Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14332 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.08/06/2017),  n. 14332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2735-2016 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA

CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;

– ricorrente –

contro

T.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2311/2015 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 28/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

RILEVATO

che:

l’INPS ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza n. 2311 del 28 ottobre 2015, notificata in data 23 novembre 2015, con cui il Tribunale di Foggia ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’avv. T.A. – che aveva agito in proprio, azionando la liquidazione in suo favore operata dal giudice del lavoro, quale difensore distrattario in una controversia previdenziale avverso l’ordinanza di estinzione di un pignoramento presso terzi da questa intentato ai danni dell’INPS, ordinanza basata sulla ritenuta illegittimità dell’autoliquidazione in precetto di spese e competenze di quest’ultimo e sul pagamento per il resto da parte del già intimato – e poi esecutato – INPS, in accoglimento di eccezioni sul punto sollevate da quest’ultimo;

in questa sede non svolge attività difensiva l’intimata;

è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1 come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

nella medesima data della fissata udienza è pervenuta al Collegio istanza dell’intimata, volta alla riunione delle cause aventi come parti “INPS/Avv. T.A.”;

il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

Considerato preliminarmente, che la già richiamata istanza depositata in cancelleria dalla T., con cui si chiede la riunione di più impugnazioni, da trattarsi nella presente adunanza, avverso sentenze differenti, sebbene tra le stesse parti e con connessione oggettiva, non può trovare accoglimento per ragioni di speditezza della trattazione e della decisione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo, col quale l’INPS prospetta la non impugnabilità dell’ordinanza che dichiara estinto il processo esecutivo in sostanziale accoglimento di eccezioni o doglianze dell’esecutato, è infondato, non potendo applicarsi alla fattispecie all’esame la consolidata giurisprudenza pure richiamata dal ricorrente (che risale a Cass. 24/10/2011, n. 22033) ed in base alla quale, una volta definita la fase sommaria di un’opposizione esecutiva, spetta a chi ne ha interesse dare corso – alternativamente – o alla procedura di correzione degli errori materiali del provvedimento che la ha conclusa e nella parte in cui non ha fissato il termine per dare corso al giudizio di merito, oppure direttamente a quest’ultimo, ma neppure la conclusione già univocamente affermata da questa Corte, per la quale un tale provvedimento non è mai in alcun modo impugnabile, neppure con opposizione agli atti esecutivi (v. anche Cass., in senso conforme, Cass., ord., 4/03/2014, n. 5060);

invero, l’elemento caratterizzante della fattispecie – anche rispetto al precedente da ultimo richiamato – sta nella circostanza che il provvedimento che ha definito la fase sommaria di quella che poteva intendersi un’opposizione esecutiva proposta dal debitore esecutato INPS (o che comunque ha effettivamente esaminato e definito una questione introdotta da quest’ultimo in ordine alla stessa esistenza del diritto del creditore di agire esecutivamente), oltre a dichiarare espressamente – ed evidentemente in modo ultimativo definito il procedimento esecutivo per la riscontrata fondatezza della tesi del debitore sull’integrale pagamento dei crediti, ha pure provveduto sulla liberazione dello staggito dal vincolo derivante dal pignoramento;

tanto esclude che tale provvedimento, pur avendo accolto la tesi del debitore opponente, possa sussumersi sic et simpliciter entro la categoria di quelli terminativi delle fasi sommarie delle opposizioni esecutive ed in quanto tali non suscettibili di autonoma impugnazione: dovendo qualificarsi ben al contrario come di chiusura anticipata del processo esecutivo – visto che quest’ultimo, in dipendenza del tenore letterale specifico di quel provvedimento, più non pendeva e non avrebbe potuto produrre alcun utile effetto o risultato, visto lo svincolo dello staggito – e, in quanto tale, necessariamente impugnabile non solo direttamente, ma anche (v. Cass., ord., 13/05/2015 n. 9837; Cass., ord., 19/11/2014, n. 24628), per la natura generale del relativo rimedio avverso ogni pronuncia conclusiva del processo esecutivo diversa dalle fattispecie espressamente definite di estinzione tipica, soltanto con l’opposizione agli atti esecutivi;

poichè ciò è avvenuto nella specie, il motivo è infondato, così dovendo qualificarsi correttamente impugnato con opposizione agli atti esecutivi il provvedimento del giudice dell’esecuzione che ha concluso definitivamente il processo esecutivo, liberando anche il compendio pignorato, in applicazione del seguente principio di diritto: va impugnato esclusivamente con opposizione agli atti esecutivi il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, anche a seguito di contestazione del debitore, definisca il procedimento esecutivo per riscontrata estinzione del credito azionato, qualora abbia contestualmente disposto la liberazione dei beni pignorati;

il secondo motivo, con cui si lamenta “violazione o falsa applicazione dell’art. 480 c.p.c., è inammissibile, atteso che, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, il ricorrente omette di trascrivere in ricorso i decisivi passaggi del precetto già oggetto delle sue contestazioni, nei quali il creditore, dopo avere dato atto di pagamenti parziali, doveva verosimilmente avere dato atto proprio dei motivi per i quali non li riteneva satisfattivi e si induceva ad intimare il pagamento di ulteriori somme, e pertanto la tecnica o modalità di redazione del ricorso priva questa Corte della stessa possibilità di esaminare la fondatezza della doglianza in rapporto alla ratio decidendi della sentenza impugnata in questa sede, che si incentra sostanzialmente sul carattere non esaustivo dei pagamenti pure riconosciuti dalla precettante; ratio decidendi che fonda la reiezione dell’analoga censura a suo tempo in sede esecutiva mossa dall’attuale ricorrente e riconosciuta fondata in quella stessa sede dal giudice dell’esecuzione col provvedimento reso oggetto dell’opposizione agli atti esecutivi, definito con la sentenza ora impugnata;

il terzo motivo, relativo all’entità della liquidazione delle spese di lite, è invece manifestamente fondato, risultando ictu oculi la non corrispondenza di tale liquidazione ai parametri vigenti ed applicabili in base al D.M. n. 55 del 2014 e, segnatamente, in relazione al valore del credito per cui si procedeva, da rapportarsi all’esigua entità della somma precettata;

il ricorso va pertanto accolto limitatamente al terzo motivo, con cassazione della gravata sentenza in relazione alla censura accolta e rinvio al Tribunale di Foggia, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, in relazione all’esito complessivo della lite;

per essere stato almeno in parte accolto il ricorso, non sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e in caso di reiezione integrale o di inammissibilità o improcedibilità di questa.

PQM

 

la Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo ed accoglie il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia al Tribunale di Foggia, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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