Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14342 del 06/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14342 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 26765-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO,
TRIOLO VINCENZO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

Data pubblicazione: 06/06/2013

4

contro
IUSO MARCO;

intimato

avverso la sentenza n. 5378/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Doti ENNIO
ATTILIO SEPE che si riporta alla relazione scritta.
Svolgimento del processo
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.
ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc.
civ. e 375 cod. proc. civ. “Marco Iuso , operaio agricolo a tempo determinato,
adiva il giudice del lavoro per ottenere il ricalcolo della dell’indennità di
disoccupazione agricola percepita ciascuno per gli anni indicati in ricorso ponendo
a base del calcolo il salano fissato pro tempore dalla contrattazione collettiva,
compreso il cd. Trattamento di fine rapporto, nella provincia di appartenenza in
relazione alla qualifica di operaio agricolo a tempo determinato, oltre accessoti. I/
Tribunale rigettava la domanda La decisione era riformata dalla Corte di appello
di Bari che in accoglimento dell’appello proposto dagli originari ricorrenti
condannava l’INPS a n liquidare la indennità di disoccupazione corrisposta
all’appellante in relazione all’anno richiesto , ponendo a base del calcolo il salario
fissato pro tempore dalla contrattazione collettiva, compreso il cd. Trattamento di
fine rapporto,
.Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di di tre
motivi : con il primo ha dedotto la violazione e falsa appficazione dell’art. 47
comma 3 del dpr n. 639 del 1970 me succ. modificazioni ed integrazioni per avere
la Corte escluso l’applicabilità del regime decadenziale delineato dalla disciplina
chiamata alla domanda di nliquidazione ; con il secondo ha dedotto la violazione e
falsa applicazione violajone e falsa applicazione dell’art. 18, comma 18 del dl. n.
98 del 2011 conv. in L n. 111 / 2011, norma di interpretazione autentica
Ric. 2011 n. 26765 sez. ML – ud. 14-03-2013
-2-

BARI del 25.10.2010, depositata il 15/11/2010;

Ric. 2011 n. 26765 sez. ML – ud. 14-03-2013
-3-

dell’art. 4 d. lgs n. 146 del 1997 e dell’art. 1 comma 5 del d.l. n. 2 del 2006
conv. con modif, nella L n. 81 del 2006 ; con il terzo, violazione e falsa
applicazione degli arti. 44, 49 e 53 del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti
del10.7.98,in relazione all’art. 6, c. 4, lett. a) del d.lgs. 2.9.97 n. 314 e all’art. 3
di 14.6.1996 n. 318 conv. in L 29.7.1996 n. 402 nonché in relazione agòi
arti. 1362 e ss, 2120 cod. civ. e all’art. 4,, c. 10 e 11, della L 29.5.82 n. 297.
Con gli ultimi due motivi ha contestato la tesi della Corte d’appello che
l’emolumento denominato trattamento di fine rapporto (t:fr.) corrisposto agli operai
agricoli a tempo determinato costituisca una componente della retribuzione, come
tale idonea a determinare la indennità di disoccupazione, e non salano
dificento,escluso ai sensi del detto ad. 6, c. 4, lett. a) sia dalla base imponibile dei
contributi previdenziali, sia dalla retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni
temporanee in agricoltura..
L’intimato non ha svolto attività difensiva
Con rifitimento al primo motivo di ricorso si osserva che secondo l’orientamento
prevalente di questa Corte, consolidatosi con recente pronuncia delle Sezioni unite (
v. Sezun. n. 12720 del 2009 – che conferma le tesi della precedente Cass. Sez
un. n. 6491 del 1996), la decadenza di cui all’art. 47 D.P.R. n. 639 del
1970, all’art. 6 d.l. n. 103 del 1991 conv. in legge n. 166 del 1991 e all’art. 4
d.l n. 348 del 1992 conv. in legge n. 438 del 1992, non trova applicazione in
tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia intesa non già al riconoscimento del
diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo all’adeguamento
della prestazione già ottenuta, perché riconosciuta solo in parte e liquidata in un
importo inferiore a quello dovuto; la correttezza della ricostruzione del quadro
normativo di rifriimento nei termini sopra richiamati, risulta indirettamente
avvalorata, secondo quanto osservato da una recente pronunzia di questa Corte
( Cass. n. 7245 del 2012), dall’ad. 38, primo comma, lett. d) del d. l n. 98
del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, che ha integrato, con ulteriore
comma, l’ad. 47, prevedendo l’assoggettabilità a decadenza ( con decorrenza dal
riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte) delle
azioni giudiziane aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in
parte o :7pagamento di accessori del credito e l’applicabilità di tale disciplina anche
ai giudizi pendenti in primo grado al momento di entrata in vigore della norma.
Come,infatti, sottolineato nella richiamata sentenza n. 7245 / 2012, la espressa
previsione di una limitata efficacia retroattiva del regime decadenziale rivela la
consapevolezza nel legislatore del carattere modificativo della disposizione introdotta
rispetto alla regola preesistente, quale consolidatasi per effetto della recente
pronuncia delle Sezioni unite del 2009; pertanto, deve ritenersi che, prima della
sua integrazione per effetto dall’art. 38, primo comma, lett. d) del convertito d.l. n.
98 del 2011, Part.47 del d.p.r. n.639 del 1970 è inapplicabile al caso di
domanda di riliquidazione di prestazioni solo parzialmente riconosciute e liquidate
dall’ente previdenziale.

