Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14333 del 06/06/2013
Civile Sent. Sez. 1 Num. 14333 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA
SENTENZA
sul ricorso 19811-2008 proposto da:
PALMERI
MARIA
(c.f.
PLMMRA39S56C130C),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE
21, presso l’avvocato CASAGNI FEDERICA,
Data pubblicazione: 06/06/2013
rappresentata e difesa dall’avvocato AVOLA ANDREA,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,
PROVVEDITORATO PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA
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SICILIA,
in
persona
dei
rispettivi
legali
rappresentanti pro tempore, domiciliati in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
controricorrentí
–
avverso la sentenza n. 418/2008 della CORTE
D’APPELLO di PALERMO, depositata il 31/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 27/02/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, in subordine
rigetto.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25.10.2004 al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ed al Provveditorato per le Opere Pubbliche per la Sicilia, Maria
sito ad Alcamo ( in catasto al foglio 53, part. 1951), fondo di cui per mq. 2.725
era stata autorizzata, con decreto prefettizio del 21.7.2003, l’occupazione
annuale, poi prorogata di un ulteriore anno (decreto del 5.7.2004) al fine di
costruire la nuova sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Alcamo e
premesso altresì che non aveva accettato l’offerta dell’indennità provvisoria di
espropriazione ed occupazione, adiva la Corte di appello di Palermo chiedendo
che fosse determinata la giusta indennità di occupazione temporanea.
Successivamente, con altro atto di citazione notificato il 13.10.2005, la Palmeri
chiedeva che venisse determinata la giusta indennità di espropriazione, essendo stato il
bene espropriato con provvedimento dell’8.7.2005.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Provveditorato per le Opere
Pubbliche per la Sicilia, si costituivano in entrambi i giudizi, poi riuniti,
chiedendo il rigetto delle domande svolte nei loro confronti.
Con sentenza del 5-31.03.2008, la Corte di appello di Palermo rigettava le domande
proposte dalla Palmeri, compensando le spese processuali
La Corte territoriale riteneva che:
l’indennità provvisoria di espropriazione era stata determinata in base all’art
5 bis L. n. 359/1992 e la Palmeri non l’aveva accettata perché non rispecchiava il
valore venale del bene;
in base al PRG approvato nel luglio 2001, il fondo della Palmeri
ricadeva, in massima parte in area contrassegnata con il simbolo Fi 1.3,
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Palmeri, premesso di essere comproprietaria, in ragione della metà, di un fondo
destinata a scuola elementare, ed in minima parte su area contrassegnata
con il simbolo Fv 1.1, destinata a verde pubblico. Con delibera consiliare n.
98 del 29.7.2002, l’area era stata destinata alla costruzione della Caserma dei
diverso simbolo urbanistico Fs3.4, senza che l’ente avesse ritenuto
necessaria l’approvazione regionale, “in considerazione della
sostanziale fungibilità delle varie possibili destinazioni del PRG di
determinate aree a servizi pubblici”;
pertanto, alla data dell’8.07.2005, in cui era stato emesso il decreto
di espropriazione, il fondo non era legalmente edificabile, tenuto conto che ai
fini in esame tale nozione si identificava con l’edilizia privata. realizzabile
dal proprietario dell’area, come espressione dello “ius aedificandi”. e che tale tipo di
edilizia non poteva essere attuata nelle aree -quale quella della Palmeri destinate a servizi di pubblica utilità, nelle quali l’edificazione era, invece,
consentita al solo fine di assicurare la fruizione pubblica degli spazi;
argomenti che risultavano intuitivi per la realizzazione della Caserma dei
VVFF, la quale costituiva un’attività di trasformazione del suolo rimessa
inderogabilmente all’iniziativa pubblica, ma che valevano anche con
riguardo all’edilizia scolastica, quand’anche realizzabile ad iniziativa promiscua,
pubblico-privata;
pure a volere ritenere effettivamente innovativa la destinazione a Caserma
dei Vigili del Fuoco, impressa al fondo con la menzionata variante al PRG, ad
onta della fungibilità delle aree destinate a servizi pubblici affermata nella
delibera stessa, e dunque di natura espropriativa il nuovo vincolo di
destinazione per la natura c.d. lenticolare della localizzazione, la pregressa
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Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art.1, 4 0 co, L. n. 1/1978, ed aveva assunto il
destinazione a scuola del suolo espropriato, di natura conformativa,
escludeva la ricorrenza del carattere dell’edificabilità legale (l’estensione destinata a
giardino pubblico, che non era all’evidenza edificatoria, doveva ritenersi di entità
poiché l’opposizione alla stima era stata dalla Palmeri proposta per
ottenere il deposito delle indennità di espropriazione e di occupazione
(computate le somme già depositate) in base alla supposta vocazione
edificatoria del fondo, mentre non era stata dedotta la violazione dei criteri
indennitari con riferimento anche alla destinazione non edificatoria del fondo, la
domanda andava interamente rigettata.
Avverso questa sentenza la Palmeri ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un
motivo e notificato il 25.07.2008 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al
Provveditorato per le opere Pubbliche per la Sicilia, che hanno resistito con controricorso
notificato il 12.09.2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del ricorso la Palmeri denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2,
co. 89 e 90 della legge .n. 244 del 24/12/2007, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per non
avere la Corte di Appello applicato l’art. 2, co. 89 e 90, della L. n. 244 e non
avere valutato come edificabili le aree di proprietà della Sig.ra Palmeri ai fini della
determinazione della giusta indennità di occupazione e di espropriazione.” Formula
conclusivamente il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile
ratione temporis << Dica la Suprema Corte di Cassazione se il mancato accertamento,
anche d'ufficio, da parte del giudice di merito sulla effettiva destinazione e sulle
possibilità edificatorie di un'area ricompresa all'interno di uno strumento urbanistico
rende illegittima la sentenza, non ancora passata in giudicato, che presuppone che la 5 irrilevante); semplice destinazione di un area ad "edilizia scolastica" fatta in un P.R.G. crei un vincolo
conformativo in ragione di un esclusivo interesse pubblico che non riconosce spazio
all'iniziativa economica privata o promiscua pubblica-privata.». (o del risarcimento del danno da occupazione appropriativa), la destinazione di aree
a edilizia scolastica, nella cui nozione devono ricomprendersi tutte le opere e attrezzature
che hanno la funzione di integrare il complesso scolastico, nell'ambito della
pianificazione urbanistica comunale, ne determina il carattere non edificabile, avendo
l'effetto di configurare un tipico vincolo conformativo, come destinazione ad un servizio
che trascende le necessità di zone circoscritte ed è concepibile solo nella complessiva
sistemazione del territorio, nel quadro di una ripartizione in base a criteri generali ed
astratti; né può esserne ritenuta per altro verso l'edificabilità, sotto il profilo di una
realizzabilità della destinazione ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata,
giacché l'edilizia scolastica è riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico,
connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, su cui non
interferisce la parità assicurata all'insegnamento privato.(cfr, tra le altre, cass n. 14347 del
2012; n 12862 del 2010). Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna
della Palmeri, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la Palmeri a rimborsare alle Amministrazioni
controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in e 3.000,00, oltre alle
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2013
Il Cons.est. Depositato in Cancelleria Il Presidente Il motivo non è fondato, in quanto ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio