Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14343 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.08/06/2017),  n. 14343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2785/2016 proposto da:

Z.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ATTILIO PEGAZZANO FERRANDO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2433/35/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 15/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’01/03/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

Il Dott. Z.C. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Toscana che il 15 dicembre 2014 ha confermato la decisione della CTP – Massa Carrara laddove ha rigettato la domanda del contribuente, medico di base convenzionato col SSN, diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP per gli anni dal 2001 al 2005. Il fisco non resiste con controricorso ma deposita nota i fini dell’art. 370 c.p.c..

Il esattamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3) e correlati vizi motivazionali (rubricati secondo le vecchia dizione ma sostanzialmente conformi alla novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione. La CTR, riguardo all’appello principale del contribuente, affida la motivazione della decisione unicamente alle seguenti brevi proposizioni: “La sentenza di primo grado risulta corretta dagli elementi e documenti prodotti dalle parti (…). Non risulta che il contribuente abbia fornito per tutti gli anni di cui ha chiesto il rimborso la prova dell’assenza delle condizioni che integrano l’autonoma organizzazione, onere probatorio a carico del contribuente”.

Quella in esame e una sorta di motivazione “per relationem” della sentenza d’appello mediante rinvio alla decisione di prime cure. Senonchè, la motivazione “per relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima, unicamente se e in quanto il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi d’impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello allorquando, come nella specie, la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione d’infondatezza dei motivi di gravame (Sez. 3, Sentenze n. 15483 del 11/06/2008 e n. 2268 del 02/02/2006; Sez. 2, Sentenza n. 18625 del 12/08/2010). In sostanza, era necessario che, sia pur sinteticamente, la CTR fornisse, comunque, una risposta alle censure formulate, nell’atto di appello principale e nelle conclusioni, dal professionista soccombente, potendo risultare solo per questa (minimale) via appagante e corretto il percorso argomentativo eventualmente desumibile attraverso l’integrazione della parte motiva delle sentenze di primo e secondo grado (Sez. 2, Sentenza n. 3636 del 16/02/2007).

Nella specie, la CTR si limita a sintetizzare l’oggetto generico della vertenza, mentre manca finanche graficamente qualsivoglia concreto esame dei fatti posti a fondamento dei motivi di censura (es. natura ed entità dei compensi a terzi); di talchè il generico rinvio dei giudici d’appello agli “elementi e documenti prodotti dalle parti” e la conseguente adesione alla decisione di prime cure appaiono acritiche, svincolate dal contenuto del gravame, indefinite e insignificanti, attagliandosi astrattamente a qualsivoglia ipotesi.

Dunque, le poche righe di motivazione, rinviante e adesiva, rendono la stessa puramente figurativa ricadendo nell’omesso esame dei fatti addotti dal contribuente e da valutarsi, invece, secondo i principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di accoglimento in forma semplificata e cassazione con rinvio della sentenza d’appello.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione all’accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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