Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14342 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/06/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 15/06/2010), n.14342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18208-2007 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

NICOTERA 29, presso lo studio degli avvocati SALERNO GASPARE, ALLOCCA

GIORGIO, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale

Atto Notar POLITO DOMENICO di NOVARA del 23/05/2007, rep. n. 1472;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PATTERI ANTONELLA, giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 153 7/2 006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 15/11/2006 R.G.N. 83/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

udito l’Avvocato SALERNO GASPARE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Novara M.A. conveniva in giudizio l’INPS ed esponeva: di essere stato alle dipendenze di compagnia di navigazione aerea; di essere titolare dal 1 aprile 1997 di pensione a carico del Fondo di Previdenza per il Personale di Volo (cd. Fondo Volo) istituito presso l’INPS; di aver chiesto la liquidazione in capitale di una quota di pensione, consentita dalla L. n. 859 del 1965, art. 34; che l’Istituto aveva proceduto alla liquidazione di tale quota applicando un coefficiente di moltiplicazione illegittimamente adottato dal Comitato di Vigilanza di Fondo Volo con Delib. 8 marzo 1988, anzichè le tabelle contenute nel D.M. 19 febbraio 1981 applicabili per il richiamo operato dalla L. n. 859 del 1965, art. 34. Tanto premesso, chiedeva la condanna dell’INPS al ricalcolo della quota capitale applicando le tabelle di cui al citato D.M.. 19 febbraio 1981.

L’INPS si costituiva ed eccepiva preliminarmente la decadenza dall’azione giudiziaria. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande assumendo che le quote erano state calcolate sulla base dei coefficienti a tal fine elaborati dal Comitato di Vigilanza del Fondo Volo con Delib. 8 marzo 1988, poichè i coefficienti sviluppati dal D.M. 19 febbraio 1981, al diverso fine di dare attuazione alla L. n. 1338 del 1962, art. 13 non erano in alcun modo applicabili alla liquidazione in capitale di una quota della pensione.

Il Tribunale accoglieva il ricorso e condannava l’INPS al pagamento delle differenze richieste, oltre interessi. Proponeva appello l’INPS ribadendo preliminarmente l’eccezione di decadenza dall’azione giudiziaria.

La Corte di Appello di Torino, con la sentenza qui impugnata, dichiarava inammissibile la domanda introduttiva per intervenuta decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47.

Per la cassazione di tale sentenza il pensionato ha proposto ricorso con un motivo. L’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e successive modificazioni, il ricorrente sostiene che la decadenza in esame si applica alle controversie che concedono prestazioni pensionistiche corrisposte sotto forma di rendita periodica (art. 47, comma 2), o relative ad una prestazione temporanea (art. 47, comma 3), mentre non si applica alle controversie, come quella in esame, relative alla liquidazione in capitale di una quota della pensione; sostiene altresì che la decadenza di cui al citato art. 47 opera soltanto quando la controversia verta sul diritto alla pensione e non anche quando la controversia concerna soltanto la esatta determinazione della pensione già riconosciuta e quindi solo il ricalcolo della prestazione già riconosciuta. Il ricorso è fondato.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 12720 del 2009, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “La decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6 convertito con modificazioni nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale”.

Le Sezioni Unite hanno ribadito la unitarietà del termine di decadenza e la non configurabilità di una doppia decadenza sostanziale – per il riconoscimento della prestazione e per la successiva richiesta di adeguamento della prestazione già riconosciuta – in quanto l’art. 47, così come interpretato autenticamente da D.L. n. 103 del 1991, art. 6 prevede un solo termine decadenziale per ogni singola prestazione, sicchè il termine non può che essere unico per il carattere unitario della prestazione rivendicata, dal momento che le somme domandate con riferimento alla prestazione originariamente chiesta non hanno una propria autonomia, non configurandosi come diritto in sè.

Le Sezioni Unite hanno quindi concluso che il D.L. n. 103 del 1991, art. 6 non può trovare applicazione nelle fattispecie in cui – come nel caso di specie – si richieda il ricalcolo di una prestazione pensionistica già in precedenza riconosciuta e di cui si domanda la rideterminazione, ma trova applicazione solo nella diversa ipotesi di mancato o omesso riconoscimento del diritto alla prestazione.

Tale principio, che il Collegio condivide, trova applicazione anche nel caso in cui, come quello in esame, la domanda concerne la riliquidazione di una quota della pensione di cui si è chiesta la corresponsione in forma capitale.

La sentenza impugnata di conseguenza deve essere cassata, avendo il giudice di appello erroneamente affermato la decadenza del pensionato dall’azione giudiziaria D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 in una fattispecie nella quale operava invece la prescrizione decennale. La causa pertanto deve essere rinviata per l’esame del merito ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Genova.

Così deciso in Roma il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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