Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14330 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2017, (ud. 04/04/2017, dep.08/06/2017),  n. 14330

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO MAURO – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12448-2016 proposto da:

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE CARSO

43, presso lo studio dell’avvocato CARLO GUGLIELMO IZZO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALERIO CIONI giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BE.MA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO

300, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BAFILE, che lo

rappresenta e difende in virtù di procura in calce al

controricorso;

– resistente –

avverso la sentenza n. 124/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalle parti.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 124 dell’11 gennaio 2016 ha rigettato l’appello proposto da B.V. avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 61 del 2012, con la quale, parzialmente decidendo sulle domande proposte da Be.Ma. nei confronti del fratello V., aveva dichiarato quest’ultimo indegno rispetto alla successione del defunto genitore B.C., rigettando la domanda di indegnità a sua volta proposta in via riconvenzionale dal convenuto, condannando quest’ultimo altresì al pagamento delle spese di lite.

A tal fine rilevava che il giudice di prime cure aveva individuato ben otto elementi indiziari sulla scorta dei quali ravvisare la prova che il testamento redatto dal B.C. in data 22 giugno 1998, e con il quale veniva favorito il convenuto, era stato frutto di violenza morale posta in essere dallo stesso B.V., risultando quindi indegno a succedere ex art. 463 c.c.

In tal senso riteneva che fosse da confermare la conclusione per la quale alla data del testamento, il de cuius solo (essendo la moglie ricoverata in ospedale) era già presso l’abitazione dell’appellante, non potendo deporre in senso contrario le risultanze anagrafiche che attestavano invece un mutamento di residenza avvenuto solo in data 29 giugno 1998 (e quindi dopo la data del testamento).

Osservava poi che il mutamento delle volontà testamentarie in corrispondenza dell’avvenuta ospitalità da parte del figlio Vittorio, era da ritenersi più che sospetto, tenuto conto dell’atteggiamento di avversione che lo stesso genitore aveva in passato avuto nei confronti del figlio, e che lo aveva indotto a sporgere varie denunce ed ad intentare numerose controversie giudiziarie. La Corte di merito riteneva che fosse indicativa della violenza posta in essere dall’appellante anche la successiva sottoscrizione da parte del genitore di una dichiarazione dattiloscritta con la quale si affermava di non voler più vedere l’altro figlio Ma., adducendo a giustificazione il fatto che fosse stato abbandonato da questi, posto che ad avviso dei giudici di appello, si trattava di un atto strumentalmente ideato dallo stesso Vittorio al fine di fornire a posteriori una giustificazione circa il mutamento delle volontà testamentarie.

Del pari significative apparivano le deposizioni rese dal precedente avvocato del de cuius, il quale aveva riferito di non essere stato previamente informato dal suo cliente della volontà di abbandonare il giudizio intrapreso nei confronti del convenuto, e che anche in occasione dell’udienza svoltasi dinanzi alla Pretura di Tivoli aveva ricevuto dal defunto delle risposte confuse ed incerte, elemento questo che del pari permetteva di far risalire la rinunzia alla coartazione della volontà da parte di Vi..

Ad ulteriore conforto del quadro probatorio, la Corte di merito ricordava la vicenda delle numerose cambiali rilasciate dal de cuius in favore del figlio Vittorio, e giustificate come rimborso delle spese di mantenimento, cambiali il cui importo non appariva in alcun modo comparabile con gli eventuali esborsi sostenuti per accudire in una casa di paese due anziani coniugi. Si ricordava poi che il convenuto aveva impedito all’attore ed ai suoi familiari di poter liberamente frequentare il congiunto, evidenziandosi che la nipote M., figlia di Ma., aveva dovuto far ricorso ai Carabinieri per far visita al nonno.

Il carattere violento del convenuto e soprattutto la sua predisposizione a compiere atti violenti pur di appropriarsi dei beni del genitore, trovava poi conforto nella condanna del 20 ottobre 2003 per i reati di appropriazione indebita e di lesioni personali, in danno del fratello Ma. e di P.G., condanna relativa all’episodio verificatosi pochi giorni dopo la morte del genitore, allorquando il convenuto si era appropriato di beni personali del defunto.

La sentenza poi disattendeva il motivo di appello volto a far dichiarare l’indegnità anche dell’attore, ritenendo corretta la valutazione degli elementi probatori operata dal giudice di prime cure, nel senso che non vi fosse la dimostrazione di una coartazione della volontà del defunto in merito al precedente testamento pubblico che invece favoriva Ma..

Infine quanto al motivo concernente la pretesa eccessività della liquidazione delle spese di lite, la Corte di merito riteneva che la doglianza fosse inammissibile, non avendo l’appellante indicati gli errori specificamente commessi dal giudice di prime cure nella liquidazione.

B.V. ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di due motivi.

Be.Ma. ha resistito con controricorso.

Preliminarmente deve essere rilevata l’inammissibilità del controricorso attesa l’irritualità della procura rilasciata dal controricorrente in calce alla copia notificata del ricorso, trattandosi di soluzione pacifica nella giurispridenza di questa Corte (cfr. Cass, n. 5867/2007, a mente della quale deve dichiararsi inammissibile il controricorso quando la procura speciale sia stata rilasciata non in calce al controricorso stesso, bensì in calce alla copia del ricorso notificato dalla controparte, giacchè in tal modo manca la prova certa del rilascio del mandato in epoca anteriore o coeva alla notificazione del controricorso; tale incertezza non è superabile neppure con il mero richiamo fatto nel controricorso alla procura conferita in calce al ricorso notificato, essendo invece necessaria la specifica indicazione di tale procura; conf. Cass. n. 1826/2005).

Tuttavia le Sezioni Unite di questa Corte, con specifico riferimento a tale ipotesi hanno affermato (Cass. S.U. n. 13431/2014) la procura rilasciata dal controricorrente in calce o a margine della copia notificata del ricorso, anzichè in calce al controricorso medesimo, non è idonea per la valida proposizione di quest’ultimo, nè per la formulazione di memorie, in quanto non dimostra l’avvenuto conferimento del mandato anteriormente o contemporaneamente alla notificazione dell’atto di resistenza, ma è idonea ai soli fini della costituzione in giudizio del controricorrente e della partecipazione del difensore alla discussione orale, non potendo a tali fini configurarsi incertezza circa l’anteriorità del conferimento del mandato stesso.

Alla luce di tale principio, deve però reputarsi che la procura in questione, sebbene irrituale ai fini del controricorso, legittimi in ogni caso la possibilità di poter depositare memorie in vista della adunanza camerale per la quale la causa è stata chiamata.

Giova a tal fine fare richiamo a quanto di recente affermato da Cass. n. 7701/2017, a mente della quale se la parte resistente in un giudizio di legittimità ha depositato la sola procura notarile e non ha notificato alcun controricorso, ma il ricorso è stato avviato, dopo l’entrata in vigore della novella D.L. n. 168 del 2016, ex art. 1 – bis, la parte ha facoltà di depositare memoria prevista dal comma 2 di tale norma.

In tal senso se, nella previgente disciplina la procura in calce alla copia notificata del ricorso abilitava il controricorrente alla discussione orale, deve ritenersi, una volta venuta meno la possibilità per le parti di essere sentite all’udienza camerale, che il controricorrente resti facultato al deposito delle memorie. Infatti, nel contesto frutto dell’intervento novellatore del legislatore, al fine di non conculcare del tutto il diritto di difesa della parte e quanto meno nella presente fase transitoria, in cui essa viene a subire una repentina ed imprevista – benchè in sè, ovverosia a regime, perfettamente legittima (Cass. ord. 10/01/2017, n. 395; Cass. ord. 22/02/2017, n. 4541) riduzione delle modalità di estrinsecazione di quello, quanto meno il diritto appunto ad interloquire, nelle forme ancora consentite e quindi egualmente per iscritto con la memoria anche in (e nonostante il) difetto di previa notifica di alcun controricorso.

Trattasi peraltro dell’unica possibilità per lui incolpevolmente residua di estrinsecazione del suo diritto di difesa, sicchè è indispensabile pure riconoscergli il diritto alla rivalsa, in caso come si avrà modo di esplicare nel prosieguo del provvedimento – di rilevata soccombenza della controparte, delle spese e dei compensi per il conferimento la procura – che ha necessariamente comportato lo studio della controversia – e per la redazione della difesa consistente appunto nella memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comma 2.

Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 463 c.p.c., n. 4, artt. 2727 e 2729 c.c., nonchè la violazione del divieto di praesumptio de praesumpto.

Si osserva che tutto il complesso indiziario valorizzato prima dal Tribunale e confermato poi dalla Corte distrettuale, si fonda sull’erronea presunzione che il de cuius già alla data del testamento del 22 giugno 1998 si fosse trasferito presso la residenza del ricorrente.

Tale elemento fattuale è in realtà il pilastro su cui si fondano gli altri elementi indiziari che hanno consentito ai giudice di merito di individuare la sussistenza di una violenza ai danni del de cuius idonea ad influire sulla volontà testamentaria, essendo infatti imprescindibile ai fini della logicità del ragionamento indiziario avere la dimostrazione che già a tale data B.C. era collocato presso l’abitazione del ricorrente e come tale in grado di poter essere influenzato dall’atteggiamento coercitivo del figlio.

A tal fine si rileva che erroneamente la Corte distrettuale avrebbe svalutato le risultanze anagrafiche omettendo di considerare che in base alla disciplina dell’epoca (D.P.R. n. 223 del 1989, art. 18, comma 2), la cancellazione dall’anagrafe di un comune con l’iscrizione a quella di altro comune hanno la medesima decorrenza, che è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato.

Si ritiene pertanto che la data del 29 giugno 1998, successiva a quella del testamento comprova quindi che l’eventuale condotta del ricorrente idonea ad integrare la violenza sarebbe successiva, perdendo quindi anche di rilevanza gli ulteriori elementi indiziari che si collocano temporalmente in un momento successivo alla formazione dell’atto di ultima volontà. Ad avviso della Corte il motivo è infondato palesandosi nel medesimo il non consentito intento del ricorrente di ottenere in sede di legittimità una diversa rivalutazione dei fatti di causa, in contrasto con quella logica ed argomentata offerta dal giudice di merito.

Trattasi peraltro di aspirazione che, alla luce del novellato testo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, è ancor più insuscettibile di trovare accoglimento, in quanto il vizio denunciabile in tema di ricostruzione del fatto è limitato all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti, essendo stata così sostituita la precedente formulazione (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio). La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata (a prescindere dal confronto con le risultanze processuali). Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. S.U. 8053/2014), e non possono essere sollevate doglianze per censurare, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la correttezza logica del percorso argomentativo della sentenza, a meno che non sia denunciato come incomprensibile il ragionamento ovvero che la contraddittorietà delle argomentazioni si risolva nella assenza o apparenza della motivazione (in tal caso, il vizio è deducibile quale violazione della legge processuale ex art. 132 c.p.c.).

Quanto all’utilizzo delle presunzioni va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto – in forza di una regola d’esperienza – come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (Sez. 2, Sentenza n. 22656 del 31/10/2011); in altre parole, è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit (in virtù di una inferenza di natura probabilistica), sicchè il giudice può trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purchè dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Sez. L, Sentenza n. 2632 del 05/02/2014).

Essendo la presunzione semplice affidata alla “prudente” valutazione del decidente (art. 2729 c.c.), spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a base della presunzione e le regole d’esperienza – tra quelle realmente esistenti nel sapere collettivo della società – tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge; trattandosi di apprezzamento affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Sez. 3, Sentenza n. 8023 del 02/04/2009; Sez. L, Sentenza n. 15737 del 21/10/2003; Sez. L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003; da ultimo, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 101 del 08/01/2015).

