’analisi economica dei risultati che concretamente possono essere perseguiti (si potrebbe dire che e’ una norma che apre il mondo giuridico alle regole e ai principi della cc. analisi economica dei fenomeni, ovvero ad interpretazione delle norme giuridiche diretta ad ottenere la massima efficienza, e quindi la situazione ottimale per un uso “razionale” delle risorse) induce a considerare la situazione che l’eventuale divisione dell’appartamento di cui si dice determinerebbe, in termini rigorosi e, comunque, in termini economici piu’ che in termini di possibilita’ geometrica.

2.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto dell’art. 729 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe erronea in quanto i lotti formati dal consulente tecnico di ufficio avrebbero dovuto essere assegnati mediante estrazione a sorte, posto che i previsti conguagli li rendevano equivalenti, mentre la discrezionalita’ del giudice di procedere alla distribuzione per assegnazione sarebbe limitata al solo caso in cui le porzione fossero diseguali. E, comunque, sempre secondo la ricorrente, la sentenza appare viziata ed illegittima per difetto assoluto di motivazione per non avere il giudicante motivato in alcun modo nemmeno sommariamente il perche’ della scelta operata con l’attribuzione delle quote e le ragioni che hanno giustificato o motivato l’attribuzione della quota come operata in sentenza piuttosto di un’altra a favore di ciascun comunista.

2.1.- Il motivo rimane assorbito nell’accoglimento del primo motivo, posto che l’assegnazione presuppone risolta la questione della divisibilita’ del bene.

In definitiva, va accolto il primo motivo, dichiarato assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per una nuova valutazione alla luce dei principi espressi. La Corte di appello di Roma provvedera’ al regolamento delle spese anche per il presente giudizio di legittimita’.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera del Consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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