Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14337 del 25/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14337 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BERNABAI RENATO

ORDINANZA
sul ricorso 15611-2013 proposto da:
GIORCELLI PIERO GRCPRI39H01D835J, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato
JOUVENAL DANIELA, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati CANTELE VITTORIO, PAUTRIE’ PAOLO, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
ELEXA SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 77, presso
lo studio dell’avvocato TORNABUONI FILIPPO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BADINI CONFALONIERI ALFONSO,
giusta procura speciale in calce alla memoria difensiva;
– resistente –

Data pubblicazione: 25/06/2014

o
avverso la sentenza n. 6605/2013 del TRIBUNALE di MILANO, depositata
il 13/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2014
dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI.
E’ dunque dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, davanti al

Le spese del giudizio di regolamento seguono la soccombenza e si liquidano
nel dispositivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato 1’11 luglio 2011, il sig. Piero Giorcelli
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la Elexa s.r.1., di cui
era socio, chiedendo l’accertamento della nullità della delibera dell’Il aprile
2011, avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di esercizio relativo
all’anno 2010, che assumeva redatto in violazione dei principi di verità,
chiarezza e correttezza e inficiato da molteplici vizi.
Costituitasi ritualmente, la Elexa s.r.l. eccepiva, in via preliminare,
l’incompetenza del Tribunale adito in ordine a controversia riservata dall’art.
34 dello Statuto sociale alla cognizione di un arbitro, designato dal
Presidente dei dottori commercialisti di Torino. Nel merito, la ricorrente
contestava la fondatezza della domanda.
Il Tribunale di Milano, con pronuncia del 10 maggio 2013, dichiarava la
propria incompetenza, con compensazione delle spese del giudizio.
Avverso il provvedimento, il Giorgelli proponeva istanza per regolamento
necessario di competenza, con ricorso notificato il 17 giugno 2013.
2. Resisteva con memoria la Elexa s.r.l.
3. il Procuratore Generale depositava le Sue conclusioni scritte, di
improcedibilità o inammissibilità del ricorso, con contestuale richiesta alla
Corte di enunciare, ex art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., nell’interesse
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quale le parti sono rimesse con termine per la riassunzione di mesi tre.

o
della legge il principio di diritto, che si devono ritenere escluse dalla
cognizione arbitrale le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione della
deliberazione di approvazione del bilancio nelle società di capitali, per
violazione dei principi d verità, chiarezza, correttezza, in quanto concernenti
la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei

5. La ricorrente e la resistente hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
– Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi
l’improcedibilità del ricorso, perché il ricorrente non aveva provveduto a
depositare, unitamente alla copia dell’ordinanza impugnata, l’avviso
comprovante l’avvenuta comunicazione di quest’ultima.
Nell’identificare le modalità di comunicazione dell’ordinanza in esame,
va premesso che l’art. 136 cod. proc. civ. dispone che “il cancelliere, con
biglietto di cancelleria, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o
dal giudice I… i alle parti I…I e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è
disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione (primo comma);
“il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia
ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione,
la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.” (secondo comma).
Il testo del secondo comma è stato sostituito dall’art. 25, primo comma, lett.
d) della legge 12 novembre 2011, n. 183, in vigore dal 10 gennaio 2012, ed
applicabile dal 10 febbraio 2012, in virtù del quinto comma del citato art. 25.
Inoltre in virtù dell’art. 16, quarto comma, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla 1. 24 dicembre 2012, n. 228, “nei
procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate
esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica”.
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terzi, di natura imperativa e inderogabili.

o
L’ordinanza di cui in causa è stata pubblicata mediante deposito in data 10
maggio 2013; e la relativa comunicazione è stata effettuata in via telematica,
come lo stesso ricorrente ha espressamente indicato, in data 10 maggio 2013.
Non risulta che il ricorrente abbia depositato la ricevuta comprovante tale
comunicazione. Secondo il PG troverebbe allora applicazione il principio in

