Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14331 del 15/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 25/03/2009, dep. 15/06/2010), n.14331
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
“Al Granchio” di Michelangeli Mauro & C. s.n.c.,
rappresentata e
difesa congiuntamente e disgiuntamente dall’avvocato Bianchi Massimo,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Colli Portuensi 579,
presso lo studio dell’avvocato Ruta Dino, giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la decisione n. 87/01/07 della Commissione tributaria
regionale di Bologna, emessa il 5 luglio 2007, depositata il 27
settembre 2007, R.G. 119/07;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons.
Dott. Velardi Maurizio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25 marzo 2010 dal Cons. Dott. Giacinto Bisogni;
rilevato che in data 23 febbraio 2010 è stata depositata relazione
che qui si riporta:
Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni.
Letti gli atti depositati.
Fatto
OSSERVA
1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte della società contribuente la s.n.c. “Al Granchio di Michelangeli Mauro &
C.” dell’atto di irrogazione sanzioni basato sull’accesso ispettivo di funzionari dell’INPS che aveva consentito di accertare la presenza di tre lavoratori in posizione irregolare presso l’azienda della società ricorrente. La ricorrente deduceva in particolare di aver provato l’avvenuta assunzione dei lavoratori nei giorni immediatamente precedenti l’accesso ispettivo;
2. La C.T.P. di Rimini respingeva il ricorso. La C.T.R. ha parzialmente accolto l’appello rilevando che avvalendosi dei nuovi principi affermati dalla Corte costituzionale è stato possibile documentare l’effettivo periodo di copertura da sanzionare;
3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione.
Ritiene che:
1. è pregiudiziale all’esame del ricorso la questione di giurisdizione, rilevabile d’ufficio, attinente alla competenza delle Commissioni tributarie sui giudizi di impugnazione degli atti di irrogazioni di sanzioni non connesse alla violazione di norme tributarie. Sul tema di recente la giurisprudenza di legittimità è intervenuta affermando che la mera attribuzione ad un ufficio finanziario del potere di rilevare ed irrogare una sanzione amministrativa (principale od accessoria) non costituisce elemento sufficiente per affermare la giurisdizione del giudice tributario a decidere la controversia avente ad oggetto la contestazione dell’esercizio di quel potere punitivo, essendo, invece, necessario che la sanzione amministrativa consegua alla violazione di disposizioni attinenti tributi (Cass. civ. SS. UU. Civili n. 7580 del 30 marzo 2009);
2. per quanto possa interessare il Collegio si rileva che il ricorso si presenta infondato in quanto l’Agenzia impugna la decisione della CTR per violazione di legge ritenendo che, ai sensi del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, (conv. in L. n. 73 del 2002), dovesse ritenersi corretta l’irrogazione della sanzione per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione. Tesi interpretativa che confligge con la lettura della norma data dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 144/2005.
Inoltre risulta infondata l’ulteriore censura non formalizzata in un quesito di diritto secondo cui la CTR avrebbe invertito l’onere della prova a carico dell’amministrazione quanto alla data di effettivo inizio della posizione irregolare dei lavoratori. In realtà la CTR ha ritenuto provata dalla contribuente la effettiva durata della posizione irregolare in base alla documentazione prodotta;
3. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di difetto di giurisdizione o per il rigetto del ricorso.
ritenuto che la questione di giurisdizione non può essere posta in questo giudizio essendosi sul punto formato il giudicato implicito (cfr. fra le altre Cass. civ., sezioni unite n. 26019 del 30 ottobre 2006) e, in quanto, a norma dell’art. 161 cod. proc. civ., le nullità, anche insanabili – fra le quali rientra il difetto di giurisdizione – possono essere fatte valere solo con i mezzi di impugnazione e secondo le regole proprie di questi, secondo una disciplina, applicabile pure al giudizio amministrativo, che può avere come conseguenza anche quella di impedire la rilevabilità di dette nullità (Cassazione civile, sezioni unite, n. 14889 del 25 giugno 2009).
ritenuto che la relazione appare pienamente condivisibile per quanto riguarda il merito del ricorso cosicchè lo stesso deve essere respinto. Sussistono giusti motivi anche con riferimento alla peculiarità della vicenda processuale e fattuale per compensare le spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese processuali del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010