Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14332 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. II, 28/06/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 28/06/2011), n.14332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6271/2009 proposto da:

G.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ALBERICO II 35, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANI

Giorgio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LO

SAVIO EZIO, giusta procura a margine della seconda facciata del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI RHO (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio

dell’avvocato ROMANELLI Guido Francesco, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato UGOCCIONI TIZIANO, giusta delega a margine

della seconda facciata del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1349/2008 del GIUDICE DI PACE di RHO del

13/12/07, depositata il 18/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Rho con sentenza depositata il 18 dicembre 2008 respingeva l’opposizione proposta da G.N. avverso il comune di Rho per l’annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS) della polizia municipale, relativo a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada (art. 189, commi 4 e 9).

L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 9 marzo 2009, al quale il comune di Rho ha resistito con controricorso notificato il 22 maggio 2009 e illustrato da memoria.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. Parte controricorrente ha depositato memoria.

L’avviso di udienza e la relazione preliminare sono stati comunicati a parte ricorrente mediante notifica in cancelleria il 14 febbraio 2011, poichè il difensore domiciliatario avv. Sebastiani (Via Alberico II n. 35) è risultato trasferito in occasione del primo tentativo di notifica effettuato il 17 gennaio scorso.

La spontanea costituzione dell’intimato comune di Rho ha sanato il vizio della notificazione del ricorso, recapitato presso l’avvocatura dello stato in Roma;

Il ricorso appare comunque inammissibile.

Avverso il provvedimento impugnato era infatti da esperire il rimedio dell’appello e non il ricorso per cassazione, trovando applicazione nella specie la disposizione del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26.

Detta norma ha abrogato la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., che prevedeva la diretta ricorribilità per cassazione delle sentenze del giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa;

ha pertanto reso tali provvedimenti soggetti alla disciplina generale dei mezzi di impugnazione e, quindi, impugnabili a mezzo dell’appello (art. 339 c.p.c.).

La sentenza impugnata è stata resa dopo il 1 marzo 2006 ed è quindi soggetta a questa nuova disciplina (Cass. 13 019/07; 10775/08; SU 27339/08).

La ricorribilità diretta permane per le ordinanze di inammissibilità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, che sono esclusivamente quelle con le quali il giudice competente dichiara inaudita altera parte (Cass. 9667/10) inammissibile l’opposizione proposta tardivamente (Cass. 28147/08; 24748/09).

Nella specie invece il giudice di pace si era pronunciato nel merito, esaminando i motivi di opposizione, dopo aver ritualmente instaurato il contraddittorio.

Discende da quanto esposto la declaratoria del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 550,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

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