Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14332 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4153-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEVE DI

CADORE 30, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO USSANI D’ESCOBAR,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLA COPPOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3865/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,

depositata il 22/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò l’appello proposto dall’Agenzia dell’entrate avverso la sentenza che aveva annullato, per difetto di contraddittorio endoprocedimentale, l’avviso di accertamento relativo ad IRPEF ed altri tributi per l’anno 2000, emesso nei confronti di V.M. sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza in data 18 dicembre 2007, nel quale era stato richiamato un precedente pvc notificato il 14.11.2001 al coniuge della contribuente, non munito di delega, con il quale erano stati recuperati ricavi non contabilizzati.

Secondo il giudice di appello era evidente la lesione dei principi in tema di contraddittorio endoprocedimentale, non potendosi nemmeno prospettare che l’atto impugnato rientrasse nella categoria degli atti vincolati, non assumendo alcun rilievo la mancata allegazione, da parte del contribuente, di specifici pregiudizi subiti in conseguenza del mancato rispetto del termine, mancando peraltro la giustificazione in ordine alle eventuali ragioni di urgenza. Ed infatti, risultava irrilevante l’imminenza della scadenza del termine di decadenza, posto che nel caso concreto, a seguito della irrituale notifica del primo processo verbale di constatazione del 14 novembre 2001, la rituale notifica del secondo processo verbale risaliva al 18 dicembre 2007 ed era quindi avvenuta a distanza di quasi sei anni. Lasso di tempo nel quale l’Ufficio avrebbe potuto agire nel rispetto dei termini di legge, senza determinare alcuna compressione del diritto di difesa del contribuente, non potendo allo stesso attribuirsi i ritardi nell’agire dell’Agenzia delle entrate.

La CTR aggiungeva che la doglianza relativa alla rituale notifica del primo processo verbale di constatazione, tale da fare retroagire il termine dilatorio di sessanta giorni non era fondata, dovendosi ritenere del tutto irregolare tale notifica, non rivestendo il coniuge alcuna veste per ricevere tale atto, nemmeno risultando allegata alcuna delega a tale scopo da parte del contribuente.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Con il primo motivo è stata dedotta la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52 e dell’art. 139 c.p.c.. La CTR avrebbe errato nel ritenere la nullità dell’avviso di accertamento in relazione all’emissione di un processo verbale di constatazione non sottoscritto personalmente dalla parte alla quale era destinato. Il primo motivo, ammissibile in rito, non ravvisandosi una giurisprudenza coerente con la decisone di appello quanto al punto esaminato dalla prima censura, è fondato.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che in tema di I.V.A., il termine “rappresentante” D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ex art. 52, comma 6, indica semplicemente la persona addetta all’azienda o alla casa, non implicando un potere di rappresentanza in senso tecnico-giuridico in capo alla stessa, con la conseguenza che deve ritenersi rituale la sottoscrizione del processo verbale di constatazione da parte della figlia convivente di entrambi i titolari della società oggetto dell’accertamento fiscale. – cfr., altresì, Cass.n. 6351/2008, in materia di IVA, Cass. n. 27060/2007, in materia di imposte dirette, Cass., n. 1231,1232 e 1233 del 2018, conf. Cass., n. 1231, 1232 e 1233 de 2017, Cass., n. 19505/2011 -. A tali principi non si è conformata la CTR nel ritenere invalida la notifica del pvc non sottoscritto dalla parte ma da soggetto legato da vincoli familiari.

Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione alla compiuta verifica presso i locali del commercialista e non dell’impresa, per modo che non sarebbe ipotizzabile l’obbligo di contraddittorio preventivo è fondata nei limiti di seguito esposti.

Ed invero, questa Corte ha già ritenuto che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’inosservanza della L. 20 luglio 2000, n. 212, art. 12, commi 1 e 3, funzionali ad assicurare un’equilibrata composizione delle contrapposte esigenze delle parti nell’espletamento della verifica, garantendo, da un lato, la necessaria efficacia all’attività ispettiva dell’ufficio, e assicurando, dall’altro, la tutela dei diritti del contribuente sia come persona sia come soggetto economico, può determinare, pur in assenza di espressa previsione, la nullità del provvedimento impositivo solo qualora i verbalizzanti abbiano eseguito un accesso nei locali della impresa in difetto delle indicate esigenze di ricerca e rilevazione “in loco” e, dunque, non anche nell’ipotesi di verifica condotta in luoghi diversi -cfr. Cass., n. 28390/2013 -.

Orbene, a tale principio non si è affatto conformato il giudice di appello, invece considerando l’estensione della disciplina in tema di verifica nei locali dell’impresa anche con riguardo all’accesso presso lo studio del commercialista ove risultavano depositate le scritture contabili.

Ciò peraltro non toglie che il giudice del rinvio dovrà verificare, rispetto al tributo armonizzato pure oggetto della pretesa, la sussistenza del rispetto dei canoni fissati da questa Corte a Sezioni Unite quanto al tema del contraddittorio endoprocedimentale in materia di tributi armonizzati (cfr. Cass., S.U., n. 24823/2015).

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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