Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14330 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 25/03/2009, dep. 15/06/2010), n.14330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliato in Roma, via R. Romei

15, presso lo studio dell’avvocato Attilio Pesaturo che lo

rappresenta e difende, unitamente all’avv.to Guerra Guglielmo, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 89/01/07 della Commissione tributaria

regionale di Bologna, emessa il 5 luglio 2007, depositata il 27

settembre 2007, R.G. 119/07;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons.

Dott. Velardi Maurizio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 marzo 2010 dal Cons. Dottl. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 23 febbraio 2010 è stata depositata relazione

che qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni.

Letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte di G. M. dell’atto di irrogazione sanzioni basato sull’accesso ispettivo di funzionari dell’INPS che aveva consentito di accertare la presenza di otto lavoratori in posizione irregolare presso l’azienda del G.;

2. La C.T.P. di Rimini accoglieva il ricorso mentre la C.T.R. ha, in parziale accoglimento dell’appello dell’amministrazione finanziaria, rideterminato le sanzioni in conseguenza della diversa decorrenza dei rapporti di lavoro rispetto al termine automatico del primo gennaio previgente alla sentenza della Corte costituzionale 144/05 confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione: a) violazione dell’art. 2700 c.c., b) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3 – nel testo vigente ratione temporis – del D.L. n. 12 del 2002, convertito con modificazioni in L. n. 73 del 2002, del D.L. n. 510 del 2006, art. 9 quater, commi 9, 11 e 13, convertito in L. n. 608 del 1996 e del D.Lgs. n. 297 del 2002, art. 6, comma 2;

4. la Agenzia ricorrente pone in relazione ai due motivi i seguenti quesiti di diritto: a) dica la Corte se il verbale redatto dal pubblico ufficiale fa piena prova, ex art. 2700 c.c., circa il contenuto delle dichiarazioni rese da terzi e raccolte in sede di verbalizzazione e se, pertanto, sia errata la sentenza che considera provate delle circostanze (nella specie: inizio di attività lavorativa nel giugno 2004) sulla base delle sole dichiarazioni di parte – rectius del datore di lavoro – solo perchè contenute in un verbale ispettivo; b) dica la Corte se la presunzione legale di cui al D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3 (L. n. 73 del 2002), comporti la legittimità della sanzione amministrativa emanata dall’Agenzia delle Entrate per ciascun lavoratore irregolare sulla base del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la successiva data di regolarizzazione del lavoratore salvo prova contraria a carico della parte datoriale e che, pertanto, sia viziata la sentenza che riconosca l’illegittimità della sanzione amministrativa solo sulla base della dichiarazione dei lavoratori e del datore di lavoro senza che quest’ultimo abbia fornito alcun elemento probatorio.

Diritto

RITIENE

Che:

1. è pregiudiziale all’esame del ricorso la questione di giurisdizione, rilevabile d’ufficio, attinente alla competenza delle Commissioni tributarie sui giudizi di impugnazione degli atti di irrogazioni di sanzioni non connesse alla violazione di norme tributarie. Sul tema di recente la giurisprudenza di legittimità è intervenuta affermando che la mera attribuzione ad un ufficio finanziario del potere di rilevare ed irrogare una sanzione amministrativa (principale od accessoria) non costituisce elemento sufficiente per affermare la giurisdizione del giudice tributario a decidere la controversia avente ad oggetto la contestazione dell’esercizio di quel potere punitivo, essendo, invece, necessario che la sanzione amministrativa consegua alla violazione di disposizioni attinenti tributi (Cass. civ. SS. UU. Civili n. 7580 del 30 marzo 2009);

2. il ricorso sia inammissibile o comunque infondato perchè censura la decisione della C.T.R. sotto il profilo della violazione di legge, fraintendendo la ratio decidendi della C.T.R. che non è stata nè quella di attribuire al contenuto del verbale ispettivo un valore probatorio speciale nè quella di invertire l’onere probatorio come conseguenza della contestazione da parte del datore della presunzione iuris tantum prevista dalla legge. La C.T.R. con motivazione, discutibile ma che poteva essere discussa solo a seguito di una specifica impugnazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, ha affermato che nel giudizio di appello, avvalendosi dei nuovi principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 144/2005, è stato possibile documentare l’effettivo periodo di copertura da sanzionare;

3. sussistono, pertanto, i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione del difetto di giurisdizione o eventualmente per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso;

ritenuto che la questione di giurisdizione non può essere posta in questo giudizio essendosi sul punto formato il giudicato implicito (cfr. fra le altre Cass. civ., sezioni unite n. 26019 del 30 ottobre 2009) e, in quanto, a norma dell’art. 161 cod. proc. civ., le nullità, anche insanabili – fra le quali rientra il difetto di giurisdizione – possono essere fatte valere solo con i mezzi di impugnazione e secondo le regole proprie di questi, secondo una disciplina, applicabile pure al giudizio amministrativo, che può avere come conseguenza anche quella di impedire la rilevabilità di dette nullità (Cassazione civile, sezioni unite, n. 14889 del 25 giugno 2009).

ritenuto che la relazione appare pienamente condivisibile per quanto riguarda il merito del ricorso cosicchè lo stesso deve essere respinto. Sussistono giusti motivi anche con riferimento alla peculiarità della vicenda processuale e fattuale per compensare le spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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