Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14330 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. II, 25/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 25/05/2021), n.14330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21813-2019 proposto da:

L.C., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO

GREGORACE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio del

primo in ROMA, VIA della GIULIANA 32;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 4853/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 1/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

CENNI DEL FATTO

L.C. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, di quella umanitaria.

Sentito dalla Commissione Territoriale, il richiedente aveva riferito di essere nato e cresciuto a (OMISSIS); di essere di etnia socè e di religione musulmana; di aver frequentato la scuola per sei anni; di aver lavorato come conducente di barche e come contadino; di essere sposato e di avere tre figli; di aver lasciato il suo Paese per timore che lo zio lo uccidesse per un problema di eredità, in quanto, dopo la morte del padre nel 2008, la madre aveva sposato lo zio, che però reclamava la casa dove abitava tutta la famiglia, in quanto acquistata in comune con il padre del ricorrente; che c’erano stati due scontri con il cugino che appoggiava lo zio; che nel primo si erano feriti reciprocamente e il cugino si era recato in ospedale ottenendo una prognosi di 15 giorni; che per tale ragione egli era stato arrestato, ma, iniziato il processo, il cugino aveva abbandonato l’azione giudiziaria in seguito al rimborso delle spese mediche; che nel secondo scontro egli aveva rotto il setto nasale al cugino; che lo zio aveva minacciato di ucciderlo se lo avesse visto; che decideva di fuggire prima in (OMISSIS), poi in (OMISSIS) per due mesi, fino a raggiungere l'(OMISSIS).

Con decreto n. 4853/2019, depositato in data 1.6.2019, il Tribunale di Milano rigettava il ricorso. In particolare, il Tribunale riteneva il racconto del ricorrente credibile, in quanto sufficientemente dettagliato e privo di incoerenze. Tuttavia, non si rinvenivano i presupposti per la protezione internazionale. La domanda di protezione sussidiaria non poteva essere accolta non sussistendo alcuna delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Infatti, il ricorrente non indicava fatti da cui poter desumere l’esistenza del rischio di essere sottoposto alla pena di morte D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a). Per quanto riguardava i motivi di cui alla lett. b) della citata norma, il ricorrente aveva manifestato il timore di essere ucciso dallo zio, ma tale vicenda presentava i connotati di un conflitto prettamente familiare legato a motivi ereditari che si protraeva dal 2008, ma che, tuttavia, non aveva impedito al ricorrente e alla sua famiglia, moglie compresa, di continuare ad abitare nella stessa casa assieme allo zio, escludendo quindi l’effettiva pericolosità del soggetto non statuale. Si escludeva quindi che il timore legato alla minaccia di morte avanzata dallo zio integrasse il grave danno di cui alla lett. b). Non ricorreva neppure l’ipotesi di cui alla lett. c), in quanto dalle fonti internazionali risultava che in Senegal, specie nella zona di provenienza del ricorrente, non vi fosse una violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato, in quanto il Paese dall’aprile 2012 aveva avviato un processo di trasformazione economica e democratica. Anche la domanda di protezione umanitaria non poteva essere accolta. Nonostante il ricorrente avesse provato la frequentazione di corsi di lingua italiana, di un corso di formazione come cameriere di sala e lo svolgimento di un’attività lavorativa come manovale agricolo con relative buste paga, tali attività non potevano, di per sè, giustificare il riconoscimento dell’invocata forma di protezione. Del resto, la presenza in patria dei familiari costituiva un fattore che induceva a ritenere che il ricorrente, in caso di rimpatrio, avrebbe avuto possibilità di reinserimento socio-lavorativo e che non avrebbe visto compromesse in modo apprezzabile la sua dignità e il suo diritto a un’esistenza libera e dignitosa.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione L.C. sulla base di quattro motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta ex “Art. 360 C.P.C., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11 – (la) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla richiesta di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti”, rilevando che il fatto di fissare l’udienza di comparizione delle parti senza disporre l’audizione equivale a non fissare l’udienza. L’intenzione del legislatore nel prevedere la videoregistrazione del colloquio sarebbe quella di poter percepire, finanche sotto il profilo dei risvolti non verbali, le dichiarazioni dell’istante, ma se questa manca occorre consentire il pieno dispiegamento del contraddittorio attraverso l’udienza di comparizione delle parti e l’audizione del richiedente.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – Nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero (Cass. n. 5973 del 2019; Cass. 2817 del 2019).

Deve quindi formularsi il seguente principio di diritto: “Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Cass. n. 21584 del 2020).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha neppure indicato le specifiche circostanze fattuali su cui avrebbe voluto essere sentito e rendere eventuali chiarimenti, limitandosi a dedurre che il Tribunale “avrebbe potuto” ascoltarlo nuovamente per dipanare le presunte (ed imprecisate) lacune del suo racconto, di talchè la censura si appalesa del tutto generica e come tale inammissibile (vedi sul punto anche Cass. n. 8931/2020).

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ex “Art. 360 C.P.C., comma 1, n. 5 – (L’)Omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione delle condizioni del Paese d’origine” poichè le fonti autonomamente utilizzate dal Giudice sono smentite dalle notizie pubblicate sui maggiori organi di stampa e siti web, dal sito ufficiale del Ministero degli Esteri e dalla giurisprudenza di merito, che evidenziano come la regione della Casamance, di provenienza del ricorrente, sia caratterizzata da uno stato di insicurezza derivante dalla contrapposizione tra frange di ribelli indipendentisti e l’esercito regolare.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – Il Tribunale, giudice del rinvio, ha fornito ampio conto delle dichiarazioni rese dal ricorrente (pagine 5-9), riportando integralmente il loro contenuto e valutandole come inverosimili. Inoltre, dà conto della situazione del Senegal, ritenendola non tale da esibire un conflitto armato generalizzato.

Dunque fatti non già omessi, ma considerati e valutati. In particolare da numerose fonti qualificate (quali il rapporto di Amnesty International 2017/2016; World Report 2018-dell’Human Rights Watch pubblicato nel 2018), risulta sì una situazione di scarsa sicurezza nel Paese, ma risuta altresì che siffatta situazione è concentrata solo in alcune Zone. Laddove, la situazione di violenza descritta nelle informazioni pubblicate nel giugno del 2017 dall’EASO descrivono invero una situazione di violenza legata allo sfruttamento del petrolio e con connotati politici, che tuttavia non assume le caratteristiche del conflitto armato interno.

3. – Con il terzo motivo, il decorrente lamenta ai sensi “dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -(La) Mancata concessione della protezione sussidiaria in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del Paese d’origine: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14”. Si ribadisce da parte del richiedente la grave condizione di pericolo per la sicurezza individuale nella regione di provenienza del ricorrente, caratterizzata da forte instabilità e dalla sussistenza di un conflitto armato.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

3.2. – Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia 1.1E (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019) Non basta dunque riferire di situazioni di violenza o di repressione da parte dello Stato o di altri soggetti pubblici, ma occorre che il conflitto sia tanto generalizzato da essere un pericolo per i cittadini in quanto semplicemente residenti nel paese, ci nell’area del paese di provenienza, e dunque un pericolo che non discende da appartenenze politiche, religiose o altro, ma che è legato alla sola presenza sul territorio.

4. – Con il quarto motivo, il ricorrente deduce ex “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Errata applicazione in relazione alla Direttiva 2004/83/CE” recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007 – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle dichiarazioni rese dal ricorrente e al mancato supporto probatorio”. Tribunale avrebbe violato il criterio di comparazione cui fare ricorso per valutare il diritto alla protezione umanitaria, ossia considerando, da un lato, il livello di integrazione raggiunto, e dall’altro, il pericolo che, data la situazione del paese di origine, tale livello venga perduto. Adduce a sostegno di tale motivo che egli ha imparato l’italiano, ha svolto corsi di formazione durante la permanenza nel centro di accoglienza, ed ha un lavoro di cui documenta lo svolgimento.

4.1. – Il motivo è infondato.

4.2. – Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire (cfr. Cass. n. 17072 del 2018; Cass. n. 22979 del 2018) che, se assunto isolatamente, il contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani nel paese di provenienza non integra, di per sè solo ed astrattamente considerato, i seri motivi di carattere umanitario, o derivanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui la legge subordina il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria (…) (cfr. Corte EDU, sent. 08.04.2008, ric. 21878/06, caso Nnyan.zi c. Regno Unito, par. 72 ss.)”.

La protezione umanitaria costituisce, dunque, una misura atipica e residuale, nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. n. 23604 del 2017; Cass. n. 252 del 2019). Ciò che si demanda al giudice è “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.).

4.3. – A tale fine, peraltro, non è sufficiente l’allegazione di un’esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell’integrazione sociale, personale o lavorativa, dovendo il riconoscimento di tale diritto allo straniero fondarsi su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, allo scopo di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. n. 12537 del 2020; cfr. Cass. n. 4455 del 2018). Nella specie, il Tribunale (lungi dall’omettere la doverosa attività istruttoria) ha correttamente posto in rilievo come non fossero stati addotti motivi o documenti dai quali ricavarsi che il ricorrente fosse affetto da stati patologici di rilievo o presenti specifici caratteri di vulnerabilità tali da far concludere che un rientro nel paese di origine lo avrebbe esposto a situazioni umanitarie di particolare complessità tali da giustificare l’applicazione della pronuncia residuale. Ciò influendo sulla praticabilità stessa della suddetta valutazione comparativa.

5. – Il ricorso va rigettato. Nulla per le spese del Ministero dell’Interno, che non ha svolto attività difensiva. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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