Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1434 del 25/01/2021

Cassazione civile sez. II, 25/01/2021, (ud. 23/07/2020, dep. 25/01/2021), n.1434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22355/2019 proposto da:

D.M.Y., rappresentato e difeso dall’avv. Clementina Di

Rosa, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in

Napoli, via G. Porzio, Centro direzionale, is. G1, sc. C;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro p.t.

istituzionalmente rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale

dello Stato ed elettivamente domiciliato ex lege presso la sede di

questa, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– resistente con c/ricorso –

avverso la sentenza n. 894/2019 della Corte d’appello di Napoli

pubblicata il 19/2/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso che il sig. D.M.Y., cittadino della (OMISSIS), ha presentato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che ha rigettato il ricorso contro l’ordinanza del Tribunale che ha confermato il diniego della protezione internazionale, sussidiaria e di quella umanitaria come statuito da parte della Commissione Territoriale di Milano;

– il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del tribunale chiedendo alla Corte di appello di Napoli di riformare integralmente la decisione riconoscendo la protezione internazionale nelle sue diverse articolazioni ovvero in subordine la c.d. protezione umanitaria;

– a sostegno della propria richiesta, il sig. D.M.Y. ha dichiarato di appartenere alla minoranza etnica peulh e ha riferito di essersi allontanato dalla Guinea per problemi legati alla propria etnia, in particolare dopo uno scontro avuto luogo nello stadio di (OMISSIS) durante il quale erano stati uccisi il padre e il fratello;

– la Corte d’appello di Napoli ha rigettato tutte le domande del ricorrente fondando la sua decisione sull’insussistenza delle condizioni legittimanti la concessione dei benefici richiesti;

– la cassazione del provvedimento è chiesta dal richiedente asilo con ricorso affidato a quattro motivi cui resiste il Ministero con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,8 e 14;

– assume il ricorrente che dalla vicenda narrata emergerebbe necessariamente il pericolo concreto e attuale di subire persecuzioni ed ulteriori violenze, oltre che trattamenti degradanti e disumani in un contesto in cui è impossibile dare fiducia a un sistema di giustizia efficiente, perchè incapace di tutelare i suoi diritti e la sua incolumità;

– con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

– ad avviso del ricorrente, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sarebbe incorso in errore avendo egli escluso che nel caso di specie sussistano i seri motivi umanitari meritevoli di protezione, poichè un eventuale rimpatrio comporterebbe per il richiedente la protezione un grave pregiudizio;

– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1-bis, per omessa istruttoria ex officio;

– secondo il ricorrente, la decisione impugnata sarebbe stata assunta senza attivare gli ampi poteri di indagine officiosa al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale;

– con il quarto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti:

– secondo il ricorrente, nonostante fossero stati sottolineati numerosi profili di vulnerabilità meritevoli di ponderata valutazione, la Corte d’Appello avrebbe omesso ogni tipo di pronuncia circa la giovane età, le violenze subite e il clima di diffusa insicurezza nel paese di provenienza, elementi fattuali di indiscutibile rilevanza ai fini della domanda di protezione internazionale;

– appare prioritaria la disamina del terzo motivo che attiene alle disposizioni normative in tema di esame della domanda di protezione e, in particolare, all’interazione fra il principio dispositivo ed il dovere di cooperazione officiosa che caratterizza il procedimento di accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, nelle forme dello status e della protezione sussidiaria, ovvero di quella c.d. umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

– anche in tale ambito, infatti, vale il principio dispositivo con la conseguenza che resta fermo l’onere a carico del richiedente di individuare ed allegare i fatti costitutivi della sua pretesa; su tale contesto si cala, tuttavia, l’onere probatorio attenuato -da non confondere con un onere attenuato di allegazione – ed espresso nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5; all’attenuazione dell’onere probatorio corrisponde il dovere di cooperazione e prima ancora dell’autorità amministrativa competente nell’acquisizione e valutazione della prova (art. 10/16 della direttiva 2013/32/UE, già direttiva 2005/85/CE; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27);

– ebbene di tale dovere di cooperazione istruttoria officiosa (individuato chiaramente, da ultimo e con riguardo alle fonti informative in Cass. 13897/2019 e Cass. 9230/2020) non risulta essersi fatta carico la corte d’appello di Napoli nella sentenza impugnata, non avendo adeguatamente specificato le fonti informative acquisite per procedere all’esame della domanda e, in particolare, la vicenda narrata dal richiedente asilo;

– la mancata attivazione del dovere di cooperazione officiosa ha inciso sia sulla statuizione adottata con riguardo alla allegata persecuzione personale quale appartenente alla minoranza etnica dei (OMISSIS), non avendo la corte giustificato l’iter del procedimento di valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5;

– la corte non ha poi neppure dato conto delle specifiche fonti informative acquisite e consultate in relazione alla situazione socio-politica della Guinea per pervenire al diniego della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c);

– nemmeno la statuizione di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari appare fondata sulla valutazione dell’allegata condizione di vulnerabilità nel paese di origine e le violenze patite nel paese di transito, avendo la corte territoriale posto a sostegno della conclusione affermazioni prive di specifico riferimento (cfr. pag. 4 della sentenza);

– l’accoglimento del terzo motivo appare pertanto assorbente rispetto alle altre censure e comporta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai profili di illegittimità sin qui enucleati, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli affinchè riesamini le domande di protezione alla luce dei principi sopra richiamati;

– il giudice del rinvio provvederà anche alle spese del giudizio di

legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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