Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1433 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 22/01/2020), n.1433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19380-2018 proposto da:

D.V., D.E., V.V., domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato IZZO MARIA;

– ricorrenti –

contro

ZURICH SPA, G.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 286/2018 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata

il 14/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA

ANTONIETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.V., D.E. e V.V. hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti di G.A. e Zurich S.p.a. e avverso la sentenza n. 286/2018 pubblicata il 14 febbraio 2018, con la quale il Tribunale di Avellino ha dichiarato inammissibile – per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 2) -, l’appello proposto dagli attuali ricorrenti avverso la sentenza n. 545/14, emessa dal Giudice di pace di Cervinara, di rigetto della domanda proposta da questi ultimi e volta ad ottenere il risarcimento dei danni che assumevano subiti a seguito di un sinistro stradale.

In difetto di deposito dell’A.R. relativo al procedimento di notifica a mezzo posta del ricorso alla litisconsorte processuale Zurich S.p.a., con O.I. di questa Corte n. 17857, depositata il 3 luglio 2019, è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta società.

I ricorrenti hanno provveduto a tanto con atto notificato in data 2 agosto 2019 e, in data 30 ottobre 2019, hanno pure provveduto al deposito dell’A.R. relativo alla notifica del ricorso alla Zurich S.p.a., perfezionatasi in data 23 giugno 2018.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

I ricorrenti hanno depositato memorie in prossimità delle adunanze camerali fissate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio evidenzia che, nelle memorie depositate, i ricorrenti hanno precisato che, per mero lapsus, in ricorso hanno dedotto che la sentenza impugnata è stata notificata in data 14 febbraio 2018 con modalità telematica, laddove, invece, tale sentenza è stata, in detta data, solo comunicata dalla cancelleria a mezzo pec, e hanno dimostrato il loro assunto depositando copia del “dettaglio di comunicazione” effettuata dalla cancelleria nella predetta data.

Alla luce di quanto rappresentato e provato dai ricorrenti a tale riguardo, deve ritenersi che, in difetto di notifica della sentenza impugnata, deve farsi riferimento, per l’impugnazione della sentenza di secondo grado, al cd. termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., con conseguente tempestività del ricorso proposto.

2. Con l’unico motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 141 c.d.a., art. 2697 c.c., artt. 112,115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.”, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver il Tribunale ritenuto che l’atto di appello non presentava la necessaria specificità, avendo gli appellanti, con un unico motivo, contestato “una serie di vizi della sentenza (appellata) in modo generico ed indeterminato”, lamentando innumerevoli violazioni, senza mai specificarle, e “affastellando confusamente generiche contestazioni”.

Sostengono i ricorrenti di aver, invece, nell’atto di appello, “specificamente e dettagliatamente indicato le parti della sentenza da riformare e la motivazione logico giuridica dell’impugnazione”, nonchè le norme violate ed in particolare l’art. 141 C.d.S., in tema di risarcimento danni al terzo trasportato, e l’art. 2697 c.c..

2.1. Osserva il Collegio che, con la sentenza n. 27199/17 del 16 novembre 2017, le Sezioni Unite hanno esaminato la questione di massima di particolare importanza relativa a quale sia l’ambito della nozione di specificità dei motivi di appello, ora prevista a pena di inammissibilità dal testo dell’art. 342 c.p.c. – di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. Oa), conv. con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 154 – (e dell’omologo art. 434 c.p.c. per il rito del lavoro) ed in particolare se essa imponga all’appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di bene identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice.

Con riferimento al quesito sottoposto al loro scrutinio, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (v., in senso conforme, Cass., ord., 30/05/2018, n. 13535).

2.2. Dalla lettura dell’atto di appello, riportato testualmente, per la parte che rileva in questa sede, nell’illustrazione del motivo all’esame, emerge che l’esito di inammissibilità cui è pervenuto il Tribunale di Avellino non risulta corretto, alla luce del principio sopra riportato, non avendo detto Giudice considerato che le censure formulate in appello sono state sviluppate attraverso l’indicazione delle parti della sentenza del Giudice di pace ritenute erronee e con l’indicazione delle ragioni poste a fondamento delle censure proposte, offrendo spunti per una decisione diversa.

Deve, pertanto ritenersi soddisfatto il requisito di specificità dell’atto di appello, in ossequio alla corretta esegesi dell’art. 342 c.p.c., avallata dalle Sezioni Unite di questa Corte.

Ne consegue che l’unico motivo è fondato per quanto attiene alle doglianze relative alla violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., restando assorbito l’esame di ogni altra questione cui si riferisce la rubrica, ma non l’illustrazione, del motivo in parola.

3. In conclusione, va accolto il ricorso; la sentenza impugnata va cassata; la causa va rinviata al Tribunale di Avellino, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

4. Stante l’accoglimento, come sopra precisato, del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Avellino, in persona di diverso magistrato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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