Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14336 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33005/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

la “TCS MOTORSPORT S.r.l.”, in liquidazione, con sede in Cesena, in

persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avv. Matarese Tullio, con studio in Faenza (RA), ove

elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.:

tullio.matarese.ordineavvocatiravenna.eu), giusta procura in calce

al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna il 25 giugno 2018 n. 1707/05/2018, non

notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24 marzo 2021 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna il 25 giugno 2018 n. 1707/05/2018, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per il recupero delle ritenute alla fonte su utili distribuiti ai soci, ha rigettato l’appello proposto dalla “TCS MOTORSPORT S.r.l.”, in liquidazione, nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì il 2 marzo 2015 n. 229/01/2015, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure, richiamandosi al mero annullamento dell’atto presupposto da parte del giudice tributario in separato processo (con sentenza non ancora passata in giudicato). La “TCS MOTORSPORT S.r.l.”, in liquidazione, si costituisce con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con unico motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver motivato il rigetto dell’appello con un mero rinvio per relationem ad altra sentenza (non ancora passata in giudicato) di annullamento dell’atto presupposto.

Ritenuto che:

1. Il motivo è infondato.

1.1 Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purchè resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass., Sez. 6-5, 8 gennaio 2015, n. 107; Cass., Sez. 6-5, 6 marzo 2018, n. 5209).

1.2 Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale ha richiamato la decisione resa in altro giudizio (e, peraltro, non ancora passata in giudicato) tra le medesime parti con riguardo all’impugnazione di un atto presupposto, valutando che l’appello dovesse essere rigettato “in quanto l’atto presupposto dell’avviso di accertamento oggetto dell’odierna controversia è stato integralmente annullato”, senza null’altro aggiungere.

1.3 Tuttavia, prescindendo da ogni considerazione sulla dubbia plausibilità di tale argomentazione (in relazione all’impugnabilità medio tempore della decisione richiamata, che non era ancora irrevocabile), non si può ravvisare la carenza di una giustificazione logico-giuridica che sia idonea a sorreggere la pronuncia della sentenza impugnata.

Difatti, al di là della sinteticità e della stringatezza del ragionamento, la caducazione giudiziale dell’atto presupposto è astrattamente idonea a fornire un’adeguata e sufficiente motivazione all’adozione di analoga pronunzia per l’atto conseguenziale.

2. Stante la infondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono lqiuidate nella misura fissata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, che liquida nella misura di Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.100,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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