Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14333 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/06/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 15/06/2010), n.14333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23006-2006 proposto da:

L.G., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIER

LUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato VACCARO

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato LO CASTRO ANDREA,

giusta mandato a margine del ricorso e da ultimo domiciliato

d’ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA PIEMONTE in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 26,

presso lo studio dell’avvocato CARATOZZOLO ENRICO, che lo rappresenta

e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1275/2005 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 14/12/2005 R.G.N. 1319/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato CARATOZZOLO ENRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe indicata del 14 dicembre 2005 la Corte d’appello di Messina, confermando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da L.G. nei confronti della Azienda Ospedale Piemonte; questi – premesso di avere prestato attività di natura amministrativa sin dal 1962 prima alle dipendenze degli Ospedali Civili Riuniti Piemonte e Margherita, poi, dal primo gennaio 1983, alle dipendenze della USL n. (OMISSIS) ed infine presso l’Azienda Ospedale Piemonte fino al collocamento a riposo in data 16 novembre 1998 – lamentava che la indennità supplementare di fine servizio, dovutagli ai sensi dell’art. 123 del regolamento organico del 1965 degli Ospedali Civili Riuniti gli fosse stata erogata solo fino al 31 dicembre 1982, in forza della L. n. 152 del 1968, art. 17, mentre, sosteneva il L., detta indennità avrebbe dovuto essere corrisposta fino alla data del collocamento in quiescenza. Affermava la Corte territoriale, per quanto ancora interessa in questa sede, che, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 348 del 1983, art. 70, il quale aveva stabilito la cessazione di efficacia delle norme specifiche dei settori di provenienza del personale delle USL, la indennità supplementare poteva essere erogata solo fino al 31 dicembre 1982, per cui correttamente l’Azienda la aveva corrisposta per il periodo dall’inizio del rapporto fino a questa data; la indennità infatti si configurava come trattamento supplementare di fine servizio conservato ai dipendenti in servizio, che non rientrava però nel passaggio alle USL, per cui doveva essere liquidata all’atto del passaggio medesimo.

Avverso detta sentenza il soccombente propone ricorso con tre motivi Resiste con controricorso la Azienda Ospedaliera Piemonte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso è denunciata nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 113 (recte: art. 13) in relazione alla L. 8 marzo 1968, n. 152, art. 17, al D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, art. 70 ed al principio di intangibilità dei diritti quesiti. Si sostiene che, considerando il D.P.R. n. 348 del 1983, art. 70 come preclusivo dell’attribuzione dell’indennità supplementare per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, la sentenza impugnata non aveva tenuto conto della L. n. 152 del 1968, art. 17 e in particolare della salvezza dei diritti quesiti disposta in tale articolo.

Con il secondo motivo è denunziata la nullità della sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo alla controversia.

Si sostiene che l’applicabilità del cit. D.P.R. n. 348 del 1983, art. 70 sarebbe stata affermata dalla sentenza d’appello con mero riferimento ad un indirizzo giurisprudenziale inapplicabile alla fattispecie e senza alcuna motivazione sui numerosi rilievi formulati in proposito dal ricorrente.

Con il terzo mezzo si denunzia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non avere esaminato la domanda intesa ad ottenere, sulla indennità supplementare di fine servizio maturata dal 1962 al 31 dicembre 1983, gli interessi e la rivalutazione monetaria per il ritardo nel pagamento avvenuto solo nell’anno 1999. Il ricorso non merita accoglimento.

Quanto al primo motivo, la L. 8 marzo 1968, n. 152 “Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali” nell’art. 17 rubricato come: “Divieto di trattamenti previdenziali e pensionistici aggiuntivi” dispone quanto segue: “E’ fatto divieto alle amministrazioni degli enti locali di corrispondere trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali cui il personale medesimo è iscritto per legge. I trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali entro il 1 marzo 1966 e debitamente approvati dagli organi di tutela sono mantenuti limitatamente al personale in servizio a tale data.

I trattamenti supplementari suindicati devono essere decurtati di una somma pari all’ammontare dell’aumento apportato dalla presente legge al trattamento di fine servizio corrisposto dall’INADEL”.

Il D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, nell’art. 70, composto da un unico comma, ha stabilito che “A decorrere dall’entrata in vigore del decreto che approva il presente accordo, cessano di avere efficacia nei confronti del personale confluito nel comparto sanitario le norme specifiche dei settori di provenienza”.

Nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. 2006/19234; 2006/20336 e da ultimo Sezioni unite n. 22750/2009) è stato precisato che i trattamenti supplementari previsti dalla L. 8 marzo 1968, n. 152, art. 17 sono stati mantenuti in favore del personale in servizio alla data del 1 marzo 1966 fino all’entrata in vigore del D.P.R. n. 348 del 1983, il quale prevedeva che, a decorrere dalla sua entrata in vigore, le norme specifiche dei settori di provenienza cessassero di avere efficacia nei confronti del personale confluito nel comparto sanitario, ed ha quindi riconosciuto il diritto al trattamento supplementare, fino al vigore della norma regolamentare ma non oltre.

Sulle stesse linee si è collocata anche la giurisprudenza amministrativa secondo la quale il termine finale per il computo di un trattamento supplementare conservato a norma della L. n. 152 del 1968, cit. art. 17 va fissato alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 348 del 1983 (C.d.S. sez. 5 2005/60).

Il primo motivo di ricorso non contiene ragioni che inducano la Corte a modificare tale orientamento, al quale la sentenza di merito si è sostanzialmente adeguata.

Esso va quindi rigettato.

Quanto al secondo motivo la qualità della motivazione sull’applicabilità del D.P.R. n. 348 del 1983, art. 70 non rileva trattandosi di questione di diritto.

Parimenti infondato è il terzo motivo.

E’ ben vero che la sentenza non motiva sul punto, tuttavia la statuizione di rigetto della pretesa è corretta. Ed infatti l’art. 123 del regolamento ospedaliero prevede la erogazione dell’indennità nel momento in cui si danno le condizioni da esso previste, ossia la cessazione dal servizio del dipendente di ruolo, e non prima. Questa disposizione, essendo stata efficace sino alla data del 20 luglio 1983, determina effetti limitati a tale data, vale a dire che attribuisce il diritto al trattamento supplementare fino a tale data, ma lo attribuisce secondo quanto da essa previsto ossia, appunto, al momento della cessazione dal servizio, di talchè non sussiste ritardo nella erogazione della indennità che correttamente è stata pagata alla data di cessazione del servizio.

In definitiva il ricorso va rigettato e le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 11,00 oltre duemila Euro per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

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