Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14334 del 06/06/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 14334 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso 15028-2006 proposto da:
LIDO AZZURRO S.R.L. (P.I. 00232750877), già LIDO
AllURRO

S.A.S.,

rappresentante

in
pro

persona
tempore,

del

legale

elettivamente

Data pubblicazione: 06/06/2013

domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 396, presso
l’avvocato GIUFFRIDA ANTONIO,
2013
399

difesa

dall’avvocato

rappresentata e

BARRECA CARMELO,

giusta

procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

1

CAPITANERIA DI PORTO DI CATANIA, ASSESSORATO
TERRITORIO E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA;

avverso la sentenza n.

intimati

123/2006 della CORTE

D’APPELLO di CATANIA, depositata il 11/02/2006;

pubblica udienza del 08/03/2013 dal Consigliere
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato C. BARRECA che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato in data 10/03/1995, LIDO AZZURRO
SaS, titolare di concessione demaniale e marittima, conveniva in
giudizio, davanti al Tribunale di Catania, l’Assessorato Regionale
Territorio e Ambiente Siciliano e la Capitaneria di Porto di Catania,

per sentirli condannare all’annullamento degli ordini di introito
adottati nei suoi confronti per occupazione di ulteriore area demaniale
marittima, formatasi in conseguenza del fenomeno di “ripascimento “.
Costituitosi il contraddittorio, i convenuti chiedevano rigettarsi la
domanda.
Con sentenza in data 31/05/2000, il Tribunale di catania dichiarava
wyvré, iav i
l’illegittimità degli ordini di introito g~i, precisando che il
canone doveva essere il medesimo/ previsto per l’area già oggetto di
concessione, ed affermando il diritto dell’attrice ad ottenere la
restituzione delle somme versate.
Proponevano appello i convenuti.
—)
fitosi
il
contraddittorio,
la LIDO AZZURRO SRL ( già SAS).
C
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/
ne chiedeva il rigetto.
—–

La Corte d’Appello di Catania, con sentenza in data 11/02/2006, in
riforma, rigettava le domande proposte dalla società.
Ricorre per cassazione la LIDO AZZURRO SRL.
Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione della normativa
regionale in materia di “relitti lato mare” nonché dell’art. 97 Cost., in
quanto la Regione Sicilia avrebbe dovuto disporre concessione
i

aggiuntiva a canone forfettario. Con il secondo, violazione dell’ artt. 2
L. 1501 del 1961 e dell’art. 16 DPR 328 del 1952, per errata
qualificazione giuridica dell’area “relitta”. Con il terzo, violazione
dell’art. 5 L. 20/03/1865, n. 2248 (all. E), in quanto gli ordini di
introito erano stati emessi dalla Capitaneria di Porto di Catania, dar
organo non legittimato ad emetterli. Con il quarto, violazione del

principio di imodificabilità unilaterale dell’accordo patrimoniale di
cui all’art. 1321 c.c., nonché dei principi di cui alla L. 241 del 1990,
precisando che il canone maggiorato non poteva applicarsi con effetto
retroattivo.
Il ricorso va dichiarato inammissibile: la ricorrente in sostanza
propone le medesime argomentazioni difensive in fatto e in diritto,
accolte in primo grado, ma rigettate dal giudice d’appello, senza
peraltro censurare specifici profili e aggredire la ratio decidendi della
sentenza impugnata ( %1.42,

CR OR / eCvz

40,913 Og ?o11)

Afferma il giudice a quo, con riferimento agli ordini di introito
emanati dalla Capitaneria di Porto di Catania, e determinanti un
canone superiore rispetto a quello già disposto per la precedente
concessione, che a nulla rilevava che la nuova area, aggiuntasi a
quella originaria, derivi” dal ritiro del mare quanto anche
quest’ultima era stata a suo tempo frutto dal~ua azione. M
~E La nuova area relitta — continua la sentenza impugnata — era
suscettibile di sfruttamento economico, a scopi balneari , come, e
forse più di quella originaria.
Corretta era pertanto — secondo la sentenza impugnata – l’
applicazione del DPRS 26/7/94, che disciplina i criteri per la
determinazione dei canoni relativi alle aree demaniali marittime /ed ha
abrogato le precedenti disposizioni adottate in materia dallAssessorato
al territorio e all’ambiente della Regione Sicilia.

2

La Capitaneria di Porto — aggiunge il giudice a quo – aveva
provveduto legittimamente, limitandosi a rispondere alla richiesta di
concessione avanzata dalla LIDO Azzurro S.a.S., con i necessari
adempimenti, ad essa spettanti/ ivi compreso l’obbligo di determinare
il canone, che essa, aveva stabilito, sulla base delle predette
disposizioni4 del DPRS 26/7/94, relativamente al periodo 1989— 1994,

A fronte di una motivazione della sentenza, ampiamente argomentata
in fatto ed in diritto, la ricorrente, come si diceva, sostiene che doveva
provvedersi, con un canone forfettario, per l’area relitta, in deroga
alla disciplina delle “normali “aree marittime in concessione, che tale
area non era suscettibile di sfruttamento economico; che andava
applicata la normativa già disposta dall’Assessorato Regionale prima
del DPRS 26/7/1994; che la Capitaneria di Porto era andata oltre le
sue attribuzioni, e il nuovo canone era stato applicato
retroattivamente: argomentazioni svolte, come si diceva senza
peraltro censurare specifici profili e la stessa ratio decidendi della
sentenza impugnata.
Nulla sule spese, non essendosi costituiti gli intimati.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 08 marzo 2013

Il Consigliere Estens

Il Presidente
bkLoLe-

trasmettendo i relativi ordini di introito.

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