Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14340 del 13/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 13/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 13/07/2016), n.14340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6728/2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, ((OMISSIS)), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE MAZZINI N. 11, presso lo studio dell’avvocato PIERERANCESCO

PALATUCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato EDOARDO MANCINI

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5149/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

2/7/2013, depositata l’11/7/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/5/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata:

“La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 5149 del 2013, confermava la sentenza del Tribunale di S.M. Capua l’etere che aveva solo parzialmente riconosciuto di diritto di C.M.R., insegnante di scuola statale, nei confronti del MIUR, al computo dell’indennita’ integrativa speciale nella retribuzione corrisposta per le ore eccedenti le 18 ore settimanali, con condanna dell’amministrazione convenuta al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 359,04 (relativa alle somme tale titolo maturate in relazione al periodo dal 12 settembre 2002 al dicembre 2002) oltre interessi legali e spese di lite, La Corte territoriale confermava la fondatezza della tesi della lavoratrice dando atto che per il periodo 1 gennaio 2003 – 30 giugno 2003 il Ministero aveva provveduto al pagamento delle spettanze pretese.

Per la cassazione della suddetta sentenza resa in secondo grado ricorre il MIUR, prospettando un motivo di ricorso.

C.M.R. resiste con controricorso.

Con l’unico articolato motivo di ricorso e’ denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 70, commi 1 e 3, c.c.n.l. comparto scuola del 4 agosto 1995.

Ad avviso del Ministero ricorrente, la retribuzione da corrispondere in misura pari ad 1/78 della retribuzione mensile iniziale di livello, ivi compresa la quota di I.I.S., compete solo per la sostituzione temporanea di colleghi assenti, mentre per le ore di insegnamento prestate su cattedre con orario eccedente le 18 ore settimanali si applicano le disposizioni di cui del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4, da interpretarsi alla luce di quanto statuito dall’art. 70, comma 1, del c.c.n.l. compatto Scuola del 4 agosto 1995. Il richiamo operato al suddetto D.P.R. deve, dunque, intendersi limitato al mero criterio di calcolo e non alla determinazione della base di tale calcolo.

Il ricorso e’ manifestamente fondato in ragione dei principi affermati da questa Corte nelle sentenze n. 1717 del 25/01/2011 e n. 23020 del 25/11/2010 (confermate da numerose altre successive), le cui argomentazioni si condividono.

La disposizione pattizia di cui all’art. 70 del c.c.n.l., per la parte che interessa, testualmente dispone, al comma 1, che: “Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo non rientranti nelle attivita’ aggiuntive di insegnamento di cui all’art. 43, comma 2, il cui finanziamento grava sul fondo d’istituto, si applica il criterio di calcolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 88, comma 4. Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell’interessato”.

In base, poi, all’art. 63, dedicato alla struttura della retribuzione, del predetto contratto, la retribuzione dei capi di istituto e del personale docente, educativo ed A.T.A. appartenente al compatto della Scuola si compone del trattamento fondamentale – costituito dallo stipendio tabellare (comprensivo della retribuzione individuale di anzianita’ e dell’indennita’ di funzione) e dall’indennita’ integrativa speciale – e del trattamento accessorio – il quale comprende varie voci tra le quali le ore eccedenti di cui all’art. 70.

Il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4, del richiamato nell’art. 70, comma 1, del c.c.n.l. in parola sancisce che: “Fermo restando l’obbligo di 20 ove mensili di servizio per gli altri impegni connessi con la normale attivita’ della scuola, nella scuola secondaria e artistica ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell’orario di cattedra, e’ compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/diciottesimo del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e dello assegno di cui alla L. 30 luglio 1973, n. 477, art. 12”.

In base al coordinamento dei predetti testi emerge con evidenza, ed in maniera univoca, che il richiamo operato nell’art. 70 del c.c.n.l. al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4, e’ limitato al mero criterio di calcolo, e non riguarda la individuazione degli elementi retributivi che concorrono alla determinazione della retribuzione per le ore in eccedenza.

Tanto e’ confermato dall’ultimo periodo del richiamato art. 70, comma 1, ove e’ disposto che: “Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell’interessato”. Infatti il riferimento allo “stipendio tabellare” – che costituisce proprio una voce della struttura della retribuzione del trattamento fondamentale previsto dal precedente art. 63 del c.c.n.l. in parola – e non al “trattamento economico in godimento” di cui al precitato D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4, esclude che la parti contraenti abbiano voluto richiamare il meccanismo di cui al precitato art. 88, anche per la individuazione degli elementi che concorrono alla determinazione del compenso spettante per le ore di lavoro prestate in eccedenza oltre la 18ma ora.

Posto, quindi, che il tenore letterale della clausola contrattuale non consente altra soluzione ermeneutica, consegue che stante – ex art. 63 del c.c.n.l. in esame – la netta distinzione – riguardo alla struttura della retribuzione – nella indiViduazione delle “voci” componenti il trattamento fondamentale tra stipendio tabellare ed indennita’ integrativa speciale e non essendo quest’ultima richiamata dalle parti sociali nell’art. 70 del predetto contratto, la conclusione non puo’ essere che quella della esclusione, nella determinazione del compenso dovuto per le ore prestate in eccedenza oltre la 18ma, della “indennita’ integrativa speciale”.

Va ulteriormente osservato che tale disciplina non suscita dubbi di illegittimita’ costituzionale.

