Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14335 del 08/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.08/06/2017), n. 14335
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6262-2016 proposto da:
P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO
301, presso lo studio dell’avvocato DARIO PERUGINI, rappresentato e
difeso dall’avvocato CLAUDIAHILDE PERUGINI;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, anche quale successore ai sensi
della L. n. 14 del 2009 di SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEGLI
IMMOBILI PUBBLICI S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FIORENTINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1488/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 31/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che, con ricorso affidato a tre motivi, P.A. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Firenze, in data 31 agosto 2015, che – per quanto ancora interessa in questa sede -accoglieva in parte il suo gravame incidentale avverso la decisione del Tribunale della medesima Città, condannando l’INPS e la S.C.I.P. s.r.l. al pagamento della complessiva somma di Euro 106.545,06, oltre accessori, a titolo di risarcimento danni per infiltrazioni di acque di scarico nel locale, adibito ad autorimessa, condotto in locazione da esso P.;
che resiste con controricorso l’INPS, anche quale successore ex lege di S.C.I.P. s.r.l.;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Considerato che, con il primo mezzo, è dedotta la violazione dell’art. 346 c.p.c., per aver la Corte territoriale, in ordine alla richiesta di rimborso di talune spese straordinarie non riconosciute in primo grado ad esso attore – per ottenere le quali era stato proposto appello incidentale -, fatto riferimento all’eccezione delle controparti in ordine al mancato avviso ex art. 1577 c.c., comma 2, che non era stata specificamente riproposta in appello (il cui atto, in parte qua, era comunque generico), con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
che il motivo è manifestamente infondato, giacchè spettava all’attore appellante fornire allegazione e prova dei fatti costitutivi della pretesa di rimborso ai sensi dell’art. 1577 c.c., comma 2, tra cui il dovuto contemporaneo avviso al locatore delle spese effettuate (quale onere a carico del conduttore: Cass. n. 16136/2010; Cass. n. 19943/2008; Cass. n. 4199/1979);
che, pertanto, non venendo nella specie in rilievo eccezioni di parte – da intendersi quali eccezioni di merito (introducenti un fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell’efficacia dei fatti costitutivi della pretesa dell’attore: art. 2697 c.c., comma 2) per le quali necessitasse una riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c. oppure l’appello incidentale, se oggetto di decisione espressa o implicita (Cass., S.U., n. 7700/2016) – la Corte territoriale, senza violare il principio di cui all’art. 112 c.p.c., ha reso la propria decisione sulla stessa domanda attrice in base alle risultanze istruttorie e in forza del principio di acquisizione, per cui esse, comunque ottenute, concorrono alla formazione del convincimento del giudice (tra le altre, Cass. n. 15728/2005);
che, con il secondo ed il terzo mezzo, è dedotto omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rispettivamente in riferimento alle “comunicazioni date al conduttore al locatore ex art. 1577 c.c., comma 2” e sulla prova presuntiva concernente il mancato riconoscimento del danno all’immagine;
che i motivi – da doversi scrutinare congiuntamente – sono inammissibili, in quanto, lungi dall’evidenziare un omesso esame di “fatti storici” decisivi – che, peraltro, non è dato ravvisare nella motivazione resa dal giudice di appello – insistono (come, nella sostanza, anche nella memoria successivamente depositata, che, in ogni caso, non può integrare o emendare i contenuti dell’atto di impugnazione) nel censurare una carente valutazione di risultanze istruttorie (documenti e testimonianze), che, di per sè, non integrano il vizio dedotto (tra le altre, Cass, S.U., n. 8053/2014);
che il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 20 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017