Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1434 del 19/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 19/01/2018, (ud. 13/09/2017, dep.19/01/2018),  n. 1434

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 7.2.2012, la Corte d’Appello di Catania dichiarò la nullità della sentenza di primo grado per la mancata comunicazione al Comune di Portopalo di Capo Passero, contumace in primo grado, dell’udienza dinnanzi al GOA per l’esperimento del tentativo di conciliazione, a seguito dell’assegnazione della causa alla Sezione stralcio, e, giudicando nel merito, condannò il Comune al pagamento della somma di Euro 315,04, oltre rivalutazione, in favore di T.V., costituitasi dopo il decesso dell’originario attore T.C., a titolo di danni per l’occupazione acquisitiva dell’estensione di 6,10 mq. inglobati nel muretto di recinzione del campo sportivo, come accertato dalla disposta CTU, reputando irrilevante la maggiore superficie indicata nel decreto di occupazione. La Corte ritenne, inoltre, che la danneggiata non avesse proposto la domanda volta a conseguire l’indennità di occupazione, domanda che, comunque, rigettò nel merito per la genericità della sua formulazione ed in considerazione del fatto che la data dell’irreversibile trasformazione coincideva con quella di occupazione. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso A.M. e T.V., entrambe eredi dell’originario attore, affidato a quattro mezzi, resistiti con controricorso dal Comune. Le ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione della L. n. 276 del 1997, art. 13, comma 2, e art. 292 c.p.c., le ricorrenti lamentano che la Corte territoriale ha errato nel dichiarare la nullità della sentenza, in quanto il tentativo di conciliazione, introdotto a seguito della istituzione delle sezioni stralcio non costituisce un atto necessario del processo. 1.1. Il motivo è infondato: questa Corte (Cass. n. 30576 del 2011) ha già condivisibilmente affermato che: “L’ordinanza che dispone il tentativo di conciliazione, emessa dal giudice onorario aggregato a norma della L. 22 luglio 1997, n. 276, art. 13, comma 2, deve essere comunicata alla parte contumace, non ostandovi la mancata inclusione dell’ordinanza suddetta fra gli atti elencati, in via tassativa, dall’art. 292 c.p.c., attesa l’anteriorità di tale disposizione rispetto all’altra e sulla base del principio della successione delle leggi nel tempo (come osservato, segnatamente, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 130 del 2002), con la conseguenza che la mancata comunicazione determina la nullità degli atti del giudizio di primo grado”. Nè tale conclusione, che poggia sulla speciale natura della norma, che è connessa alla modifica dell’organo giudicante ed è posta a salvaguardia del principio del contraddittorio e del diritto di difesa del contumace, collide con quanto sostenuto da Cass. n. 10329 del 2008, secondo cui il mancato esperimento del predetto tentativo di conciliazione non determina la nullità del procedimento, in quanto tale principio è stato affermato in relazione al diverso profilo relativo agli effetti connessi al mancato svolgimento dell’atto, in sè considerato.

2. Col secondo ed il terzo motivo, le ricorrenti denunciano, rispettivamente, la violazione della L. n. 2359 del 1865, artt. 60 e 61, del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 46 e art. 2058 c.c., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale limitato l’ammontare del risarcimento alla sola porzione interessata dall’opera pubblica, in luogo di determinarlo in relazione all’estensione di mq. 457,95, in assenza di richiesta di restituzione, e la violazione dell’art. 112 c.p.c. non avendo il Comune mai svolto alcuna domanda in tal senso, nè avendo fatto riferimento al risarcimento in forma specifica. 2.1. I motivi, da valutarsi congiuntamente sono infondati, anche se va integrata la motivazione 2.2. L’istituto dell’occupazione appropriativa è sorto a seguito della sentenza n. 1464 del 1983 delle Sezioni Unite di questa Corte in funzione di garanzia della posizione del privato, quando, in assenza di provvedimento espropriativo, costui fosse rimasto formalmente proprietario di un bene inglobato in un’opera pubblica. Il presupposto dell’istituto) secondo cui il suolo viene acquisito a titolo originario alla mano pubblica (istituto oggi riconsiderato dalle SU di questa Corte che, con la sentenza n. 735 del 2015, lo hanno, invece, ritenuto non conforme con il principio enunciato dalla CEDU, secondo cui l’espropriazione deve sempre avvenire in “buona e debita forma”), riposa, dunque, nell’attività di manipolazione del bene stesso e nella sua irreversibile trasformazione, e non costituisce invece l’effetto dell’occupazione che tale risultato non abbia prodotto. In altri termini, in assenza della trasformazione della res occupata in un bene diverso, non sussiste in capo all’Amministrazione alcun acquisto della proprietà e correlativamente non sorge, in testa al privato, alcun credito per il relativo controvalore. 2.2. Tale principio è stato correttamente applicato dalla Corte territoriale, che ha accolto la domanda risarcitoria formulata dalla parte danneggiata nei limiti in cui la stessa era fondata, alla stregua degli accertamenti compiuti dal nominato consulente, che, secondo quanto si legge nell’impugnata sentenza e non è in sè contestato, ha evidenziato che l’opera pubblica (campo sportivo) insiste, solo, sulla porzione di mq. 6.10, di proprietà del dante causa delle ricorrenti, inferiore rispetto a quella occupata, il cui residuo è rimasto nel dominio privato. Ogni altra questione risulta assorbita, non ravvisandosi, in particolare, alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non avendo il Comune svolto alcuna domanda ed avendo la Corte, piuttosto, valutato nel merito la domanda attrice, dopo la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado.

3. Con il quarto motivo, si deduce la violazione della L. n. 865 del 1971, art. 20 e vizio di motivazione, per non avere la Corte d’Appello ritenuto individuato l’effettivo periodo di occupazione, quando invece detto periodo doveva essere computato per il periodo di nove anni dalla data dell’occupazione, considerate le proroghe ex lege della durata massima stabilita dal menzionato art. 20. 3.1. Il motivo è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. SU n. 24469 del 2013; n. 3840 del 2007), infatti, qualora il giudice, che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della potestas iudicandi sul relativo merito, proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, il relativo motivo di impugnazione è inammissibile, per difetto di interesse, dovendo considerarsi su tale ultimo aspetto la statuizione svolta ad abundantiam. 3.2. Tanto è accaduto nella specie, avendo la Corte territoriale rilevato che la T. non aveva formulato nel grado “alcuna specifica e diretta domanda volta a conseguire, comunque, da questa Corte di Appello la determinazione dell’indennità” (pag. 11 sentenza). La successiva motivazione di rigetto – soggiunta laddove avesse voluto ritenersi la domanda indennitaria implicitamente contenuta nel conclusum di conferma di quella di primo grado – è, dunque, per quanto appena detto, da considerare ad abundantiam. Il punto decisivo dell’impugnata sentenza, e cioè quello in cui è stata rilevata la mancata proposizione della domanda (corretta o meno che sia tale affermazione della Corte d’appello), non è stato in alcun modo investito dal motivo di ricorso in esame, che nel suo incipit dà, invero, per scontato il contrario, id est che la sentenza avesse dato per acquisita la formulazione della domanda. E tanto basta per far concludere che tale motivo di ricorso è inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre a spese generali e ad accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA