Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14341 del 13/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 13/07/2016), n.14341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20185/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, ((OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2587/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI del

4/06/2013, depositata il 30/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/5/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISI (per delega verbale Avv. CORETTI)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata:

“ S.F., operaia agricola a tempo determinato si rivolse al giudice del lavoro di Bari per ottenere le differenze dovutele, in esecuzione della sentenza n. 602/98 del Pretore del lavoro di Bari, tra quanto percepito per indennita’ dell’indennita’ di disoccupazione agricola per l’anno 1992 e quanto spettante a titolo di rivalutazione monetaria in base agli indici Istat, oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi di legge nonche’ altri ulteriori interessi ex art. 1283 c.c., con decorrenza dalla domanda giudiziale. L’I.N.P.S. si costituiva in giudizio e, pur contestando la domanda, effettuava il pagamento richiesto, tanto che il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere e condannava l’I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite. Proponeva appello la S. lamentando (per quanto di rilevanza nel presente giudizio) l’omessa liquidazione da parte del Tribunale degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., puntualmente richiesti nel ricorso introduttivo. La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 30/7/2013, accoglieva (parzialmente) l’impugnazione, ritenendo che all’assicurata spettassero, a decorrere dalla data della domanda, gli interessi legali sugli interessi dovuti per effetto della sentenza di primo grado, in quanto accumulatisi per almeno sei mesi dalla data della domanda stessa.

Propone ricorso per cassazione l’I.N.P.S. con un articolato motivo con il quale denuncia la violazione dell’art. 100 c.p.c., in quanto l’appello era inammissibile per carenza di interesse, avendo il difensore dell’assicurato-appellante aderito in primo grado alla cessazione della materia del contendere e la violazione dell’art. 434 c.p.c., error in procedendo, per non essere stato il motivo di appello pertinente in quanto diretto contro l’omessa pronunzia sulla domanda di condanna al pagamento degli interessi anatocistici, senza alcuna contestazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per i quali era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La S. non ha svolto attivita’ difensiva.

Il ricorso e’ manifestamente fondato alla luce dei precedenti di questa Corre costituiti da Cass. 25 novembre 2014, n. 25029, Cass. 20 gennaio 2014, n. 1042, Cass. 23 aprile 2012, n. 6358; Cass. 20 gennaio 2014, n. 1042.

Procedendo all’esame prioritario del secondo motivo, deve rilevarsi che per la giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, la parte che in appello contesti il decisum del giudice per questioni di merito ha l’onere di censurare preliminarmente la pronunzia di cessazione della materia del contendere, deducendone la mancanza dei presupposti, essendole altrimenti precluso, per difetto di interesse, ogni altro motivo di impugnazione, essendo ormai divenuta definitiva la pronunzia di primo grado per difetto di impugnazione (v. Cass. 26 luglio 2010, n. 17497, in controversia analoga alla presente, la quale richiama ulteriore conforme giurisprudenza).

Nel giudizio di appello l’assicurato si e’ sottratto a questo obbligo, non muovendo nessuna idonea censura contro la statuizione di cessazione della materia del contendere effettuata dal primo giudice e, pertanto, non avrebbe potuto contestare la mancata concessione degli accessori del credito originariamente vantato.

L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del primo.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone raccoglimento del secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari altri accertamenti in fatto, la decisione nel merito della causa nei termini di cui alla sentenza di primo grado”.

2 – L’I.N.P.S. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2 (ovviamente adesiva).

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimita’ in materia (si veda anche Cass. 9 dicembre 2013, n. 27447) e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – In conclusione va accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari altri accertamenti in fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., nei termini di cui alla sentenza di primo grado.

5 – Quanto alla regolamentazione delle spese, il comportamento processuale della parte intimata, che nulla ha opposto ai rilievi dell’Istituto ricorrente, consente di compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’ e di tener ferma la statuizione sulle spese dei giudizi di merito come resa dalla Corte territoriale.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decide nel merito nei termini di cui alla sentenza di primo grado; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’ e conferma la statuizione sulle spese dei giudizi di merito come resa dalla Corte territoriale.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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