Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14340 del 06/06/2013
Civile Sent. Sez. 1 Num. 14340 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: RAGONESI VITTORIO
SENTENZA
sul ricorso 23991-2006 proposto da:
COMUNE DI CERCEMAGGIORE (c.f. 80003190701), in
persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato
in ROMA,
VIA CIPRO 77,
presso
Data pubblicazione: 06/06/2013
l’avvocato SPERANZA CRISTINA, rappresentato e
difeso dall’avvocato NERI CLAUDIO, giusta procura a
2013
margine del ricorso;
– ricorrente-
840
contro
P.C.M. S.N.C.
(c.f. 00514470707), in persona del
1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 220, presso
l’avvocato PERONE LUIGI, rappresentata e difesa
dall’avvocato CENNAMO GIUSEPPINA, giusta procura a
margine del controricorso;
avverso la sentenza n.
controricorrente
–
167/2005 della CORTE
D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 13/06/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 14/05/2013 dal Consigliere
Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato NERI CLAUDIO
che si riporta;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato PINTO
ALDO, con delega avv. CENNAMO, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
.
–
2
Svolgimento del processo
Il
Comune di Cercemaggiore proponeva gravame avverso la
sentenza del Tribunale di Campobasso che ,in una controversia
pagamento degli interessi per omessi pagamenti nell’ambito di un
contratto di appalto per la costruzione della rete idrica e fognaria
di alcune frazioni del Comune , lo aveva condannato a pagare
alla PCM snc la somma di euro 50.854,36, oltre interessi legali
con decorrenza dal 30/7/98 fino al soddisfo, nonché a pagare gli
interessi di mora ex art. 36, 2° e 3° co. DPR n. 1063/62 sulla rata
di saldo di euro 9.273,35 con decorrenza dal 3/8/94 fino al
pagamento del capitale.
Deduceva l’appellante che detta sentenza era erronea, in quanto,
ai sensi dell’art. 35, 30 co. DPR n. 1063/62 (non contraddetto dal
disposto dell’art. 4 L n. 741/81),
“tutti gli ‘interessi da ritardo
sono interessi di mora”, sicchè gli stessi non erano dovuti ove
l’appaltante avesse dimostrato, così come avvenuto nel caso di
specie (tramite il deposito dei certificati di pagamento, delle
delibere di approvazione degli stessi e delle note con le quali si
nei confronti della PCM snc avente ad oggetto ‘tà mancato
chiedeva il finanziamento alla ex CASMEZ), la propria mancanza
di colpa e, cioè ,la non imputabilità del ritardo nel pagamento
delle somme dovute.
della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza 167/05
rigettava il gravame.
Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione il Comune di
Cercemaggiore sulla base di un motivo cui resiste con
controricorso la PCM snc.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso il Comune ricorrente contesta la
sentenza impugnata laddove, pur avendo riconosciuto la natura
moratoria degli interessi dovuti, ha tuttavia escluso che il ritardo
nei pagamenti non fosse imputabile al comportamento di essa
amministrazione ricorrente in quanto il ritardo nel pagamento era
conseguenza della ritardata erogazione di fondi da parte della
Agensud.
La parte appellata chiedeva il rigetto dell’appello e la conferma
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato
che, in materia di pagamenti dovuti all’appaltatore di opere
come moratori i relativi interessi e postulano pertanto che i ritardi
siano imputabili a colpa dell’appaltante.Tale principio non è
derogato dall’articolo 4 della legge n.741 del 1981, che, nel
prevedere il pagamento degli interessi senza necessità di domanda
dell’appaltatore, si limita a porre un’inversione dell’onere della
prova della non imputabilità del ritardo, che grava
sull’amministrazione appaltante, ma non incide sul presupposto
dell’insorgenza del relativo obbligo (nella specie, la S.C. ha
cassato con rinvio la decisione di merito che aveva escluso la
rilevanza della circostanza del ritardato finanziamento dell’opera
da parte della Cassa Depositi e Prestiti).( Cass15299/00; Cass 9
747/05;Cass 24592/05).
Nel caso di specie la Corte d’appello ha ritenuto che tale prova
non fosse stata fornita.
Ha osservato in particolare il giudice di seconde cure che il
pubbliche, gli articoli 35 e 36 d.P.R. n. 1063 del 1962 qualificano
contratto di appalto non prevedeva che i pagamenti alla resistente
dovessero essere subordinati alla erogazione di finanziamenti da
parte dell’Agensud e che il Comune aveva esercitato poteri
aveva, quindi, contratto un obbligazione diretta al pagamento che
doveva essere onorato nei tempi previsti a prescindere dalla
erogazione del finanziamento.
Tale motivazione è del tutto corretta .La stessa risulta
ulteriormente supportata dalla citazione di una sentenza di questa
Corte secondo cui il Comune che, agendo in nome proprio,
ancorché in veste di organo indiretto dell’amministrazione
regionale, ed esercitando funzioni e potestà proprie, abbia
concluso il contratto di appalto, è, per ciò solo, esso stesso il
soggetto del rapporto e l’unico titolare di tutte le obbligazioni che
da esso scaturiscono, pur non essendo il destinatario dell’opera e
pur pagando con fondi di provenienza esterna.( Cass. 14198/02).
Da ciò si deduce, se il Comune è tenuto a pagare le opere anche
nel caso in cui agisca quale organo dell’amministrazione
regionale e non sia il destinatario delle opere , a maggior ragione
propri per il perseguimento di un proprio interesse pubblico ed
ciò deve avvenire nel caso in cui agisca direttamente in nome
proprio e per il perseguimento dei propri interessi pubblici.
Il ricorso va pertanto respinto.
spese processuali liquidate come da dispositivo
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese di giudizio liquidate in euro 2000,00 oltre euro 200,00
per esborsi ed oltre accessori di legge.
Ro a 14.5.13
Il dbns.est.
Il Presidente
Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle