Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14342 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI GIULIANOVA in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 5637, presso lo

studio dell’avvocato D’AMARIO FERDINANDO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

HOTEL CRISTALLO DI ANGELO CASACCIA & C. SNC;

– intimato –

avverso la sentenza n. 61/2005 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 17/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Giulianova propone ricorso per cassazione, affidato a due articolati motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 61/46/05, depositata il 17 marzo 2005, con la quale, rigettando l’appello del medesimo, è stata negata la pretesa dell’ICI per gli anni 1998-2001 nei confronti della società Hotel Cristallo di A. Casaccia e C. snc. In particolare il giudice di appello ha affermato che l’accertamento con adesione applicato nel caso in esame non aveva effetti preclusivi circa l’impugnazione dell’atto impositivo; inoltre i parametri previsti nel regolamento comunale approvato nel mese di ottobre 2002 non potevano applicarsi al terreno in questione, non potendo questo avere efficacia retroattiva. La contribuente non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, nonchè insufficiente e/o contraddittoria motivazione, in quanto la CTR ha ritenuto che l’accertamento con adesione non fosse preclusivo alla proposizione dell’opposizione, tenuto conto che la contribuente aveva addirittura omesso di presentare la prescritta denunzia annuale ai fini ICI. Il motivo è fondato, anche se la motivazione va corretta nei seguenti termini. In effetti l’accertamento con adesione non poteva essere operante nella specie, trattandosi di imposta indiretta comunale ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 bis D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 1 e 3, i quali non prevedono tale tipo d’imposta (ici), tra quelle per cui il beneficio possa essere applicato, con la conseguenza che il relativo negozio intervenuto tra le parti era nullo, e perciò privo di effetti.

2)Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione del’art. 112 epe. e di altre norme di legge, nonchè vizi di motivazione, giacche il giudice di appello ometteva di pronunciare in ordine alla doglianza relativa alla evasione totale dell’imposta mediante la mancata dichiarazione inerente al terreno, peraltro edificabile;

inoltre doveva considerare corretto il procedimento di determinazione dell’ammontare, basato sul regolamento, ancorchè applicato retroattivamente con riduzione dell’importo mediante il procedimento di applicazione del decremento.

La censura va condivisa, atteso che era pacifico che la dichiarazione non fosse stata presentata da parte della Hotel Cristallo. Inoltre il regolamento sull’Ici ben poteva essere applicato retroattivamente rispetto alla data di adozione, dal momento che, com’è noto, in tema di imposta comunale sugli immobili, le norme del regolamento previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, adottato a norma del precedente art. 52, con il quale i comuni possono, tra l’altro, “determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune” (lettera g), possono essere legittimamente utilizzate dal giudice, anche facendo riferimento al valore delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche, al fine di acquisire elementi di giudizio anche in relazione a periodi anteriori a quelli di emanazione del regolamento stesso, senza che ciò comporti alcuna applicazione retroattiva di norme, ma solo l’applicazione di un ragionamento presuntivo. Tali regolamenti non hanno infatti natura propriamente imperativa, ma svolgono funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, previsti dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 bis e art. 62 sexies convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427, costituenti una diretta derivazione dei “redditometri” o “coefficienti di reddito e di ricavi” previsti dal D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in L. 27 aprile 1989, n. 154, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni “hominis”, vale a dire supporti razionali offerti dall’amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 11171 del 07/05/2010, n. 9135 del 2 005).

Su tali punti perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo adeguato e giuridicamente corretto.

Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale dell’Abbruzzo, altra sezione, per nuovo esame e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie li ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, altra sezione, per nuovo esame Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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