Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14341 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 30/06/2011), n.14341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.L., nella sua qualità di ex legale rappresentante

della società fallita Capital Finanziaria s.r.l., elettivamente

dom.to in Roma, lungotevere Flaminio 46 presso lo studio Grez (pal.na

IV scala B), rappresentata e difesa dall’avvocato GIALLONGO NATALE,

per mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza n. 77/18/05 della Commissione tributaria

regionale di Firenze, emessa il 28 aprile 2005, depositata il 28

ottobre 2005, R.G. 1003/04;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 14 dicembre

2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udita l’Avvocata Maria Grazia Mannocci (per delega avv.to Giallongo);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.L., legale rappresentante di Capital Finanziaria s.r.l. fino al 1 ottobre 1993, data della sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Prato, proponeva opposizione all’avviso di accertamento e irrogazione sanzioni n. 81/96, notificatogli per infedele dichiarazione IRPEG-ILOR relativa all’anno 1990 nonchè agli avvisi di accertamento nn. 82/96 e 83/96 per omessa effettuazione e versamento delle ritenute di acconto su interessi da capitale corrisposti agli investitori per complessive lire 3.582.000.000 (per l’anno 1989) e 5.313.000.000 (per l’anno 1990). Il ricorrente eccepiva il difetto di legittimazione passiva e comunque l’infondatezza dell’accertamento.

La C.T.P. dichiarava inammissibile il ricorso per mancata nomina del difensore, genericità e difetto di elementi probatori.

B. ha proposto appello deducendo la violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 546 del 1992, artt. 12 e 18, avendo egli la capacità di difendersi in proprio perchè esercente la professione di ragioniere. Ha inoltre rilevato il difetto di motivazione sulla pretesa genericità del ricorso e ha lamentato la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42, e il difetto di motivazione sulla gravità, precisione e concordanza degli elementi addotti dalla Guardia di Finanza per giustificare la ritenuta presunzione di inattendibilità delle scritture contabili.

La C.T.R. ha respinto l’eccezione di tardività dell’appello sollevata dall’Agenzia delle Entrate ma ha accolto quella di difetto di legittimazione processuale dell’ex legale rappresentante della società fallita in presenza di un comportamento non inerte del curatore che aveva impugnato con autonomi mezzi di gravame gli avvisi di accertamento.

Ricorre per cassazione B.L. che preliminarmente ribadisce di essere legittimato a richiedere e di avere diritto ad ottenere una pronuncia che accerti il difetto di legittimazione passiva rispetto agli avvisi di accertamento di cui si controverte, anche a seguito della emissione, nei suoi confronti, di cartella esattoriale per importo corrispondente agli avvisi di accertamento impugnati.

Il ricorrente si affida a quattro motivi di impugnazione e deposita memoria ex art. 378 c.p.c.. Non svolge difese l’Amministrazione finanziaria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la mancata statuizione in punto di legittimazione passiva. Travisamento. Errata applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 98, comma 6, violazione per omessa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 16, comma 1, lett. c), e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 2. Violazione per omessa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, commi 1 e 2, e art. 11. Mancata e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia. Art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

Con i seguenti motivi di ricorso il B., per l’ipotesi del mancato accoglimento del primo motivo, ripropone sostanzialmente le censure mosse alla sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12 e 18. Travisamento.

Difetto di motivazione. Secondo il ricorrente la sentenza di primo grado ha erroneamente deciso in violazione delle disposizioni citate che i soggetti abilitati all’assistenza tecnica davanti le Commissioni tributarie non possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza di altri difensori.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dei principi generali in tema di requisiti per la proposizione dei ricorsi.

Carente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Secondo il ricorrente è rimasta ingiustificata l’affermazione contenuta nella motivazione dei giudici di primo grado relativamente alla genericità e difetto di prove a sostegno del ricorso introduttivo. Al riguardo il ricorrente evidenza la sostanziale identicità del ricorso introduttivo a quello proposto separatamente dalla curatela fallimentare di Capital Finanziaria s.r.l..

Con il quarto motivo di ricorso si deduce il difetto di motivazione sotto altro profilo. Travisamento. Violazione ed errata applicazione dell’art. 42 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39. Il ricorrente lamenta l’assenza di motivazione circa la sussistenza dei presupposti legittimanti l’accertamento induttivo compiuto dall’amministrazione finanziaria. Inoltre rileva che è frutto di travisamento l’affermazione della mancata contestazione da parte del B. di elementi e documenti di prova contenuti nel p.v.c. In particolare il ricorrente rileva che è stato dedotto come sulle rare operazioni di mutuo effettuate da Capital Finanziaria s.r.l. siano state regolarmente applicate le ritenute di acconto. Rileva inoltre che, quanto ai rilievi sulla dichiarazione IRPEG-ILOR 1990, essi sono stati oggetto di puntuali contestazioni sulle specifiche voci del p.v.c. (costi inesistenti, costi indeducibili, costi non inerenti, ricavi non contabilizzati, perdita d’esercizio).

Il primo motivo di ricorso appare fondato in quanto la C.T.R. non ha considerato che la notifica degli avvisi era stata effettuata anche al B. quale legale rappresentante della s.r.l. Capital Finanziaria nonostante alla data della notìfica la società fosse stata dichiarata fallita da circa tre anni. Inoltre la C.T.R. non ha considerato che prima dell’instaurazione del giudizio di appello l’Agenzia delle Entrate ha emesso nei confronti del B. una cartella esattoriale per l’importo di cui agli avvisi di accertamento impugnati (Euro 56.403.029,42 secondo la deduzione di parte ricorrente non contestata dalla controparte). Risulta quindi evidente la legittimazione del B. a impugnare direttamente l’avviso di accertamento per far valere la inesistenza dei suoi presupposti e l’illegittimità dell’irrogazione delle sanzioni specificamente nei suoi confronti.

La sentenza della C.T.R. va pertanto cassata e la causa rimessa davanti alla C.T.R. della Toscana che deciderà in diversa composizione anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie, per guanto di ragione, il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. della Toscana che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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