Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14333 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4199-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MONTE

BALDO 8, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA INGLESE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO TRIBULATO;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 2992/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata

il 10/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle entrate confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di T.S., esercente la professione di avvocato, proposto contro l’avviso di accertamento fondato sulla movimentazione dei conti correnti allo stesso riferibili per l’anno 2006.

Il giudice di appello ritenne che in esito alla sentenza n. 228/2014, l’Ufficio avrebbe dovuto procedere alla quantificazione del reddito di lavoro autonomo, risultando infondata la presunzione che i prelevamenti sul conto corrente non giustificati costituissero compensi nella formazione del reddito di lavoro autonomo ai fini IRPEF e IRAP. Tale presunzione, secondo la CTR, risultava lesiva del principio di ragionevolezza, non potendosi desumere che i prelievi non giustificati dai conti correnti fossero destinati ad investimenti nell’attività professionale. Alle presunzioni offerte dall’ufficio, prive delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza non erano seguite le prove.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La parte intimata non si è costituita.

Con il primo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e dell’art. 2697 c.c. La CTR avrebbe fatto derivare dalla sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 l’effetto dell’annullamento dell’intera pretesa fiscale, in parte fondata sulla mancata giustificazione dei versamenti sul conto corrente riferibile al contribuente professionista.

La censura è fondata e assorbe l’esame del secondo motivo con il quale si è detto l’omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio.

Ed invero, ha errato il giudice di appello nell’escludere la valenza presuntiva ai prelevamenti dal conto corrente di un professionista dopo la sentenza n. 228/2014 della Corte costituzionale per poi dedurne l’infondatezza integrale dell’impugnazione proposta dall’Ufficio.

Il giudice di merito, infatti, si è limitato ad affermare correttamente l’ambito di operatività della sentenza, limitato ai prelevamenti, facendone tuttavia discendere l’infondatezza delle censure esposte dall’Agenzia che, appunto, tendevano a limitare la portata della sentenza n. 228/2014 agli importi ripresi a tassazione correlati ai prelevamenti risultanti dai conti correnti del contribuente e non già ai versamenti, per i quali pacificamente la sentenza della Corte costituzionale già ricordata non ha prodotto alcun effetto – cfr., ex multis, Cass. n. 22931/2018 -.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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