Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1434 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/01/2017, (ud. 12/12/2016, dep.20/01/2017),  n. 1434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

N.L. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI VALERI 1,

presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINO CARMINE, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE ENPAM, in persona del suo Presidente e legale

rappresentante p.t. Dott. O.A., elettivamente domiciliata

in ROMA, V.LE LIEGI 58, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO

GRECO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4846/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato MARIA ASSUNTA ZUCCO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma con sentenza 4.10.2013 n. 4846 ha rigettato l’appello proposto da N.L. ed ha confermato la decisione di prime cure che aveva dichiarato risolto per grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione stipulato con l’ente pubblico locatore ENPAM, condannando il N. alla corresponsione dei canoni insoluti oltre interessi fino alla data della decisione.

Il Giudice di appello rilevava:

– che l’ente pubblico, con la memoria integrativa depositata nel giudizio di cognizione svoltosi a seguito ad opposizione alla intimazione alla convalida di sfratto, aveva ritualmente richiesto la condanna al pagamento dei canoni insoluti e maturati successivamente alla data di notifica della domanda introduttiva;

– che immune da vizi era l’accertamento del Giudice di prime cure in ordine alla instaurazione per facta concludentia di un nuovo rapporto locativo, successivamente a quello originario che era cessato nel 1998 a seguito di disdetta, essendo proseguito il godimento dell’immobile ed avendo continuato il conduttore a pagare i canoni fino a marzo 2000, fatto quest’ultimo mai contestato dal N.;

– che dalle prove orali assunte risultava dimostrato l’effettivo utilizzo da parte del conduttore del posto auto.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata dal N. con due mezzi.

Resiste con controricorso l’ENPAM

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1321, 1372 e 1373 c.c., nonchè dell’art. 112 c.p.c.) è infondato.

La statuizione del Tribunale secondo cui la prosecuzione, pur dopo la comunicazione della disdetta da parte del conduttore, del godimento dell’immobile e la mancata contestazione del conduttore intimato in ordine al regolare pagamento dei canoni fino a marzo del 2000 (per vero l’ENPAM nel ricorso per intimazioni di sfratto per morosità si era limitato ad allegare il mancato pagamento dei canoni dopo dal mese di aprile 2000 fino a maggio 2002), inducevano a “ritenere che il contratto, a seguito della disdetta, si sia rinnovato”, è stata interpreta dalla Corte territoriale, in risposta al motivo di gravame con il quale si contestava la contraddittorietà dell’accertamento di un contratto cessato per disdetta ed al tempo stesso rinnovato, nel senso che l’asserita contraddizione logica doveva ritenersi meramente apparente, avendo piuttosto inteso affermare il primo giudice che a seguito della cessazione, per disdetta, del contratto originario, era stato instaurato tra le medesime parti un nuovo rapporto locativo, oggetto dell’accertamento del grave inadempimento del conduttore.

Su tale accertamento in fatto il ricorrente nulla deduce, limitandosi a contestare il vizio di ultrapetizione in quanto la Corte d’appello avrebbe statuito affermando la esistenza di un nuovo contratto in assenza di domanda dell’ENPAM che in primo grado aveva chiesto la risoluzione del contratto “previa declaratoria della inefficacia della disdetta”.

Orbene il vizio di ultrapetizione si configura in quanto il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione vien ad oltrepassare il limite del rispetto del “petitum” e della “causa petendi”, che si sostanzia nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicchè il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” o “causa petendi”), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 455 del 11/01/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 18868 del 24/09/2015).

Nella specie la Corte territoriale non è incorsa nel vizio denunciato in quanto: a) non ha alterato gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” o “causa petendi”), avendo accertato, in base agli elementi di fatto dedotti in giudizio, la esistenza di un contratto valido ed efficace, che costituiva il presupposto dell’azione di risoluzione proposta dall’ENPAM; b) non ha emesso un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), avendo confermato la decisione di prime cure che aveva accolto la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e la domanda di condanna al pagamento dei canoni proposta dall’ente locatore; c) non ha attribuito o negato un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), vertendo la controversia sulla debenza dei canoni di locazione insoluti.

Quanto alla circostanza dell’accertamento, richiesto dall’ENPAM con l’atto introduttivo, della inefficacia della disdetta comunicata dal N., la Corte d’appello si è limitata a confermare la pronuncia del primo giudice che aveva ritenuto rituale la disdetta del contratto, con conseguente cessazione di efficacia dell’originario contratto, accertamento che non aveva tuttavia impedito di accogliere la domanda di risoluzione dell’ENPAM in quanto, dopo la disdetta, tra le parti risultava costituito un rapporto di locazione che, non potendo operare il “rinnovo” di un rapporto già cessato non poteva che configurarsi come un nuovo rapporto di locazione (la Corte territoriale si è limitata quindi soltanto a correggere ed a chiarire, confermandola, la pronuncia emessa dal Giudice di primo grado).

Con il secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 112, 167 e 416 c.p.c., nonchè degli artt. 1321, 1372, 1373, 2697 e 2727 c.c..

