Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14331 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. II, 28/06/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 28/06/2011), n.14331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4020/2009 proposto da:

P.M.F., P.V., C.M.

(OMISSIS), PI.VI., nella loro qualità di

eredi di C.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CUNFIDA 20, presso lo studio dell’avvocato CAPONI SERENA,

rappresentati e difesi dall’avvocato ROSATI Nicola, giusta procura

alle liti a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTE ASOLONE, 8, presso lo studio dell’avvocato GALELLA

Francesco, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MANCINI CARLO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

EREDI DI C.A.;

– intimati –

avverso il provvedimento n. R.G. 825/1997 del TRIBUNALE di ASCOLI

PICENO, depositata il 05/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Rosati Nicola, difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti e chiede l’integrazione del contraddittorio;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

aderisce alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice istruttore del tribunale di Ascoli Piceno con ordinanza notificata il 4 dicembre 2008 ha dichiarato esecutivo il progetto di divisione depositato dal consulente tecnico di ufficio nell’ambito del procedimento instaurato da C.P. avverso A., F. e C.M.. Ha convocato le parti per l’estrazione a sorte dei lotti.

C.M. e gli eredi di C.F., signore P.V., P.M.F. e P. V. hanno proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., notificato il 2 febbraio 2009.

C.P. ha resistito con controricorso; ha rilevato la nullità della notifica, eseguita impersonalmente e collettivamente agli eredi di C.A., deceduto nel (OMISSIS), sebbene alcuni di essi – M.G., S. e C.G. e P. G. – si fossero costituiti con unico difensore, l’avv. Carosi, presso la quale è stata eseguita la notifica.

Il controricorso ha inoltre rilevato che è stata omessa la notifica ad altro erede di A., C.D., contumace nel giudizio di divisione.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio.

Il Collegio, che non è vincolato dalla relazione ex art. 380 bis c.p.c. (SU 7433/09), rileva l’inammissibilità del ricorso.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, il ricorso per cassazione è esperibile, alla stregua dei principi generali che regolano tale mezzo di impugnazione, avverso i provvedimenti abnormi unicamente quando questi hanno carattere decisorio, sono idonei a incidere su diritti, nonchè a determinare il formarsi del giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. Pertanto, non sono impugnabili con tale mezzo i provvedimenti istruttori, in quanto meramente strumentali rispetto alla decisione della causa, revocabili e modificabili dal giudice che li ha emessi, e inidonei a determinare il formarsi del giudicato (Cass. 4467/03; 5377/06).

Nella specie il giudice del tribunale ha rilevato che erano sorte “contestazioni relative all’assegnazione dei lotti” e, visto l’art. 789 c.p.c., ha dichiarato esecutivo il progetto di divisione; ha poi fissato l’udienza per l’estrazione a sorte dei lotti.

Parte ricorrente ha dedotto che sarebbe stato violato il disposto dell’art. 789 c.p.c., laddove consente di dichiarare esecutivo il progetto solo “se non sorgono contestazioni”. Ha sostenuto che la causa avrebbe dovuto essere istruita e che successivamente avrebbe dovuto essere decisa dal tribunale in composizione collegiale.

Il ricorso ha omesso di considerare che le contestazioni sorte erano solo relative alla assegnazione dei lotti, contestazioni che non impediscono la esecutività del progetto divisionale. Contestare la assegnazione dei lotti significa infatti accettare la divisione come proposta, ma non concordare sull’attribuzione all’uno o all’altro dei condividenti dei singoli lotti.

Ciò non configura, nella struttura del procedimento, contestazione del progetto, come si desume dall’art. 789 c.p.c., comma 2, che prevede “in ogni caso” l’estrazione a sorte dei lotti.

All’estrazione, che risolve il potenziale o attuale contrasto tra le parti soltanto circa l’attribuzione dei lotti determinati dal progetto (o dalla sentenza), si provvede infatti, tanto in caso di esecutività dichiarata con ordinanza del giudice, che in caso di divisione statuita con sentenza, dopo l’istruzione della causa sorta a seguito di contestazioni sulla divisione.

In ogni caso, l’ordinanza di fissazione dell’udienza per procedere al sorteggio dei lotti è un provvedimento istruttorio, di per sè revocabile e, pertanto, privo del carattere della decisorietà.

Non è quindi assoggettabile a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (v. utilmente Cass. 6696/02).

Discende da quanto esposto l’inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

Quanto alle questioni circa l’integrazione del contraddittorio, inette conto ricordare che nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (SU 6826/10).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione al controricorrente delle spese di lite liquidate in Euro 1.500,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

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