Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14340 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34231/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

L.M., nella qualità di ex-socia della “Calzaturificio

L. S.r.l.”, con sede in Porto Sant’Elpidio (FM), estinta per

cancellazione dal registro delle imprese con decorrenza dal

(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. Formica Domenico, con

studio in Macerata, elettivamente domiciliata presso l’Avv. Gregoris

Marco, con studio in Roma, giusta procura in allegato al

controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Coromissione Tributaria

Regionale delle Marche il 4 luglio 2018 n. 449/03/2018, non

notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24 marzo 2021 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche il 4 luglio 2018 n. 449/03/2018, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRPEG, IRAP ed IVA relative agli anni 2005 e 2006, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla medesima nei confronti della “Calzaturificio L. S.r.l.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno col n. 210/01/2010, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha pronunziato l’absolutio ab instantia, sul presupposto che, dopo l’interruzione dichiarata per sopravvenuta cancellazione della società contribuente dal registro delle imprese, il ricorso in riassunzione non era stato notificato ai soci per la prosecuzione del giudizio. L.M., nella qualità di ex-socia della società contribuente, si costituisce con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per cassazione. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 31 e art. 43, comma 2, art. 2495 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver erroneamente ritenuto che l’istanza di trattazione per la riassunzione del giudizio interrotto dovesse essere notificata ai soci a cura dell’amministrazione finanziaria. RITENUTO CHE:

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1 Per orientamento consolidato di questa Corte, la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dal R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art. 10); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 c.p.c. e ss. con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe stato più possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso e che la legittimazione processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 c.p.c., per effetto della vicenda estintiva, in capo ai predetti soci, tra i quali viene in rilievo una situazione di litisconsorzio necessario, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. (ex plurimis: Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070; Cass., Sez. 5, 5 novembre 2014, n. 23574; Cass., Sez. Lav., 25 maggio 2017, n. 13183; Cass., Sez. Lav., 4 agosto 2017, n. 19580).

1.2 Posto, però, che i soci, in qualità di successori della società, subentrano, altresì, nella legittimazione processuale facente capo all’ente, la cui estinzione è equiparabile alla morte della persona fisica, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (in termini: Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070), il ricorso per cassazione risulta essere stato notificato alla società ormai cancellata (presso il difensore costituito nel giudizio di appello, nonostante la cessata ultrattività del mandato ad litem) e non anche ai soci della stessa società, che, dopo la cancellazione di quest’ultima dal registro delle imprese, erano gli unici legittimati alla prosecuzione del processo, in qualità di successori diretti nei rapporti obbligatori della società estinta. Nè può assumere efficacia sanante di tale carenza la costituzione di uno dei cessati soci, che, peraltro, ha espressamente eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione.

Da ultimo, è il caso di precisare che la cancellazione dal registro delle imprese è stata anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, (13 dicembre 2014), per cui l’amministrazione finanziaria non può beneficiare del differimento quinquennale degli effetti derivanti dall’art. 2495 c.c., comma 2, trattandosi di norma recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese e non avente, pertanto, efficacia retroattiva (Cass., Sez. 5″, 2 aprile 2015, n. 6743; Cass., Sez. 6″-5, 24 luglio 2015, n. 15648; Cass., Sez. 6″-5, 21 febbraio 2020, n. 4536).

2. Ne consegue, in definitiva, che l’omessa notifica (nel termine previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2) del presente ricorso ai successori ex lege della parte originaria comporta l’inammissibilità del ricorso stesso (vedasi, sempre con riguardo a fattispecie di società cancellata dal registro delle imprese: Cass., Sez. 5, 11 febbraio 2021,n. 3454).

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi ed Euro 9.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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