La prima parte del motivo volta a censurare la valutazione probatoria compiuta dalla Corte territoriale in ordine alla esistenza di un nuovo contratto locativo è inammissibile, sia in quanto la contestazione attiene ad un errore di fatto che doveva essere fatto valere con la appropriata censura di legittimità (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sia in quanto, sotto quest’ultimo aspetto, difetta del tutto la indicazione del “fatto decisivo” che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare, elemento essenziale per la ammissibilità del sindacato di legittimità sulla motivazione nei limiti consentiti dopo la riforma della norma processuale introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012.

Infondata è inoltre la censura per violazione della regola del riparto probatorio ex art. 2697 c.c.. La Corte territoriale ha infatti ritenuta raggiunta la prova della esistenza del contratto di locazione in base: 1) al fatto incontestato del pagamento dei canoni di locazione proseguito nel periodo successivo alla disdetta del precedente contratto nel 1998 fino al mese di marzo 2000; 2) all’effettivo godimento dell’immobile da parte del N., continuato successivamente alla disdetta del 1998, e comprovato dal testimoniale escusso. Orbene se, da un lato, non si può neppure astrattamente configurare una violazione della regola di riparto in ordine ad un fatto che è posto al di fuori dell’onere probatorio delle parti, dall’altro lato, si rileva come la prova orale è stata indotta dall’ENPAM – parte onerata della dimostrazione della esistenza di un rapporto locativo – ed unitamente al fatto incontestato è stata ritenuta idonea dal Giudice di appello ad integrare la prova richiesta.

La seconda parte del motivo, volta a censurare la valutazione della prova dell’utilizzo da parte del conduttore del posto auto, venendo ad evidenziare pretese contraddizioni nelle deposizioni rese dai testi.

Indipendentemente dalla infondatezza della censura (le circostanze indicate nei capitoli di prova, trascritti a pag. 5 ricorso, confermati dai testi escussi, non appaiono affatto inconciliabili: che il conduttore disponesse di un’auto nell’anno 2002 non esclude che dal 1997 potesse utilizzare il posto auto anche come deposito di materiali) è appena il caso di osservare che la censura di vizio di motivazione, nel testo riformato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 applicabile alla sentenza impugnata in quanto pubblicata successivamente alla data dell’11.9.2012 di entrata in vigore della legge modificativa, deve essere veicolata dai seguenti elementi indefettibili:

individuazione di un “fatto storico” – ossia un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, ritualmente accertato mediante verifica probatoria – che abbia costituito oggetto di discussione in contraddittorio tra le parti incidenza di tale fatto su uno o più degli elementi costitutivi della fattispecie normativa disciplinatrice del diritto controverso, rivestendo quindi carattere di decisività ai fini della decisione di merito “omesso esame” di tale fatto da parte del Giudice di merito, inteso come mancata rilevazione ed apprezzamento del dato probatorio tale da tradursi in una carenza argomentativa inficiante la relazione di dipendenza logica tra le premesse in fatto e la soluzione in diritto adottata dal Giudice, che deve essere evidenziata dallo stesso testo motivazionale (come ad es. nel caso in cui il Giudice formuli la “regula juris” del rapporto controverso omettendo, a monte, di considerare la prova acquisita al giudizio – di uno degli elementi costituivi della fattispecie, ovvero di un fatto incompatibile con la realizzazione della fattispecie, che sia stato oggetto di verifica probatoria: cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 15205 del 03/07/2014) rendendo per conseguenza l’argomentazione priva del pur minimo significato giustificativo della decisione e dunque affetta da invalidità (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014).

Ne segue che rimane estranea al predetto vizio di legittimità qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il Giudice si è formato, ex art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio, valutando la maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, ed operando quindi il conseguente giudizio di prevalenza (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016 che, icasticamente, afferma come il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non essendo, pertanto, censurabile con il vizio in questione errori attinenti alla individuazione di “questioni” o le “argomentazioni” relative all’esercizio del potere discrezionale di apprezzamento delle prove (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014), risultando in ogni caso precluso nel giudizio di cassazione l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015).

L’intera esposizione del motivo è incentrata sulla contestazione della valutazione del contenuto delle deposizioni testimoniali, prove che risultano tutte esaminate dalla Corte d’appello, venendo meno quindi lo stesso presupposto di deducibilità del vizio motivazionale della omessa considerazione di un fatto decisivo discusso tra le parti.

La censura si palesa inammissibile anche in relazione alla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste escusso Angelo M., secondo la tesi difensiva del ricorrente, in luogo del teste Antonio M. indicato dall’ENPAM.

Indipendentemente dalla affermazione della Corte d’appello secondo cui si sarebbe trattato di mero errore materiale, vale osservare che come la statuizione del Giudice di appello che ha confermato il rigetto della eccezione di nullità – per escussione di in teste diverso da quello indotto dalla parte – in quanto proposta tardivamente soltanto dopo l’assunzione della prova, non è stata investita dalla censura in esame e dunque ogni questione relativa alla “diversità soggettiva” della persona chiamata a testimoniare deve ritenersi ormai preclusa dal giudicato interno.

In conseguenza il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

Non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, atteso che la parte soccombente risulta esonerata dal pagamento del contributo unificato, in quanto autorizzata ad avvalersi del gratuito patrocinio.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.600,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 15 Tariffa forense ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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