Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14330 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2043-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5495/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 05/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento del ricorso proposto da S.A. annullava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto inammissibile il ricorso del contribuente avverso l’avviso di intimazione relativo a vari tributi per l’anno 2005 perchè notificato a mezzo pec. Secondo la CTR la notifica del ricorso aveva raggiunto il suo scopo essendosi l’Agenzia delle entrate costituita in giudizio. Nel merito la CTR rilevava l’inammissibilità delle censure esposte dal contribuente per vizi propri delle cartelle propedeutiche, non essendo in giudizio Equitalia. Quanto alla omessa notifica delle cartelle di pagamento le censure correlate alla mancata dimostrazione della notifica delle cartelle stesse dovevano ritenersi fondate, in assenza di prova da parte dell’ente impositore che ne aveva l’onere delle notifiche, riverberandosi la nullità delle notifiche sull’intimazione di pagamento.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale non ha resistito la parte intimata.

Premessa la tempestività del ricorso per cassazione, spedito il 7.1.2019 (cadendo il giorno 5 in cui scadeva il termine semestrale di impugnazione della sentenza non notificata in giorno di sabato) con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. La CTR non aveva considerato l’esistenza della prova delle notifiche delle cartelle risultante invece dagli atti, contestandosi un errore di percezione della CTR per avere fondato la decisione su un assunto probatorio (mancanza della prova della notifica evidentemente presente in atti) pacificamente non esistente.

Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente. Se la CTR avesse ritenuto che la documentazione prodotta a sostegno della ritualità delle notifiche degli atti propedeutici fosse tale da inficiare la validità delle stesse avrebbe dovuto esprimere le ragioni poste a base di quanto ritenuto.

Il secondo motivo di ricorso, che merita un esame preliminare, è fondato.

Ed invero, la CTR, quanto alla censura con la quale l’Ufficio, in grado appello, aveva puntualmente contestato la statuizione del primo giudice in ordine all’inesistenza di prova della notifica delle cartelle prodromiche all’intimazione di pagamento ha adottato la seguente statuizione: “(…)deve osservarsi che il ricorso è fondato, in assenza di prova, da parte dell’ente impositore che ne aveva l’onere – anche eventualmente chiamando in causa il concessionario -circa la notifica di dette cartelle”.

Ora, risulta evidente che la motivazione testè riportata, a fronte della censura esposta dall’Agenzia circa l’esistenza delle notifiche delle cartelle e dell’impossibilità di formulare censure nel giudizio relativo all’impugnazione dell’intimazione di pagamento, è totalmente mancata, atteggiandosi, quindi come motivazione meramente apparente, non potendo dalla stessa desumersi il rispetto del c.d. minimo costituzionale alla stregua dei principi espressi a Sezioni Unite da Cass., S.U., n. 8053/2014; Cass., n. 9952/2017 -.

Sulla base di tali considerazioni in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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