Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14334 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32631/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

P.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Giovannelli

Guido, con studio in Prato, elettivamente domiciliato presso la

“Studio Grez & Associati S.r.l.”, con sede in Roma, giusta

procura in calce al controricorso di costituzione nel presente

procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Toscana il 26 giugno 2018 n. 1235/07/2018, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24 marzo 2021 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana il 26 giugno 2018 n. 1235/07/2018, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione della maggiore IVA a seguito della decadenza dall’agevolazione per l’acquisto della prima casa in ragione delle caratteristiche “di lusso” dell’immobile, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di P.L. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Prato il 15 aprile 2016 n. 66/02/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che l’amministrazione finanziaria non avesse garantito al contribuente il contraddittorio endoprocedimentale prima di comminare la revoca dell’agevolazione. P.L. si costituisce con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato avverso la medesima sentenza. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza, il controricorrente ha depositato memoria ed ha sollecitato la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

CON RIGUARDO AL RICORSO PRINCIPALE

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40 e del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa – parte prima, art. 1, nota II-bis, allegata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto la necessità del contraddittorio endoprocedimentale ai fini della decadenza dall’agevolazione della prima casa.

CON RIGUARDO AL RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO

Con unico motivo, per l’ipotesi di accoglimento del ricorso principale, si denuncia violazione della L. 2 agosto 2008, n. 130, nella parte relativa alla ratifica degli artt. 2 e 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, in riferimento al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa – parte prima, art. 1, comma 4, nota II-bis, comma 4, secondo periodo, allegata, per violazione degli artt. 193 ss. della Direttiva n. 112/2006/CE, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che il compratore fosse soggetto passivo per il recupero dell’IVA.

Ritenuto che:

CON RIGUARDO AL RICORSO PRINCIPALE

1. Il motivo è infondato.

1.1 Secondo l’orientamento di questa Corte, in applicazione del principio per cui, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (tra le altre: Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass., Sez. 6-5, 11 maggio 2018, n. 11560; Cass., Sez. 65, 29 ottobre 2018, n. 27421), si deve escludere che sia indispensabile la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale in ipotesi di controllo fiscale, eseguito presso gli uffici dell’amministrazione finanziaria, della sussistenza dei presupposti per fruizione dei benefici fiscali della c.d. “prima casa” (in termini: Cass., Sez. 6-5, 5 dicembre 2016, n. 24831).

1.2 Come è stato evidenziato anche dal controricorrente, tale principio è stato enunciato dai giudici di legittimità in relazione alla decadenza dall’agevolazione prevista per le imposte di registro, ipotecaria e catastale, ma non anche per l’IVA.

Invero, la fattispecie in esame attiene ad una compravendita soggetta ad IVA con riguardo ad una “casa di abitazione non di lusso”, per la quale i compratori hanno invocato il beneficio della prima casa con l’applicazione dell’aliquota nella misura ridotta del 4% ai sensi del n. 21 della tabella “A” – parte seconda allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, essendone dichiarata la decadenza per l’accertata eccedenza della superficie rispetto al limite fissato dal D.M. 2 agosto 1969, art. 6.

Anche tale ipotesi è, comunque, disciplinata – per le conseguenze sanzionatorie – dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa – parte prima, art. 1, comma 4, nota II-bis, secondo periodo, allegata al (in materia di imposta di registro), stante l’espresso rinvio del n. 21 della tabella “A” – parte seconda allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (in materia di IVA).

Tuttavia, tale richiamo non consente di ritenere che la decadenza dall’agevolazione dell’IVA per l’acquisto della prima casa possa essere attratta, per ogni effetto, nella corrispondente disciplina in materia di imposta di registro, soggiacendo alle limitazioni connaturate ai c.d. “tributi non armonizzati” in tema di contraddittorio endoprocedimentale L. 27 luglio 2000, n. 212, ex art. 12, comma 7.

Pertanto, ancorchè il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa – parte prima, art. 1, comma 4, nota II-bis, secondo periodo, allegata non preveda una comunicazione preventiva al contribuente (per l’esercizio del diritto di difesa) nell’avvio del procedimento di decadenza dall’agevolazione per l’acquisto della prima casa in materia di imposta di registro, non si può escludere che l’obbligo generale di contraddittorio endo-procedimentale per i c.d. “tributi armonizzati” operi, anche in assenza di una previsione normativa ad hoc, con riguardo alla decadenza dall’agevolazione per l’acquisto della prima casa in materia di IVA, salvo l’onere della c.d. “prova di resistenza” circa le ragioni deducibili in sede amministrativa per opporsi alla comminatoria della decadenza.

1.3 Ne discende che l’avviso di liquidazione della maggiore IVA a seguito della decadenza dall’agevolazione per l’acquisto della prima casa è affetto da nullità nel caso in cui l’amministrazione finanziaria non abbia preventivamente instaurato il contraddittorio con il contribuente in ordine all’accertata carenza di requisiti soggettivi e/o oggettivi per il godimento del beneficio, sempre che si provi che tale violazione abbia impedito la prospettazione di ragioni idonee a contrastare l’esercizio della potestà sanzionatoria.

1.4 Su tali premesse, dunque, si può concludere che il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del principio enunciato, affermando che, per un verso, “trattandosi di IVA e, quindi, di tributo armonizzato, (…) è previsto l’obbligo del contraddittorio endo-procedimentale con il contribuente, purchè lo stesso dimostri che avrebbe potuto addurre in contraddittorio argomentazioni serie e non strumentali”, e, per un altro verso, “nel caso di specie non è stato garantito alcun contraddittorio (circostanza pacificamente riconosciuta dalla stessa Amministrazione), dove il contribuente avrebbe potuto esplicitare le proprie ragioni, che non sembrano strumentali, se si consideri che, in primo grado, sono state accolte” (nella specie, in relazione alla superficie della casa di abitazione).

CON RIGUARDO AL RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO

2. L’infondatezza del ricorso principale rende superfluo ed ultroneo l’esame del ricorso incidentale condizionato.

3. Dunque, alla stregua delle superiori argomentazioni, si deve rigettare il ricorso principale e dichiarare l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

4. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

5. Si ravvisa, comunque, l’insussistenza delle condizioni per l’ulteriore condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della parte vittoriosa (ex art. 96 c.p.c., comma 3, quale introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 12), essendo mancato l’accertamento di mala fede o colpa grave nella sua condotta processuale (Cass., Sez. 6″-2, 30 novembre 2012, n. 21570; Cass., Sez. 3, 30 dicembre 2014, n. 27534; Cass., Sez. 6-3, 31 ottobre 2016, n. 22120).

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, che liquida nella misura di Euro 200,00 per esborsi e di Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA