Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14334 del 13/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/07/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 13/07/2016), n.14334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

G.C., G.M. e P.A.M., elett.te

dom.ti in Roma, al Viale Angelico n. 261, presso lo studio dell’avv.

Enrica Inghilleri, rapp.ti e difesi dall’avv. Leto Baldoni, giusta

procura in atti;

– ricorrenti –

contro

Ancona Entrate s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.ta in Roma alla via Magliano Sabina 24, presso lo

studio dell’avv. Luigi Pettinari, rapp.ta e difesa dall’avv.

Alessandro Lucchetti;

– controricorrente –

Relativo al giudizio di cassazione conclusosi con ordinanza 5290/15;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 23/6/2016 dal Dott. Marcello Iacobellis;

Udito l’avv. Marasco, per delega, per la controricorrente.

Fatto

FATTO E DIRITTO

G.C., G.M. e P.A.M. hanno proposto ricorso ex art. 391 bis c.p.c., per la correzione di errore materiale della ordinanza di questa Corte n. 5290/15 laddove alla pag. 5, nella parte motiva e nel dispositivo, venne disposta la cassazione con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo, anziche’ alla CTR delle Marche. A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’Adunanza in Camera di consiglio. Ancona Entrate s.r.l. ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso stante la sopravvenuta decisione della CTR dell’Abruzzo n. 1421/1/15 del 26/11/2015.

La sopravvenienza della decisione della CTR dell’Abruzzo n. 1421 del 26/11/2015, depositata il 17/12/2015, a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 5290/2015, comporta la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla correzione richiesta.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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