l’ordinanza, deve “a pena di improcedibilità”, al precipuo scopo di
consentire alla Corte la verifica della tempestività dell’impugnazione,
depositare il biglietto di cancelleria unitamente al ricorso, dovendosi
escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione in ordine alla
tempestività del ricorso da parte del resistente.
E’ necessario rilevare come, nel caso di specie, la data di deposito della
sentenza impugnata si evinca direttamente dalla copia autentica prodotta. La
particolarità consiste nel fatto che la data non sia posta in calce, come
avveniva per le sentenze pubblicate con i metodi tradizionali, unitamente al
timbro di pubblicazione e alle firme dei giudici, ma sulla prima pagina, in
alto a destra: “Sentenza n. 6605/2013 pubbl. il 10/05/2013”.
Ed allora, il problema della prova della comunicazione del deposito della
sentenza si risolve nella data di pubblicazione della stessa, non essendo
evidentemente possibile che la comunicazione a mezzo pec del deposito
della sentenza preceda il deposito della stessa, e non avendo il ricorrente
invocato un termine di comunicazione successivo alla pubblicazione.
La finalità di consentire alla Corte di verificare la tempestività
dell’impugnazione deve ritenersi dunque rispettata, nella specie,
dall’avvenuta produzione della sentenza recante la data di pubblicazione.
In via gradata, il PG ha dedotto l’inammissibilità del ricorso, poiché il
regolamento di competenza è stato notificato dal ricorrente in data 17 giugno

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virtù del quale, qualora la parte alleghi che gli è stata comunicata

o
2013, e quindi oltre il termine di decadenza di 30 giorni, stabilito dall’art.
47, secondo comma, cod. proc. civ.
Si deve rilevare che il ricorrente aveva richiesto all’ufficiale giudiziario la
notifica all’indirizzo del procuratore costituito, tempestivamente, in data 7
giugno 2013. Tuttavia la notificazione non era andata a buon fine per “errore

nome della parte, dell’avvocato e il nome della via; mentre il numero civico
veniva erroneamente indicato come 3/4, anziché 23/4). Successivamente, la
notificazione veniva quindi reiterata con successo all’indirizzo corretto in
data 17 giugno 2003, oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla
comunicazione dell’ordinanza impugnata.
Secondo il Procuratore Generale e la Società resistente sarebbe tale data – la
sola riportata nel timbro apposto sull’atto da notificare – ad avere efficacia
probatoria. Avendo la notificazione avuto esito negativo per causa
imputabile al solo notificante, la data della prima consegna dell’atto
all’ufficiale giudiziario non può assumere rilievo (Sez. Un. 7607/2010).
Si deve però rilevare che, nel caso di specie, l’errore circa l’indicazione del
corretto indirizzo si configura quale mero errore materiale, riguardante solo
una cifra del numero civico. Inoltre la notifica era stata effettuata non ad un
soggetto privato, ma all’avvocato costituito, verso il quale erano state dirette
altre notifiche da parte del medesimo ufficio giudiziario ed il cui studio
risulta ubicato sul medesimo lato della strada, quindi facilmente
identificabile. Inoltre la seconda notifica, andata a buon fine, è stata
effettuata nel medesimo giorno del ritiro dell’atto non notificato, e quindi in
un termine ragionevole e non altrimenti abbreviabile.
Per tali circostanze il ricorso è da ritenersi ammissibile.
– Si può perciò passare all’esame del merito del regolamento.

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materiale nella predisposizione della relata” (era correttamente indicato il

o
Secondo quanto disposto dall’art. 34 del d.lgs. 5/2003, possono essere
devolute ad arbitri solo le controversie insorgenti fra i soci o fra i soci e la
società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Il
nucleo del thema decidendum della vicenda è quindi stabilire la natura degli
interessi, privati o superindividuali, sottesi alla delibera di approvazione del

compagine sociale o del singolo socio. La disciplina societaria prevede che
le azioni di annullabilità o nullità delle delibere di approvazione del bilancio
non possano essere proposte dopo che sia intervenuta l’approvazione del
bilancio dell’esercizio successivo. Fra le pieghe di tale disposizione viene
quindi delineata una fattispecie di nullità sanabile, in deroga al generale
canone vigente nel diritto civile. Tale istituto si caratterizza per la sua natura
anfibologica, configurandosi, quanto agli interessi sottesi e al nomen iuris,
come una tradizionale nullità civilistica, ma prevedendo, quale elemento
ulteriore e differenziale, un termine di decadenza per l’esercizio del diritto.
Secondo il Tribunale di Milano la circostanza che i soci limitandosi a non
agire in giudizio possano ottenere la definitività del bilancio, che verrebbe a
consolidarsi, pur se illegittimo, farebbe propendere per considerare tale
materia come disponibile, fermo restando il diritto del terzo all’impugnativa.
Si creerebbe in tal guisa una sorta di doppio binario: il diritto sarebbe
pienamente disponibile da parte dei soci, che possono non approvare o non
impugnare il bilancio; indisponibile per i terzi, che non sono pregiudicati
dalla compromettibilità ad arbitri della controversia, potendo procedere
all’impugnazione dinanzi al giudice ordinario.
Tale ricostruzione non convince. E’ chiaro che in tal modo si incorre in un
equivoco, consistente nell’equiparazione fra “disponibilità del diritto” e
“disponibilità dell’azione”. La disponibilità va riferita non all’azione, ma al
contenuto del diritto, che deve ritenersi nel caso di specie esclusa, dato che
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bilancio; e se gli stessi siano dunque disponibili, o no, da parte della

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non può certamente affermarsi che il socio possa rinunciare alla chiarezza,
verità e correttezza della situazione patrimoniale della società. Il bilancio si
configura come un documento unitario, pur essendo destinato allo
svolgimento di una duplice funzione – endosocietaria, ponendosi quale
strumento di gestione della società e di programmazione strategica –

finanziario, in un’ottica di tutela dei terzi – e deve perciò essere predisposto
nel rispetto di entrambe le sue attitudini. E’ quindi sicuramente un
documento interno per i soci ma si configura anche quale fonte di cognizione
per i terzi, anello di congiunzione fra le attività della compagine sociale e le
esigenze e le aspettative del mercato e dei creditori. Sintetizzando al proprio
interno varie sfere di interessi, non si pone nel dominio esclusivo della
società e nella piena disponibilità dei soci. Non si mostra perciò congruo il
riferimento del giudice di merito all’esistenza di spazi di discrezionalità
degli amministratori nella redazione dello stesso, spettando a questi solo un
potere esercitabile esclusivamente entro i limiti puntualmente definiti dalle
norme in materia di redazione del documento contabile (con sempre minor
spazio per le cc.dd. “politiche di bilancio”).
L’introduzione della tutela reale è stata invero introdotta dal legislatore del
2003 con il solo scopo di dare certezza alle decisioni sociali. Viene perciò
esclusa la rimozione dell’atto invalido, per esigenze di stabilità, ma non
anche l’illegittimità dello stesso ai fini dell’azione di responsabilità contro
gli amministratori, ex art. 2392 cod. civ., o della proposizione dell’azione ex
artt. 2043 e 2395 cod. civ., qualora i terzi o i soci siano stati direttamente
danneggiati, dell’attivazione del controllo giudiziario, ex art. 2409 cod. civ.
La nullità resta inoltre rilevabile ex officio e da chiunque vi abbia interesse.
Perciò, si ritiene di confermare il principio già affermato da questa Corte per
cui, perché l’interesse sia qualificato come indisponibile, è necessario che la
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esosocietaria, identificando il patrimonio sociale, la gestione, l’andamento

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sua protezione sia assicurata mediante la predisposizione di norme
inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento
svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, come, ad esempio, proprio le
norme dirette a garantire la chiarezza e precisione del bilancio di esercizio
(Cass. 18600/2011; Cass. 18671/2012).

Milano, basate sull’equiparazione fra potere di non approvazione della
delibera / facoltà di non impugnazione della delibera (e conseguente
consolidamento degli effetti) e disponibilità del diritto: ad essere disponibile
è solo l’azione. In tal guisa non si svuota completamente la nullità, in ambito
societario, delle sue caratteristiche peculiari.
Il regolamento va quindi accolto, la sentenza impugnata va
conseguentemente cassata, dovendosi dichiarare la competenza del
Tribunale di Milano, davanti al quale si rimettono le parti anche per le spese.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato, e dichiara la
competenza del Tribunale di Milano, davanti al quale rimette le parti anche
per le spese.
Roma, 26 marzo 2014

Non si ritengono perciò condivisibili le argomentazioni del Tribunale di

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