Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14340 del 08/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2017, (ud. 12/04/2017, dep.08/06/2017), n. 14340
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25276/2014 proposto da:
P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONEGLIANO 8,
presso lo studio dell’avvocato RAIMONDO DI VITO, rappresentato e
difeso dall’avvocato LUIGI MONTANELLI;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI VILLA LATINA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4191/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 22/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12/04/2017 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C.
SAMBITO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda con la quale P.C. aveva chiesto la condanna del Comune di Villa Latina al pagamento del saldo del contributo ex lege n. 219 del 1981. Per la cassazione della sentenza ricorre il P., deducendo, con un motivo, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. il Comune non ha svolto difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.
2. Il ricorso è infondato. 3. In disparte che è dedotto come vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (che attiene a questione di fatto) il profilo, di diritto, relativo all’affermata idoneità del buono – contributo, già concesso ed in parte erogato, a costituire ex se fonte del credito al saldo (in assenza di sua revoca), va rilevato che: a) i compiti dei Comuni nella gestione dei contributi ai sensi della L. n. 219 del 1981, non sono solo operativi (istruzione delle pratiche, esercizio del controllo), ma comportano, pure, il potere di assegnazione e determinazione dei contributi stessi e dunque il potere di provvedere alla loro revoca ed all’esperimento delle azioni necessarie per ottenerne la restituzione (cfr. Cass. 06/12/2007 n 25438); b) il diritto al contributo di ricostruzione sorge, ex lege, nella ricorrenza dei presupposti e delle condizioni da questa previsti, senza la mediazione costitutiva del provvedimento amministrativo, che ha funzione meramente ricognitiva e contenuto vincolato, con esclusione di alcun connotato di discrezionalità. 4. Contrariamente all’assunto del ricorrente, non viene, quindi, in rilievo la cancellazione, mediante revoca, di un diritto preesistente – rappresentato dal buono -, ma l’accertamento dell’insussistenza, ab origine, del diritto medesimo (dal che appunto, la giurisdizione in materia dell’A.G.O., cfr. Cass. 01/09/1999 n. 9205, e massime ivi richiamate); c) la sentenza ha escluso la sussistenza del credito sulla scorta di una ratio decidendi della decisione di primo grado, che afferma non impugnata, e su ciò il ricorrente tace.
4. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.
PQM
Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017