Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14334 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. II, 28/06/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 28/06/2011), n.14334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

A.C., rappresentato e difeso da se medesimo, domiciliato

in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte

suprema di cassazione;

– ricorrenti –

avverso l’ordinanza del Presidente della Corte d’appello di Reggio

Calabria depositata il 20 novembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, il quale nulla ha osservato rispetto alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che A.D. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in data 20 novembre 2008, notificata il 18 febbraio 2009, con la quale il Presidente della Corte d’appello di Reggio Calabria ha rigettato l’opposizione avverso il decreto di liquidazione degli onorari in materia di patrocinio a spese dello Stato emesso dalla Corte d’assise di appello di Reggio Calabria;

che il ricorso si articola in quattro motivi ed è stato redatto e proposto nelle forme del rito penale, sicchè non è stato notificato ad alcuno;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del regolamento ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata redatta la prescritta relazione, che è stata comunicata al Pubblico Ministero.

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) In relazione a ricorsi relativi all’applicazione del D.Lgs. n. 115 del 2000, proposti nelle forme del rito penale, la Corte di Cassazione, preso atto dell’intervenuto mutamento giurisprudenziale in forza del quale siffatti ricorsi devono essere proposti nelle forme del rito civile (Cass., S.U., n. 19161 del 2009), ha affermato il seguente principio di diritto: Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, va escluso che abbia rilevanza preclusiva l’errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione dell’impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito dell’atto di impugnazione, discenda dall’overruling; il mezzo tecnico per ovviare all’errore oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini, previsto dall’art. 184 bis cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile), alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di parte, dato che, nella specie, la causa non imputabile è conosciuta dalla Corte di cassazione, che con la sua stessa giurisprudenza ha dato indicazioni sul rito da seguire, ex post rivelatesi non più attendibili (Cass., n. 14627 del 2010).

Per effetto di tale principio, la Corte ha quindi rimesso in termini il ricorrente, assegnando allo stesso il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione dell’ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile, e il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.

Si ritiene che analoghe statuizioni debbano essere adottate nel presente caso.

Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che, quindi, in continuità con l’indirizzo inaugurato da Cass., Sez. 2^, 17 giugno 2010, n. 14627, la parte va rimessa in termini, secondo quanto specificato in dispositivo.

PQM

La Corte assegna alla parte ricorrente:

(a) il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile;

(b) il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

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