Invero, in relazione alla misura del compenso spettante per lavoro straordinario, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 470 del 2002, ha dichiarato non fondata la questione di legittimita’ costituzionale del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, comma 5, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438, e successive proroghe, sollevata in riferimento all’art. 36 Cost., nella parte in cui prevedendo un meccanismo di “blocco” delle retribuzioni – produce il risultato ovvero consente che il lavoro straordinario prestato dai dipendenti delle Ferrovie dello Stato venga retribuito in misura inferiore al lavoro ordinario o comunque non garantisce “un compenso proporzionato alla maggiore penosita’ del lavoro protratto oltre i limiti dell’orario normale”. In detta sentenza la Corte ha affermato che la proporzionalita’ e l’adeguatezza della retribuzione, di cui al principio stabilito all’art. 36 Cost., vanno riferite – secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale – non gia’ alle sue singole componenti, ma alla globalita’ di questa. Ne consegue – secondo quanto gia’ affermato nella sentenza n. 164 del 1994 – che “il silenzio dell’art. 36 Cost. sulla struttura della retribuzione e sull’articolazione delle voci che la compongono significa che e’ rimessa insindacabilmente alla contrattazione collettiva la determinazione degli elementi che concorrono a formare, condizionandosi a vicenda, il trattamento economico complessivo dei lavoratori, del quale il giudice potra’ poi essere chiamato a verificare la corrispondenza ai minimi garantiti dalla norma costituzionale”.

Ne’ vi sono dubbi sulla compatibilita’ del citato art. 70 del c.c.n.l. con l’art. 4 della parte 2^ della Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva in virtu’ della L. 9 febbraio 1999, n. 30 (Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996), entrata in vigore h settembre 1999 (a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica avvenuto il 6 luglio 1999); tale norma (la cui rubrica reca Diritto ad un’equa retribuzione) dispone, per quel che qui rileva, che per garantire l’effettivo esercizio del diritto ad un’equa retribuzione, le Parti si impegnano: 1. a riconoscere il diritto dei lavoratori ad una retribuzione sufficiente tale da garantire ad essi e alle loro famiglie un livello di vita dignitoso; 2. a riconoscere il diritto dei lavoratori ad un tasso retributivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario ad eccezione di alcuni casi particolari… (comma 1), ed inoltre che l’esercizio di questi diritti deve essere garantito sia da convenzioni collettive liberamente concluse sia da meccanismi legali di determinazione dei salari, sia in ogni altro modo conforme alle condizioni nazionali (comma 2).

In primo luogo, com’e’ noto, le disposizioni della Carta non hanno efficacia diretta nell’ordinamento interno degli Stati contraenti, ma si concretano in impegni giuridici di carattere internazionale nei rapporti fra gli Stati medesimi, ai quali, percio’, e’ demandata l’attuazione dei principi e dei diritti in essa contemplati, con ampia discrezionalita’ quanto ai modi, ai tempi e ai mezzi. Inoltre questa Corte ha gia’ affermato che rileva in ogni caso la distinzione tra straordinario legale e contrattuale, e che i vincoli derivanti dalla Carta riguardano soltanto quello legale (Cass. 14 marzo 2003 n. 3770; Cass. l febbraio 2006 n. 2245; n. 6264 del 2010), mentre, nella specie, e’ in questione la remunerazione spettante per le ore eccedenti le diciotto settimanali.

Va pertanto ribadito che l’art. 70, comma 1 del c.c.n.l. comparto scuola del 4 agosto 1995 va interpretato nel senso che il compenso spettante per le ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo va determinato con riferimento al solo stipendio tabellare di cui all’art. 63 dello stesso contratto e quindi con esclusione dell’indennita’ integrativa speciale.

Tale soluzione ermeneutica trova, del resto, conferma nella diversa regolamentazione collettiva intervenuta nel luglio 2003 (c.c.n.l. 24 luglio 2003) che, con decorrenza dal 1 gennaio 2003 (art. 76, comma 3, c.c.n.l. cit.), ha espressamente previsto il conglobamento dell’indennita’ integrativa speciale nella voce stipendio tabellare, onde la predetta data del primo gennaio 2003 costituisce il discrimine temporale, fissato dalle parti collettive, per l’inclusione, o meno, dell’indennita’ in esame nel trattamento retributivo delle ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo (cfr. Cass. 4 settembre 2014, n. 18662; Cass. 25 giugno 2014, n. 14484; Cass. 30 ottobre 2013, n. 24543).

Si propone, pertanto, l’accoglimento del ricorso ed il rigetto della domanda relativa al periodo 12 settembre 2002 – 31 dicembre 2002 (costituente parte dell’originaria pretesa che aveva riguardato anche il periodo dal 1 gennaio 2003 al 30 giugno 2003, oggetto di riconoscimento e pagamento da parte del Ministero nel corso del giudizio di primo grado, a mente dell’art. 76 del contratto di comparto 2002/2005, successivamente intervenuto), con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5”.

2 – Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimita’ in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito con il rigetto della domanda relativa al periodo 12 settembre 2002 – 31 dicembre 2002.

5 – L’intervenuto riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea per la parte relativa al periodo dal 1 gennaio 2003 al 30 giugno 2003 (successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado) consente di mantenere ferma la statuizione sulle spese come resa dal Tribunale; il diverso esito del giudizio di appello e del presente di legittimita’ con riguardo al preteso (minor) importo residuo ed il consolidarsi dell’orientamento di questa Corte (con pronunce che hanno affrontato tutti gli aspetti controversi della vicenda in questione) in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, inducono a compensare tra le parti le spese di tali giudizi.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta della domanda relativa al periodo 12 settembre 2002 – 31 dicembre 2002; conferma la statuizione sulle spese come resa dal Tribunale e compensa tra le pani le spese del giudizio di secondo grado e del presente di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA