Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14331 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2017, (ud. 04/04/2017, dep.08/06/2017),  n. 14331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO MAURO – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13109-2016 proposto da:

C.R., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato TIBERIO BARONI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.S., RO.SO., RO.SA., domiciliati in ROMA

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e

difesi dall’avvocato MARCELLO BONDI e SAURO COLIZZI giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1950/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dal ricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

R.S., So. e Sa., quali figli di C.M., hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Arezzo lo zio C.R., deducendo che le donazioni effettuate in vita dai nonni B.D. e C.O., avevano leso la quota di legittima loro spettante, concludendo quindi per la riduzione delle stesse.

Si costituiva il convenuto che contestava la fondatezza della domanda, eccependo in primo luogo la prescrizione dell’azione proposta e, nel merito, che il valore degli immobili donati era largamente inferiore a quello dedotto dagli attori, e che, in via riconvenzionale, gli andava riconosciuto quanto speso per l’assistenza della madre e per le migliorie apportate agli immobili donati.

Il Tribunale adito con la sentenza n. 847/2014 accertava la lesione della quota di legittima sia rispetto all’asse della B. che a quello del C., e condannava il convenuto al pagamento delle somme necessarie a reintegrare la lesione.

La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 1950 del 13 novembre 2015 rigettava l’appello.

In merito all’eccezione di prescrizione dell’azione di riduzione rilevava che la successione della B. si era aperta in data 19/01/1997, sicchè derivando la lesione dalle donazioni effettuate in vita dalla de cuius, alla data della notifica dell’atto di citazione (1/3/2006) non era maturato il termine di prescrizione decennale.

A maggior ragione ciò doveva affermarsi in relazione alla successione del C., essendo questi deceduto in data 26/02/2005.

Alcuna rilevanza poteva poi attribuirsi al fatto che gli attori avessero accettato una donazione allorquando erano ancora in vita i nonni trattandosi di condotta che non è in alcun modo incompatibile con il successivo esercizio dell’azione di riduzione. Infatti quando è in vita il de cuius ancora non è dato sapere quale sarà l’entità dell’eventuale relictum al momento dell’apertura della successione, non potendosi quindi ipotizzare una incompatibilità tra l’accettazione della donazione e la successiva proposizione dell’azione di riduzione.

Passando al merito delle doglianze circa la determinazione della lesione, la Corte distrettuale osservava che era del tutto inconferente che la donazione fosse stata effettuata all’appellante con riserva di usufrutto in favore dei donanti, posto che al momento della morte di questi ultimi si era determinato il consolidamento dell’usufrutto con la nuda proprietà, sicchè i beni donati andavano valutati ai fini in esame come in piena proprietà.

Il CTU aveva poi determinato nella percentuale del 20% l’incidenza sul valore del bene dei miglioramenti eseguiti da C.R., percentuale che andava confermata in assenza di una più puntuale indicazione di segno contrario da parte dell’appellante.

Del pari priva di specificità era la critica in merito al coefficiente che il CTU aveva utilizzato per rapportare i valori degli immobili, come stimati alla data della CTU, a quella anteriore dell’apertura della successione.

In merito infine alle presunte spese sostenute dal C. per accudire la madre, rilevava la sentenza che il giudice di prime cure aveva disatteso la richiesta, ritenendo che mancava la prova documentale delle spese in oggetto, e che tale affermazione non era stata presa in considerazione dall’appellante, che anche in sede di gravame non aveva minimamente allegato i documenti idonei a comprovare le spese sostenute nell’importo indicato.

C.R. ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di quattro motivi.

Ro.Sa., So. e S. hanno resistito con controricorso.

Il primo motivo di diritto denunzia la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di prescrizione, assumendosi che B.D. già nel 1986 aveva donato ai nipoti una quota di un bene immobile, e che nel 2003 la residua quota dello stesso bene era stata donata ai nipoti da C.O.. Ne consegue che la prima donazione del 1986 risale ad oltre dieci anni prima della proposizione della domanda di riduzione, che deve quindi ritenersi prescritta.

Il secondo motivo invece lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in punto di inammissibilità dell’azione di riduzione, in quanto l’accettazione della donazione effettata dal nonno in favore degli attori implica la rinuncia all’azione di riduzione ” in un momento successivo alla morte del donante”.

I due motivi che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione sono evidentemente privi di fondamento. Ed, invero, in disparte anche evidenti profili di inammissibilità in ragione della mancata indicazione delle norme di legge che sarebbero state violate dalla pronuncia gravata, facendosi generico riferimento ai principi di diritto in materia di prescrizione e di inammissibilità della domanda, deve rilevarsi che la sentenza gravata ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 20644/2004 in punto di prescrizione dell’azione di riduzione.

Ed, infatti scaturendo, per entrambe le successioni, la lesione dal compimento di atti di donazione in favore del convenuto, la prescrizione non poteva che decorrere dalla data di apertura delle successioni, rispetto alla quale l’atto di citazione deve ritenersi intervenuto prima della maturazione del decennio.

