Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14339 del 06/06/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 14339 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: MACIOCE LUIGI

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n.18040 del R.G. anno 2006
proposto da:
Meridionale Disinfestazioni Merid Impianti s.r.l.

dom.ta in

Roma presso la cancelleria della Cassazione con gli avvocati Clemente
Leo e Marcello Palma del Foro di Lecce che la rappresentano e difendono
per procura speciale in calce al ricorso

ricorrente-

contro
Petracca Giuseppe

intimato-

avverso la sentenza 610 del 30.06.2005 del Giudice di Pace di
Maglie; udita la relazione della causa svolta nella p.u. del 14.05.2013
dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; udit.. presente il P.M., in persona
del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pasquale Fimiani che ha
concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La soc. Meridionale Disinfestazioni – Merid Impianti s.r.l. nella sua veste
di subconcessionario di zona del controllo degli impianti termici (essendo delegata da s.p.a. ASEA, concessionaria della Provincia di Lecce)
chiese al Giudice di Pace di Maglie ingiunzione di pagamento degli oneri
di controllo (secondo tariffa determinata dal regolamento provinciale) in
relazione a verifica effettuata il 13.9.2002 nella casa in Nociglia di Pe-

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ZOCS

Data pubblicazione: 06/06/2013

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tracca Giuseppe, documentando la relazione di visita e la sottoscrizione
del Petracca. Avverso l’ingiunzione, emessa per C 130,15, venne proposta dal Petracca opposizione per dedotta carenza di documentazione,
parzialità della verifica e non debenza dell’onere di C 30.99 (per spese di
recupero). Costituitasi la opposta, che deduceva la veste di incaricato di
p.s. del proprio personale e la erroneità delle altre difese, il Giudice con
sentenza 30.6.2005 revocò l’ingiunzione dichiarando la mancanza di legitimatio ad causam della società ingiungente. Affermò il GdP che il per-

emettere l’atto di certificazione in luogo e per concessione della Provincia, attributaria del compito, vieppiù essendo subappaltataria della Amministrazione, e che men che meno sussisteva titolo a pretendere il
compenso per il proprio ufficio legale.
Per la cassazione di tale sentenza la Meridionale Disinfestazioni ha proposto ricorso il 9.6.2006 nel quale, premessa la inapplicabilità alla decisione dei requisiti del giudizio di equità necessaria, propone quattro motiuvi, il quarto dei quali articolato in quattro profili.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato
Va formulata una considerazione in premessa: la controversia venne risolta dal Giudice di Pace applicando le regole della equità necessaria
(art. 113 c.p.c.) senza che venissero in rilievo le condizioni di esclusione
di tal giudizio in ragione della indisponibilità dei diritti di cui all’art. 114
c.p.c.
Giova ricordare, a tal proposito ed in primo luogo,una pronunzia di questa Corte resa in controversia instaurata dalla opposizione del contraente
alla pretesa della soc. ASEA (Cass. 6990/2007)

per la quale, la sola

circostanza che la controversia riguardi la prestazione di un servizio di
pubblico interesse ad opera di un privato, cui quel servizio sia stato affidato a seguito di delibera della competente autorità amministrativa e di
successiva convenzione con essa, non basta però a far ritenere che detta
controversia, sorta tra l’erogatore del servizio ed un utente privato, abbia ad oggetto diritti indisponibili. Lo si potrebbe affermare – ha affermato invero questa Corte – se fosse messa in discussione la corretta determinazione della tariffa del servizio, stabilita con atto della pubblica
autorità e perciò non modificabile dai privati; ma non lo si potrebbe statuire anche nell’ipotesi – che palesemente è anche nella specie ricorrente – in cui la contestazione investe le modalità esecutive della prestazione, e la pretesa dell’utente di non versare (in tutto o in parte) il corrispettivo si ricollega ad un’eccezione d’inadempimento (o non corretto
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sonale ispettivo non era provato avesse alcuna veste e competenza per

adempimento) sicuramente proponibile nell’ambito del rapporto privatistico che si instaura tra il fornitore ed il beneficiario del servizio.
Stando così le cose, correttamente il giudice di pace ha emesso una decisione secondo equità in una causa il cui valore non eccede il limite indicato nel capoverso del citato art. 113 c.p.c.
Del resto, e di converso, le SU di questa Corte (sent. 6974 del 2007)
hanno statuito che la sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo
equità, ai sensi dell’art. 113, secondo comma c.p.c. , che abbia negato il

duali un contributo per l’esercizio dell’attività di controllo di detti impianti, ad essa affidata, è impugnabile con il ricorso per cassazione e che il
diritto dell’ente alla percezione del contributo si configura come indisponibile, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. civ., in
tale materia non è ammissibile una pronuncia secondo equità.
Ma tale non è il decisum né tale era la pretesa della (assunta) concessionaria della Provincia ad un compenso per il servizio di controllo: la
pretesa nella vicenda de qua era non già della Provincia né del suo concessionario bensì di una società sub concessionaria di zona e veniva contestata dall’opponente (con tesi condivisa dal giudicante) la potestà che
il personale di detta sub concessionaria avesse a levare verbali ed a pretendere compensi per l’attività delegata. Quindi non una contestazione
della tariffa né del potere dell’Amministrazione di effettuare i controlli
nell’interesse pubblico bensì una contestazione sulla delegabilità da parte del delegato della Amministrazione. E non si scorge come possa attrarsi nell’ambito dei diritti indisponibili quello della spa ASEA di creare
una sub concessione di zona trasferendo al sub concessionario poteri ispettivi che la Provincia ebbe a conferire ad essa.
Il sindacato ammesso sulla decisione afferente la esistenza e consistenza di tale potere di subdelega, è, dunque, solo quello afferente la violazione delle norme processuali, dei principii informatori della materia,
delle norme costituzionali e comunitarie (Cass. 5287 e 20587 del
2012)
E di qui se è certamente infondato il primo ed il terzo motivo, che predica la violazione delle regole della difesa per avere d’ufficio posto questione di legitimatio ad processum, dato che il Giudice di Pace ha solo
negato la prova della sussistenza sia di una delega ai controllori sia di
una loro competenza tecnica, sono inammissibili gli altri che censurano
la motivazione e denunziano violazioni di legge senza aver plausibilmente individuato (il tentativo di cui al motivo 4C non ha all’evidenza alcuna consistenza) i principii regolatori violati.
I
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potere della Povincia di imporre ai titolari degli impianti termici indivi-

Si rigetta dunque il ricorso senza provvedere sulle spese, stante
l’assenza di difese da parte dell’intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Così eciso nella c.d.c. del 14 Maggio 2013.
Il C ns.est.
Il Presidenrte

4,0„4

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