Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14340 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 13/12/2010, dep. 30/06/2011), n.14340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentati e difesi dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso cui sono domiciliati in Roma, via dei

Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

NEDA s.p.a. in liquidazione;

– intimata –

avverso la sentenza n. 165/31/05 della Commissione tributaria

regionale di Milano, emessa il 15 dicembre 2005, depositata il 12

gennaio 2006, R.G. 541/04;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 13 dicembre

2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Alessia Urbani Neri per l’Agenzia delle Entrate;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di rettifica dell’11 novembre 2006 l’Agenzia delle Entrate di Milano, Ufficio 6^, recuperava a tassazione, ai fini I.V.A., ricavi non contabilizzati, derivanti dalla cessione di imballaggi senza fattura. Sulla base di una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza, dalla quale era risultato l’acquisto di imballaggi che non trovava corrispondenza nelle scritture contabili di magazzino, l’Agenzia delle Entrate accertava l’omessa fatturazione applicando la presunzione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53.

La società contribuente proponeva opposizione eccependo l’inapplicabilità della presunzione – in assenza di una constatazione della mancanza degli imballaggi nel magazzino e contestando la determinazione, da parte dell’amministrazione finanziaria, della quantità e del valore degli imballaggi presuntivamente ceduti.

La C.T.P. accoglieva il ricorso.

Tale decisione è stata confermata dalla C.T.R. della Lombardia.

Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo con il quale deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 14 del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 12, comma 1, art. 15, comma 1, n. 4, art. 21, commi 2 e 3, art. 53, comma 1, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e la illogica, contraddittoria, insufficiente motivazione. Non svolge difese NEDA s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile non avendo l’Agenzia delle Entrate allegato la prova della ricezione della notifica effettuata a mezzo del servizio postale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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