La tesi del ricorrente oltre a non confrontarsi con le logiche argomentazioni della sentenza gravata, con le quali si è sottolineata l’impossibilità di poter individuare nell’accettazione di una donazione da parte di un legittimario una implicita rinunzia al successivo esercizio dell’azione di riduzione – atteso che, determinandosi la consistenza del patrimonio ereditario, sulla quale poi procedere alla individuazione della quota di riserva e di disponibile solo alla data della morte del donante, è in tale momento che diviene possibile verificare se la donazione sia stata effettivamente in grado di ledere i diritti del legittimario, ovvero di tacitare gli stessi – appare chiaramente contrastata dalla disposizione di cui all’art. 458 c.c. e art. 557 c.c., commma 2 che nel vietare, allorquando è ancora in vita il de cuius, le rinunzie a diritti successori, esclude che possa abdicarsi ai diritti alla quota di riserva anche prestando assenso alla donazione.

Pertanto, oltre a non evidenziarsi in alcun modo una volontà esplicita dei donatari di rinunziare all’azione di riduzione, quand’anche voglia reputarsi che tale volontà sia implicita, la stessa non potrebbe produrre i suoi effetti, in ragione della nullità che l’ordinamento ricollega ad eventuali atti dismissivi dei diritti ereditari, allorquando il de cuius sia ancora in vita.

Analoghe considerazioni valgono quanto al non meglio individuato atto del 1971 con il quale sarebbero stati tacitati i diritti della dante causa degli attori, premorta ai genitori, trattandosi di atto anche questo posto in essere in epoca anteriore alla morte dei de cuius.

Il terzo motivo di ricorso denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, sostenendosi che non era stato seguito l’ordine logico-giuridico per procedere alla riduzione delle donazioni; si aggiunge che le spese per accudire i genitori non erano state prese in esame dalla Corte di merito e che inoltre, non si era tenuto conto che la donazione era relativa alla nuda proprietà, sicchè anche il valore del bene andava considerato in ragione dell’effettiva consistenza del bene donato.

Il motivo, nonostante il richiamo nella rubrica alla novellata previsione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 omette del tutto di indicare quale sia stato il fatto decisivo la cui disamina sia stata omessa da parte del giudice di merito, e si risolve, in parte, in un’ indebita sollecitazione alla rivalutazione dei fatti di causa, così come operata dal giudice di merito (contestandosi quindi la valutazione e non l’omessa disamina), ed, in altra parte, in una contestazione alla soluzione in diritto di alcune delle questioni insorte nel corso della causa, e peraltro correttamente definite dalla sentenza impugnata.

Ed, invero, quanto alla stima dell’immobile donato in piena proprietà, sebbene la donazione fosse stata effettuata per la nuda proprietà, la Corte di merito ha puntualmente richiamato la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale, ai fini della verifica della lesione della quota dei legittimari, ed occorrendo avere riguardo al valore del bene alla data di apertura della successione, l’estinzione dell’usufrutto riservato in favore del donante, implica che il bene debba essere considerato in piena proprietà (cfr. Cass. n. 20387/2008 citata dai giudice di appello, nonchè in senso conforme, da ultimo Cass. n. 14747/2016; Cass. n. 25473/2010, sebbene in relazione alla collazione, ma in applicazione di principi sicuramente estensibili anche all’azione di riduzione).

Quanto alla pretesa erroneità dei criteri seguiti per procedere alla determinazione della lesione, sostenendosi che occorreva prima ridurre le disposizioni ab intestato, poi le disposizioni testamentarie, e solo all’esito le donazioni, la doglianza è del tutto generica, in quanto pur richiamando i criteri dettati dal legislatore, omette però di indicare se vi fosse un relictum ovvero se vi fossero disposizioni testamentarie idonee a determinare la lesione lamentata dagli attori, e suscettibili di essere ridotte senza dover aggredire anche le donazioni.

In ordine infine al mancato riconoscimento delle spese sostenute nell’interesse dei genitori, il motivo non si confronta con quanto affermato dai giudici di appello i quali hanno evidenziato che il motivo di gravame non aveva censurato l’affermazione del Tribunale circa il fatto che la prova di tali spese dovesse essere fornita in maniera documentale, asserendosi apoditticamente in questa sede che di tali spese non si sarebbe tenuto conto in maniera immotivata.

Il quarto motivo con il quale si denunzia l’omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, si risolve in una indebita sollecitazione ad una rivalutazione dei fatti di causa, contestandosi l’adesione della Corte di merito alle conclusioni del CTU, e ciò in evidente contrasto con l’esegesi che della novella di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 è stata offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze nn. 8053 ed 8054 del 2014, che esclude che tali censure possano essere veicolate dinanzi a questa Corte sulla scorta della previsione invocata.

In ogni caso si evidenzia che la Corte di merito ha ritenuto sostanzialmente corretta la percentuale del 20% quale riconducibile alle migliorie eseguite dal C., osservando come l’appellante non avesse nemmeno individuato quale fosse la diversa percentuale da utilizzare, omettendo altresì di produrre copia delle fatture relative alle spese sostenute, onde documentare il loro esatto importo.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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