Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14339 del 08/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.08/06/2017),  n. 14339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17166/2016 proposto da:

TUA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38,

presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

M.P., R.L.R., L.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 889/2016 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata

il 10/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso affidato ad un unico motivo, Tua Assicurazioni S.p.A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brindisi, in data 10 maggio 2016, che dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla stessa società avverso la sentenza del Giudice di pace di San Pietro Vernotico, in quanto tardivamente proposto rispetto al termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., essendo la sentenza di primo grado stata notificata alla compagnia di assicurazioni il 14 settembre 2011 e l’appello spedito per la notificazione il 17 ottobre 2011, mentre avrebbe dovuto essere a detto fine spedito entro il 14 novembre 2011, che era un venerdì;

che non hanno svolto attività difensiva gli intimati M.P., L.A. e R.L.R.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

preliminarmente, che il ricorso è tempestivo rispetto alla notifica della sentenza di appello in data 31 maggio 2016, essendo l’atto stato spedito per le notificazione ai predetti intimati il 4 luglio 2016 e, poi, risultando queste perfezionatesi il 13/15 luglio 2016 per il M., il 18 luglio 2016 per il Romano (per compiuta giacenza, previa spedizione di raccomandata di avvenuto deposito) e l’11 novembre 2016 per il L., dopo la idonea rinnovazione della notificazione eseguita dallo stesso notificante per irreperibilità del destinatario;

che, con l’unico mezzo, è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 742 del 1969, art. 1, per mancato rispetto da parte del giudice di appello della sospensione feriale dei termini;

che il motivo è manifestamente fondato;

che, infatti, il giudice di appello non ha correttamente applicato la norma anzidetta, nella sua formulazione originaria (precedente alla novella di cui al D.L. n. 132 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 162 del 2014), facendo decorrere il termine breve per l’appello dal 14 settembre 2011, anzichè dal 16 settembre (giorno che è compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che tale giorno non segna l’inizio del termine, ma l’inizio del suo decorso, il quale non include il dies a quo, in applicazione del principio fissato dall’art. 155 c.p.c., comma 1: Cass. n. 19874/2012), con scadenza, quindi, dei trenta giorni fissati per l’impugnazione dall’art. 325 c.p.c., il 15 ottobre 2011, giorno che cadeva di sabato e, dunque, consentiva, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 4, la proroga al successivo 17 ottobre 2011, data in cui l’atto di appello è stato effettivamente consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione;

che il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza cassata con rinvio al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, che dovrà delibare il tempestivo appello della Tua Assicurazioni S.p.A. e provvedere anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA