Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14339 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34219/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Dogane, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

la “COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADING S.r.l.”, con sede in

Chatillon (AO), in persona dell’amministratore delegato pro tempore,

nella qualità di incorporante la “IDROENERGIA Soc. Cons. a r.l.”,

con sede in Chatillon (AO), rappresentata e difesa dall’Avv.

Lucariello Nicola e dall’Avv. Mula Alberto, con studio in Roma, ove

elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al

controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

del Piemonte il 20 settembre 2019 n. 963/01/2019, notificata il 4

ottobre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24 marzo 2021 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle Dogane ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte il 20 settembre 2019 n. 963/01/2019, notificata il 4 ottobre 2019, la quale, in controversia su impugnazione di invito al di pagamento per l’accisa sull’energia elettrica somministrata nella Regione Valle d’Aosta a propri consorziati per l’anno 2009, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della “IDROENERGIA Soc. Cons. a r.l.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Biella il 19 giugno 2017 n. 129/01/2017, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che l’esenzione dall’addizionale spettasse anche per l’energia elettrica consumata dai consorziati del produttore. La “COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADING S.r.l.”, nella qualità di incorporante la “IDROENERGIA Soc. Cons. a r.l.”, si costituisce con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza, la controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett. b, del D.Lgs. 16 marzo 1990, n. 79, art. 2, comma 2, art. 2602 c.c. e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che i consorzi e le società consortili potessero beneficiare dell’esenzione dall’accisa sull’imposta di consumo per gli autoproduttori di fonti rinnovabili di energia elettrica, nel caso di erogazione a titolo oneroso alle imprese ed alle società consorziate.

Ritenuto che:

1. Il motivo è infondato.

1.1 Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, in tema di accise, qualora la società consortile costituita per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili ceda, a titolo oneroso, parte di essa alle proprie consorziate, non può godere dell’esenzione prevista dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett b, per la quale occorre che l’autoproduttore coincida con colui che consuma l’energia prodotta, essendo all’uopo irrilevante il richiamo al D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, comma 2, attuativo della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea n. 96/92/CE del 19 dicembre 1996, in quanto, regolando il mercato interno dell’energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori, è estraneo alla materia fiscale (Cass., Sez. 5″, 11 settembre 2020, n. 18863; Cass., Sez. 5, 30 settembre 2020, n. 20819).

1.2 Si deve, dunque, ribadire che, in tema di accise sull’energia elettrica, la società consortile che autoproduce energia elettrica da fonte rinnovabile, con impianti dalla potenza disponibile superiore a 20 kw, beneficia dell’esenzione prevista dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett. b, (nella formulazione applicabile ratione temporis) limitatamente all’energia prodotta e consumata in proprio e non anche a quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati.

1.3 Ne discende che il giudice di appello ha fatto malgoverno del principio enunciato, affermando che la “”IDROENERGIA Soc. Cons. a r.l.” (medio tempore incorporata dalla “COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADING S.r.l.”), che fornisce ai soci consorziati l’energia elettrica autoprodotta, in forza del rapporto associativo, è riconducibile alla stessa, quale società consortile operante come mero strumento operativo delle consorziate, con prevalenza della causa consortile sull’alterità giuridica tra consorzio e consorziati”.

2. Stante la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

 

 

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