Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14338 del 08/07/2020
Cassazione civile sez. I, 08/07/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 08/07/2020), n.14338
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. TRIA Luca – Consigliere –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27761/2018 proposto da:
D.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso
la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avvocato Alessandrini Paolo, giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei
Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo
rappresenta e difende ope legis;
– costituito –
nonchè
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale di Ancona – R. M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 341/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 17/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2019 dal consigliere Dott. Vella Paola.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato il ricorso del cittadino (OMISSIS) D.M. avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di L’Aquila gli aveva negato ogni forma di protezione internazionale.
2. Parte ricorrente ha impugnato la decisione con ricorso affidato ad un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Lamenta il ricorrente, testualmente, la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 e art. 5, comma 6 in merito al rigetto della istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari laddove la Corte d’Appello di L’Aquila ha omesso di effettuare alcuna valutazione comparativa tra il grado di integrazione raggiunta nel nostro paese dal sig. D.M. e la situazione soggettiva ed oggettiva da questi lasciata nel paese di origine, ritenendo che l’integrazione raggiunta nel paese ospitante dal richiedente asilo, sia una circostanza assolutamente avulsa (e dunque irrilevante) dalle finalità di protezione della protezione umanitaria”.
3.1. Il motivo presenta profili di inammissibile e infondatezza.
3.2. Ai fini della protezione umanitaria “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. 23778/2019 e, da ultimo, Cass. 1040/2020) e, al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente confermato che “l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza” (Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; conf. Cass. 4455/2018 e, da ultimo, Cass. 630/2020). Tuttavia, ai fini di una simile verifica – che il giudice può effettuare anche esercitando i poteri istruttori officiosi – risulta “necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei perchè da essi possa desumersi che il suo rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. 27336/2018, 8908/2019, 17169/2019).
3.4. Orbene, tale onere non risulta assolto, sicchè l’affermazione della corte territoriale circa l’irrilevanza del percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente va saldata al precedente rilievo sulla (in)sussistenza dell’altro temine di paragone della valutazione comparativa, ossia una personale situazione di particolare vulnerabilità, che il giudice a quo ha motivatamente escluso.
4. Segue il rigetto del ricorso, nulla sulle spese. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13 (Sez. U, 23535/2019).
PQM
Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020