Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14341 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/06/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 15/06/2010), n.14341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19716-2007 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAMBATTISTA

VICO 1, presso lo studio dell’avvocato CARLINO ROBERTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PROSPERI MANGILI

LORENZO, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PATTERI ANTONELLA, giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1585/2 006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/12/2006 R.G.N. 926/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

udito l’Avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO CARLO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Grosseto P.C. conveniva in giudizio l’INPS ed esponeva: di essere stato alle dipendenze di compagnia di navigazione aerea; di essere titolare dal 1 aprile 1997 di pensione a carico del Fondo di Previdenza per il Personale di Volo (cd. Fondo Volo) istituito presso l’INPS; di aver chiesto la liquidazione in capitale di una quota di pensione, consentita dalla L. n. 859 del 1965, art. 34; che l’Istituto aveva proceduto alla liquidazione di tale quota applicando un coefficiente di capitalizzazione erroneo – perchè illegittimamente adottato dal Comitato di Vigilanza del Fondo con Delib. 8 marzo 1988 – anzichè le tabelle contenute nel D.M. 19 febbraio 1981, applicabili in forza del richiamo previsto dalla L. n. 859 del 1965, art. 34. Tanto premesso, chiedeva la condanna dell’INPS al ricalcolo della quota capitale applicando le tabelle di cui al citato D.M. 19 febbraio 1981.

L’INPS si costituiva ed eccepiva preliminarmente la decadenza dall’azione giudiziaria. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande assumendo che le quote erano state calcolate sulla base dei coefficienti a tal fine elaborati dal Comitato di Vigilanza del Fondo Volo con Delib. 8 marzo 1988, poichè i coefficienti sviluppati dal D.M. 19 febbraio 1981, al diverso fine di dare attuazione alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, non erano in alcun modo applicabili alla liquidazione in capitale di una quota della pensione.

Il Tribunale accoglieva il ricorso e condannava l’INPS al pagamento delle differenze richieste, oltre interessi. Proponeva appello l’INPS ribadendo preliminarmente l’eccezione di decadenza dall’azione giudiziaria.

La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza qui impugnata, dichiarava inammissibile la domanda introduttiva per intervenuta decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47.

Per la cassazione di tale sentenza il pensionato ha proposto ricorso con cinque motivi illustrati con memoria. L’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 e successive modificazioni, come autenticamente interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito in L. 1 giugno 1991, n. 166, il ricorrente censura la sentenza impugnata e osserva che la controversia in esame non interessa nè una prestazione pensionistica corrisposta sotto forma di rendita periodica (art. 47 comma 2), nè una prestazione temporanea (art. 47, comma 3), bensì il valore capitale, per cui la fattispecie non rientra nella previsione del citato art. 47.

Con il secondo motivo, denunciando violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6 convertito in L. n. 166 del 1991 e dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 convertito in L. n. 438 del 1992, il ricorrente sostiene che la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 opera soltanto quando la controversia verta sul diritto alla prestazione pensionistica e non anche quando, come nella specie, la controversia concerna soltanto la sua esatta determinazione, essendo incontroverso il diritto alla prestazione stessa.

Con il terzo motivo, denunciando ancora violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 5 e successive modificazioni e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4, il ricorrente sostiene che il termine di decadenza prende a decorrere soltanto nel caso in cui l’Istituto comunichi all’interessato il provvedimento di liquidazione, indicando i termini per ricorrere e specificando quali sono i rimedi amministrativi e giudiziari esperibili contro di esso.

Con il quarto motivo, denunciando violazione della L. n. 859 del 1965, art. 55, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver affermato che, pur non essendo più applicabile la decadenza prevista dalla norma suddetta, tale decadenza si sarebbe comunque verificata.

Con il quinto motivo, denunciando violazione della L. n. 859 del 1965, art. 34 e del D.M. 19 febbraio 1981, il ricorrente sostiene che per la determinazione del valore capitale spettante ai sensi della norma di legge sopra citata non possono essere utilizzati coefficienti di conversione elaborati dagli Uffici dell’Inps e mai resi esecutivi con decreto del Ministero del Lavoro; ritiene pertanto che gli unici criteri di conversione applicabili alla fattispecie in esame sono quelli approvati con D.M. Lavoro 19 febbraio 1981, in uso presso l’Inps al momento del pensionamento.

Il primi tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei limiti delle seguenti considerazioni, restando così assorbiti il quarto e il quinto motivo.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 12720 del 2009, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “La decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito con modificazioni nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale”.

Le Sezioni Unite hanno ribadito la unitarietà del termine di decadenza e la non configurabilità di una doppia decadenza sostanziale – per il riconoscimento della prestazione e per la successiva richiesta di adeguamento della prestazione già riconosciuta – in quanto l’art. 47, così come interpretato autenticamente dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6, prevede un solo termine decadenziale per ogni singola prestazione, sicchè il termine non può che essere unico per il carattere unitario della prestazione rivendicata, dal momento che le somme domandate con riferimento alla prestazione originariamente chiesta non hanno una propria autonomia, non configurandosi come diritto in sè.

Le Sezioni Unite hanno quindi concluso che del D.L. n. 103 del 1991, art. 6 non può trovare applicazione nelle fattispecie in cui – come nel caso di specie – si richieda il ricalcolo di una prestazione pensionistica già in precedenza riconosciuta e di cui si domanda la rideterminazione, ma trova applicazione solo nella diversa ipotesi di mancato o omesso riconoscimento del diritto alla prestazione.

Tale principio, che il Collegio condivide, trova applicazione anche nel caso in cui, come quello in esame, la domanda concerne la riliquidazione di una quota della pensione di cui sì è chiesta la corresponsione in forma capitale.

La sentenza impugnata di conseguenza deve essere cassata, avendo il giudice di appello erroneamente affermato la decadenza del pensionato dall’azione giudiziaria D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, in una fattispecie nella quale operava invece la prescrizione decennale. La causa pertanto deve essere rinviata per l’esame del merito ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

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