Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14334 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4618-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

BENVENUTO MOBILI SRL IN LIQUIDAZIONE ORA MODANATURE SRL IN

LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2290/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 23/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società Benvenuto Mobili s.r.l., relativo ad un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2010. Secondo la CTR rispetto alla ripresa a tassazione della somma di Euro 26.773,84 la stessa integrava una duplicazione d’imposta, risultando emesso per la stessa merce per la quale era stato emesso scontrino fiscale al momento dell’acquisto, al fine di consentire al contribuente di avvalersi del beneficio di cui al D.L. n. 40 del 2010. Secondo la CTR la fattura emessa al momento della consegna della stessa merce si riferiva alla stessa operazione commerciale, già assoggettata ad imposta. L’impugnazione era poi da ritenere parimenti infondata nella parte in cui pretendeva di eliminare dai costi aziendali le spese di fornitura di energia elettrica e di gas, nonostante esse riguardassero un immobile destinato, con un formale verbale di assemblea, ad abitazione del custode dell’azienda. Parimenti ragionevoli dovevano ritenersi i costi portati a deduzione per spese di gasolio, carburante e lubrificanti, viaggi, ristorante, bar ed alberghi, tutte relative ad importi incidenti in misura modesta sull’entità del tributo da corrispondere.

Osservava infine che, con riferimento alla pretesa non deducibilità della fattura n. (OMISSIS) del 3.1.1.2010 emessa da Sia s.r.l., non prodotta in sede di verifica contabile, che la stessa fattura richiesta a detta società era stata consegnata solo in data 24.9.2014 e dunque in tempo soltanto per essere prodotta in giudizio.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

La parte intimata non si è costituita.

La ricorrente deduce quanto al profilo relativo alla somma di Euro 26.773,84 la contrarietà della decisione rispetto al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, risultando irrilevante la prassi commerciale di emettere lo scontrino fiscale per accedere ai finanziamenti di cui al D.L. n. 40 del 2010, invece rilevando il momento in cui viene pagato il corrispettivo. Quanto ai costi riconosciuti, la sentenza impugnata sarebbe contrario ai principi più volte espressi da questa Corte in tema di inerenza e di onere della prova, anche con specifico riferimento alle spese riconducibili all’appartamento utilizzato personalmente dall’amministratore.

Orbene, la censura è inammissibile con riferimento alla parte relativa ai costi connessi all’immobile che la ricorrente assume essere stato nella disponibilità personale dell’amministratore della società, diversamente da quanto accertato dalla CTR in ordine all’utilizzazione del cespite da parte del custode dell’impresa.

La censura risulta altresì alquanto fumosa quanto alla questione relativa alla ripresa a tassazione correlata all’importo di Euro 26.773,84. La ricorrente, infatti, si duole dalla decisione della CTR che non avrebbe considerato la rilevanza, ai fini del momento impositivo, dell’emissione della fattura al momento della consegna, a nulla rilevando il momento del pagamento di un acconto, peraltro oggetto di scontrino.

Ora, la giurisprudenza di questa Corte, nell’interpretare il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, è ferma nel ritenere che in tema di IVA, nel caso di cessione di beni mobili l’operazione economica si considera effettuata ai fini impositivi al momento della consegna o della spedizione, salvo il caso di fatturazione anticipata con pagamento totale o parziale del corrispettivo, fattispecie quest’ultima nella quale il contenuto economico dell’operazione deve ritenersi già perfezionato con la redazione della fattura, che consente al cessionario di esercitare il diritto alla detrazione, senza che assuma rilevanza la consegna solo parziale della merce – cfr. Cass. n. 33488/2018 -.

Orbene, nel caso di specie l’Agenzia si duole del fatto che la CTR non abbia considerato il momento del pagamento del corrispettivo, invece considerando quello della consegna, senza tuttavia fornire il ben che minimo elemento dal quale poter desumere le caratteristiche concrete dell’operazione soggetta ad IVA e, conseguentemente, il vizio nel quale sarebbe incorsa la CTR che, per parte sua, si è limitata ad affermare l’assoggettabilità ad IVA dell’operazione al momento dell’emissione dello scontrino in sede di acquisto, considerando l’epoca dell’emissione della fattura irrilevante, senza tuttavia specificare se all’atto della fatturazione si fosse verificata la consegna della merce.

Ciò posto, in tale situazione, risulta estremamente difficile alla Corte verificare l’esistenza di un errore in diritto da parte della CTR, in mancanza di elementi certi e chiari che solo la parte ricorrente avrebbe avuto l’onere di fornire e sui quali potere fondare la propria decisione.

Per altro verso, la censura con riguardo alle somme sottratte all’imposizione diretta riguardano circostanze che non risultano essere state espresse nel giudizio di merito e non possono che incidere sull’ammissibilità della censura.

E’ invece fondata la censura quanto alla questione relativa ai costi che la CTR ha ritenuto deducibili perchè incidenti in modo limitato sul tributo dovuto.

Così facendo, infatti, la CTR si è discostata dall’insegnamento di questa Corte a proposito dell’onere della prova dell’inerenza dei costi, ricadente sul contribuente – cfr., ex plurimis, Cass., n. 17435/2019 -.

Sulla base delle superiori considerazioni, il ricorso va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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