Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1434 del 23/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1434 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: MACIOCE LUIGI

Rep.

sul ricorso iscritto al n. 2042 del R.G. anno 2013
proposto da:

Cdc 17.12.2013

Minniti Anna — Zani Valeria — Zani Carla — Zani Luisa, eredi di Zani
Adriano, domiciliati in ROMA,
Cassazione con l’avv.

presso

la cancelleria della Corte di

Vincenzo Loreto del Foro di

Napoli che li

rappresenta e difende per procura a margine del ricorso

ricorrenti –

contro
USL 53 Salerno- in persona del Comm.rio Liquidatore intimato avverso la sentenza 1020 in data 28.11.2011 della Corte di Appello
di Salerno ; udita la relazione della causa svolta nella

c.d.c del

17.12.2013 dal Cons. Luigi MACIOCE.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.
Adriano Zani, titolare della ditta fornitrice di materiale sanitario alla USL
53 di Salerno tra il 1982 ed il 1986 chiese al Tribunale di Salerno la
condanna dell’Ente al pagamento della revisione prezzi a suo dire spettante. Il Tribunale con sentenza 10.11.2008 respinse la domanda stante
il difetto di espressa previsione dell’istituto. La Corte di Salerno con sentenza 28.11.2011 ha rigettato l’appello proposto dagli eredi dello Zani
sull’assunto

che

la revisione prezzi non fosse stata prevista

nell’aggiudicazione , che nulla significavano atti prodromici, che la deli-

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Data pubblicazione: 23/01/2014

bera di riconoscimento espresso era stata poi revocata con atto non portato alla cognizione del G.A.
Ricorrono gli eredi Zani (indicati in intestazione) con atto non resistito
dall’intimata Gestione, affermando con un primo motivo che la Corte di
merito non abbia posto attenzione al fatto che il verbale di aggiudicazione (che tenne luogo del contratto) faceva richiamo alle condizioni di
bando, che contemplavano la clausola revisionale come da art. 12 del
capitolato d’appalto, ed affermando che la revisione era stata poi espres-

USL 53 SA. Con un secondo motivo si lamenta poi che il giudice di appello non abbia minimamente cennato alla CTU disposta in primo grado
e che ampiamente riconosceva il diritto .
Il relatore ha proposto il rigetto del primo motivo del ricorso, restando
assorbito l’inammissibile secondo motivo (che, in ammissibilmente, pretende dal giudicante una attenzione alla CTU, senza avvedersi che la
sentenza ha negato il diritto per ragioni assorbenti).
OSSERVA
E’ noto che in materia, e sino a chè l’istituto non è stato poi abrogato, la revisione prezzi dovesse essere riconosciuta in contratto ovvero
con inequivoco atto unilaterale o con altrettanto chiaro comportamento
implicito dell’appaltante, solo in tal caso insorgendo il diritto ed essendo
la sua cognizione sottratta al G.A. (vd. SU 14824 del 2008, 4463 del
2009, 19921 del 2007). Ebbene la Corte di merito non si è attardata,
come pretende parte ricorrente, a valutare se la revisione prezzi potesse
o dovesse essere applicata in base al richiamo del verbale di aggiudicazione alle condizioni di bando (che la prevedevano): la Corte ha infatti
espressamente escluso rilievo a detti “atti prodromici” per la chiara ,
quanto corretta, ragione per la quale vi era stato un riconoscimento esplicito della revisione prezzi con la delibera 15.6.1986 dell’organo rappresentativo ma che tale delibera era stata revocata od annullata in autotutela da quella successiva dell’11.12.1986, delibera che aveva acquisito irrevocabilità perché mai impugnata innanzi al giudice amministratiVO.

Quindi la Corte di merito, lungi dall’aver trascurato alcun riconoscimento “implicito” ha portato all’attenzione la esistenza di un
….disconoscimento esplicito del preteso diritto alla revisione, disconoscimento non impugnato in sede propria né tampoco disapplicabile da
parte del giudice ordinario: e tale assorbente statuizione non è stata
neanche impugnata nel motivo del ricorso in disamina.
E, va osservato per completezza, siffatte considerazioni erano già

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samente riconosciuta con delibera 378 in data 16.5.1986 del CG della

contenute nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. ed avverso le stesse nessun condivisibile rilievo critico è pervenuto dalla difesa della parte ricorrente. La memoria finale, infatti, si limita a sostenere la insorgenza del
diritto alla revisione e la inefficacia dell’atto di revoca in autotutela del
suo espresso riconoscimento ma ignora, ancora una volta, la specifica
ratio della sentenza, quella per la quale quella revoca semmai avrebbe
dovuto essere impugnata innanzi al G.A. e giammai si sarebbe potuta
ignorare o disapplicare (per dare prevalenza alla efficacia della previsio-

Da ciò consegue il rigetto del ricorso, senza che sia luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Così deciso nella c.d.c. della Sesta Sezione Civile il 17.12.2013.

ne di capitolato) da parte della Corte di merito adìta.

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