Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14342 del 08/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.08/06/2017),  n. 14342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2468/2016 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO

PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VALVO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURIZIO BRIGANTI e

GIUSEPPE PICCIOLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1179/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 29/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’01/03/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

Il Dott. S.L. ricorre avverso la decisione della CTR – Toscana che il 29 giugno 2015 – giudicando a seguito di cassazione con rinvio per difetto di motivazione della sentenza d’appello n. 101/5/2011 (Cass. Sez. 6-5, Sentenza n. 26984 del 2014) – ha ritenuto infondata la domanda del contribuente, medico di base convenzionato col SSN, diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata dal 21 giugno 2004 al 27 novembre 2007. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il contribuente replica con memoria.

Il ricorrente esattamente censura – per violazione di norme di diritto – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione pur essendo correlata col SSN ed espletata con attrezzature minimali e l’ausilio di modesti mezzi e di una segretaria part-time.

La decisione del giudice regionale si discosta dai principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Dalla lettura combinata della sentenza d’appello e delle difese delle parti emerge che nella specie il thema decidendum riguarda l’utilizzo di una segretaria part-time e spese indispensabili per attivare uno studio medico, il che esclude che i suddetti parametri siano superati dall’attività del contribuente.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di accoglimento. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domanda introduttiva della parte contribuente può essere immediatamente accolta. Le spese dell’intero giudizio possono essere compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza in materia.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda introduttiva della parte contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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