Il motivo di ricorso contesta nella sostanza che l’apprezzamento di uno dei fatti noti dai quali risalire in via inferenziale al fatto ignoto (violenza in danno del testatore), non sarebbe conforme alla realtà, sicchè una volta accertata la non veridicità del fatto o comunque la non corrispondenza a quanto ritenuto dal giudice di merito, l’intero ragionamento probatorio presuntivo perderebbe la sua efficacia.

Tuttavia ad avviso del Collegio le affermazioni contenute nella sentenza impugnata, lungi dall’attribuire rilievo fondamentale al dato cronologico attestato dalle certificazioni anagrafiche, si fondano sul convincimento, non sindacabile in questa sede, che il de cuius si fosse trasferito presso l’abitazione del ricorrente già in data anteriore alla redazione del testamento.

A tal fine è stato valorizzato proprio l’episodio della rimessione delle querele da parte di B.C. avvenuto in data 17 giugno 1998, il quale non può non essere letto congiuntamente a quanto poco dopo riferito in sentenza in merito al documento fatto predisporre da parte del ricorrente, e sottoscritto dal genitore in data 10 agosto 1999, nel quale si riferisce di un abbandono da parte di Ma. risalente al (OMISSIS).

Ne deriva che il convincimento circa il trasferimento del de cuius presso la residenza del figlio Vittorio non si fonda unicamente sulle risultanze anagrafiche (avendo in realtà la Corte voluto sottolineare come le stesse ben potrebbero non corrispondere alla effettiva situazione di fatto), ma su altri elementi che depongono per l’inizio dell’attività coercitiva della volontà del defunto in epoca anteriore alla redazione del testamento, la cui stesura è frutto appunto della violenza protrattasi anche nel periodo successivo.

Il motivo deve essere quindi disatteso.

In relazione al secondo motivo con il quale si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 91 c.p.c. e ss. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente lamenta il fatto che la sentenza gravata abbia ritenuto inammissibile il motivo di appello con il quale la parte si doleva dell’eccessività della liquidazione delle spese poste a suo carico dal Tribunale, in quanto non erano stati puntualmente indicati gli errori commessi dal giudice nella liquidazione.

Si evidenzia che in realtà le doglianze mosse con il motivo di appello concernevano sia la misura eccessiva della liquidazione (profilo in relazione al quale il motivo in questa sede articolato nulla obietta alla soluzione della Corte d’Appello), sia in merito all’assenza di motivazione in ordine al ragionamento seguito dal giudice per operare la liquidazione.

A tale secondo profilo non sarebbe stata data risposta da parte della sentenza impugnata.

Ed, invero, rilevata che la stessa formulazione della doglianza come avanzata innanzi al giudice di appello, in parte qua, si palesa del tutto generica e tale da indurre a confermare il giudizio di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. quale espresso dalla Corte distrettuale, se per difetto di motivazione si intende far riferimento alla mancata indicazione dei criteri seguiti per la liquidazione, la censura ha ricevuto già risposta nella parte in cui la sentenza ha segnalato come era onere per la parte specificare in dettaglio gli errori commessi, ed in che misura gli stessi avevano portato ad una liquidazione difforme dai criteri legali, mentre se si intende far riferimento alla stessa scelta di porre le spese di lite a carico dell’appellante, essendo la soluzione del Tribunale una piana applicazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., non sussisteva alcun specifico onere motivazionale, trattandosi di conseguenza imposta dallo stesso legislatore, laddove l’obbligo di motivazione si pone solo nel caso in cui si intenda derogarvi, mediante il ricorso all’istituto della compensazione (cfr. Cass. 23 febbraio 2012 n. 2730, per la quale solo la compensazione dev’essere sorretta da motivazione, e non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta; conf. Cassazione civile sez. 6 28 aprile 2014 n. 9368).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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