Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1433 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GIANO di Daniele e Federico Giannuzzi s.n.c.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 33/33/07, depositata il 7 giugno 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 33/33/07, depositata il 7 giugno 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato riconosciuto il diritto della s.n.c. Giano di Daniele e Federico Giannuzzi al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2002.

La contribuente non si è costituita.

2. Il ricorso, con il quale si denuncia la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP quanto ai soggetti passivi, appare manifestamente fondato, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 “l’attività esercitata dalle società (…) costituisce in ogni caso presupposto di imposta, della quale sono pertanto soggetti passivi, fra l’altro, le società in nome collettivo (art. 3, comma 1, lett. b, del D.Lgs. cit.).

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

che sussistono giusti motivi, anche in considerazione dell’epoca in cui si è consolidata la giurisprudenza di questa Corte in materia di presupposti impositivi dell’IRAP, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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