Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14332 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33837-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PACE FABIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1549/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente, ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale contro il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle entrate alla sua richiesta di rimborso di una ritenuta d’imposta pari alla differenza tra quella applicata dal sostituto d’imposta e quella effettiva da praticare (12,50%) su una parte della liquidazione relativa alla previdenza integrativa aziendale (FONDO P.I.A.);

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che le somme erogate dovessero essere assoggettate alla ritenuta d’imposta del 12,50%;

la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30379 del 2011, cassava con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale richiamando i principi di Cass. SU n. 13642 del 2011 e la Commissione Tributaria Regionale accoglieva il ricorso in riassunzione, con sentenza nuovamente impugnata con ricorso per Cassazione;

la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10986 del 2017, cassava con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, la quale confermava la sentenza di primo grado;

L’Agenzia delle entrate propone ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso e in prossimità dell’udienza deposita memoria con la quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.

Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, in quanto la CTR non si sarebbe correttamente attenuta al principio di diritto enunciato dalla Cassazione;

con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 124 del 1993, art. 13, del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, 17 e 45, della L. n. 482 del 1985, art. 6, nonchè dell’art. 2697 c.c. in quanto questa Corte, nel cassare la sentenza della CTR, aveva escluso la valenza probatoria delle certificazioni provenienti dall’ENEL perchè, secondo la sentenza che ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale, per rendimento si doveva intendere il netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato.

Il primo motivo di impugnazione è fondato in quanto la Cassazione, con la sentenza n. 30379 del 2011, aveva chiesto alla Commissione Tributaria Regionale di verificare se vi fosse stato (e quale fosse stato) l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato (potendosi applicare l’aliquota del 12,50% solo per le somme investite sul mercato: nello stesso senso anche Cass. 6 luglio 2018, n. 17929; Cass. 2 marzo 2018, n. 4942). La Commissione Tributaria Regionale invece, limitandosi a confermare la sentenza di primo grado, non ha verificato specificamente, così come indicato dalla sentenza di rinvio, se e in che misura gli accantonamenti del fondo avessero generato un effettivo rendimento sul mercato (su fattispecie analoghe, ex multis, Cass. n. 28307 del 2019; Cass. n. 720 del 2017; Cass. n. 12267 del 2017, Cass. n. 10347 del 2017).

E’ dunque necessario che sia eseguito siffatto decisivo accertamento (se del caso mediante consulenza tecnica d’ufficio), individuando quale parte di indennità ricevuta sia ascrivibile a rendimenti frutto d’investimento sui mercati di riferimento, senza che lo stesso possa dirsi sufficientemente assolto attraverso il mero rinvio al conteggio proveniente dall’Enel, non contenendo questo alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce rendimento e non chiarendo, perciò, se si tratta di un incremento della quota individuale del Fondo, attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato.

Trattandosi di giudizio di Cassazione sorto a seguito di un giudizio di rinvio, occorre tenere presente che la pronuncia della Corte di cassazione n. 30379 del 2011 vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio doveva uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità.

In questa prospettiva l’argomento posto dalla parte contribuente nel controricorso e ribadito nella memoria relativo alla circostanza che gli investimenti fossero effettuati in fondi Pia e non in fondi Enel (fondi peraltro sostanzialmente equiparabili dal momento che per entrambi la tassazione agevolata al 12,50% dipende esclusivamente dall’effettivo impiego, da parte del Fondo, sul mercato del capitale accantonato: Cass. n. 16116 del 2018) perde comunque rilevanza trattandosi di questione superata e assorbita dal giudicato formatosi a seguito della suddetta pronuncia, trattandosi soltanto di accertare se vi fosse stato (e quale fosse stato) l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato, potendosi applicare l’aliquota del 12,50% solo per le somme investite sul mercato.

Occorre pertanto disporre nuovo rinvio, previa cassazione dell’impugnata sentenza, alla Commissione Tributaria Regionale “perchè accerti se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali, e, sulla scorta di tale indagine, quantifichi la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcoli l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui all’ art. 16 TUIR, comma 1, lett. a) e art. 17 TUIR” (in termini Cass. n. 23472 del 2016, Cass. n. 10347 del 2017, Cass. n. 28307 del 2019; Cass. n. 5494 del 2020).

Ritenuto pertanto fondato il primo motivo di impugnazione e assorbito il secondo, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio, la quale dovrà attenersi al suddetto principio di diritto.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

 

 

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