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione
camerale. Conseguentemente il ricorso va accolto e non essendo
necessari ulteriori accertamenti in fatto, deciso nel merito con rigetto
della domanda di inclusione della quota cd Tfr nella base di calcolo
Ric. 2011 n. 26765 sez. ML – ud. 14-03-2013
-4-

Con rifèrimento agli ulteriori motivi di ricorso si osserva che confermando quanto
già ritenuto con la sentenza 9.5.07 n.10546, secondo cui “ai fini della
liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione
– definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il
salario medio convenzionale ex art. 4 d.lgs. 16.4.97 n. 146 – non comprende il
trattamento di fine rapporto”, questa Corte ha ulteriormente affermato che “sulla
base del suddetto principio, la voce denominata quota di t.fr. dai contratti collettivi
vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità
di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che
è vietato disattendere in fora della disposizione di cui al di 14.6.96 n.318, art.
3, conv. dalla 1. 29.7.96, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la
retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in
difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che
detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non
è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte
dell’autonomia collettiva” (v. Cass. 5.01.11 n. 202 e numerose altre conformi).Tale orientamento giurisprudenziale è stato confermato dal legislatore il quale con
norma interpretativa contenuta nel dl. 6.07.11n. 98 (conv. dalla 1. 15.07.11 n.
111) prevede che “l’ad 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e l’articolo
1, comma 5, del decreto legge10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione,uti le
per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo
determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto
comunque denominato dalla contrattazione collettiva” (c. 18)..
Essendosi il giudice di merito adeguato ai principi affermati da questa Corte in
relazione alla inapplicabilità del regime decadeniale alle domande intese alla
tiliquidazione di una prestazione già riconosciuta questo Collegio, riunito in
camera di consiglio, dovrà valutare se il primo motivo non sia manifestamente
infondato.
Non essendosi 17 giudice di merito adeguato ai principi espressi da questa Corte in
relazione alle censure svolte con il secondo e teqo motivo di ricorso il Collegio,
riunito in camera di consiglio, dovrà valutare se in relazione a tali motivi il
ricorso non sia manifestamente fondato.

della indennità di disoccupazione agricola .La definizione del giudizio
anche alla luce dello ius superveniens di cui al dl. n.98 del 2011configura
la sussistenza di giusti motivi di compensazione dell’intero giudizio.
P. Q.M.
La Corte , accoglie il ricorso ; cassa la sentenza impugnata e decidendo
nel merito rigetta la domanda di inclusione della quota di TFR nella

le spese dell’intero processo .

Roma, camera di consiglio del 14 marzo 2013

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base di calcolo della indennità di disoccupazione agricola. Compensa

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