Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14336 del 13/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 13/07/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 13/07/2016), n.14336
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18562/2014 proposto da:
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI
SALERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
P.M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CARDINAL GARAMPI N. 121, presso la Sig.ra LEDA BERNACCHIA,
rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO GAMBARDELLA giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. R.G. 221/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO
del 26/05/2014, depositata 04/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato Anelli Francesco (delega avvocato Sergio
Gambardella) difensore del controricorrente che ha chiesto
l’inammissibilita’ del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte territoriale che ha accolto l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 84 e 170, dell’avv. P.M.F. avverso il decreto di liquidazione della Corte di appello sezione penale di Salerno e denunzia violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 106 bis e della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 606, nella parte in cui non ha disposto la detrazione di 1/3 dell’importo rideterminato in Euro 4070 e chiede la rideterminazione in Euro 2702.
Resiste con controricorso, illustrato da memoria, l’avv. P. che eccepisce l’inammissibilita’ del ricorso per mancata esposizione del fatto.
Altro controricorso propone il ministero della Giustizia eccependo la non integrita’ del contraddittorio posto che la condanna riguarda il Ministero dell’Interno.
Osserva la Corte, in via preliminare, che, stante il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quanto meno dal contesto dell’atto nel suo complesso, formato dalle premesse e dallo svolgimento dei motivi, “id est” dalla sola lettura di esso, escluso l’esame di ogni altro documento e della decisione impugnata, deve necessariamente essere desumibile una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, delle decisioni adottate e delle ragioni di esse, in modo da consentire al giudice di legittimita’ una adeguata comprensione del significato e della portata delle critiche mosse alla pronunzia (“ex plurimis” Cass. 16 settembre 2004 n. 18648, 29 luglio 2004 n. 14474. 21 luglio 2004 n. 13550, 19 aprile 2004 n. 7392, 19 luglio 2001 n. 9777 etc.).
Nella specie, pur ove non si voglia considerare determinante l’assoluta carenza della premessa in fatto, neppure dall’esposizione del motivo risulta possibile una chiara e completa visione dell’oggetto del giudizio, limitandosi il ricorso a richiedere la detrazione di un terzo, senza alcuna possibilita’ di ricostruire riter” processuale, le ragioni della decisione e di valutare le censure mosse.
Onde procedere al sindacato sulla pronunzia di merito, e’ indispensabile al giudice di legittimita’ conoscere esattamente le originarie prospettazioni delle parti, con domande ed eccezioni, e le decisioni su ciascuna di esse adottate. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 22 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016