Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1433 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/01/2017, (ud. 12/12/2016, dep.20/01/2017),  n. 1433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17401-2014 proposto da:

F.G., F.M., considerati domiciliati ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dall’avvocato MAURO LANI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.F.L., C.B., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO

CONTALDI che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ELISABETTA CIOFFI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1564/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato RAFFAELLA BACCARO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con sentenza 15.5.2013 n. 1564, ha rigettato l’appello proposto da F.M. e F.G., esercenti attività di bar e ristorazione, i quali in data 15.2.2005 avevano ceduto ad Azzurra s.r.l. il ramo di azienda, nonchè – ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 36 – il contratto di locazione stipulato in data 1.1.2003 con C.P. ed O.E., ed ha confermato la decisione del Tribunale di Varese che, a seguito della convalida di sfratto per morosità intimato dagli eredi della parte locatrice C.F.L. e C.B. alla conduttrice Azzurra s.r.l. per omesso pagamento dei canoni a far data dall’1.7.2005, aveva condannato la società cessionaria, in solido con i titolari della ditta cedente, al pagamento dei canoni insoluti fino alla scadenza del contratto in data 15.12.2006, oltre oneri, accessori ed interessi, nonchè al pagamento della indennità ex art. 1591 c.c. fino alla data 3.5.2007 di rilascio dell’immobile, oltre al risarcimento degli ulteriori danni consistiti nelle spese legali sostenute per il procedimento di convalida e per l’elevazione dei protesti degli assegni emessi da Azzurra s.r.l. e rimasti insoluti.

Il Giudice di appello ha ritenuto che, se pure con motivazione estremamente concisa, la decisione del primo giudice aveva pronunciato su tutte le questioni oggetto del giudizio, non essendo dimostrata la liberazione – per “facta concludentia” – della ditta cedente dalla responsabilità sussidiaria prevista per l’inadempimento della società cessionaria dall’art. 36 LEC, nè risultando provata una responsabilità del locatore per condotta illecita ex art. 2043 c.c., o un concorso causale dello stesso nella produzione del danno risarcito ai sensi dell’art. 1227 c.c., commi 1 e 2.

La sentenza non notificata è stata impugnata con cinque mezzi da F.M. e F.G..

Resistono con controricorso C.F.L. e C.B..

Non ha svolto difese la intimata Azzurra s.r.l..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorrenti, con il primo motivo, deducono il vizio di nullità della sentenza impugnata per carenza assoluta di motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (non perspicua invece appare la indicazione in rubrica anche dell’art. 360 c.p.c., n. 3), sostenendo che la sentenza del Tribunale di Varese fosse del tutto priva del requisito minimo di validità richiesto dalla norma processuale, in quanto non erano state evidenziate dal Giudice di merito le ragioni per le quali doveva escludersi la liberazione dalla obbligazione solidale della ditta cedente e la responsabilità del locatore, con la conseguenza che doveva ritenersi affetta dal medesimo vizio anche la sentenza della Corte territoriale che erroneamente aveva ritenuto esente da nullità la decisione di prime cure.

Osserva il Collegio che la Corte d’appello non si è limitata a ritenere esente da vizio di nullità la decisione del Tribunale di Varese, ma si è pronunciata nel merito sulle questioni dedotte dagli appellanti, accertando alla stregua delle risultanze istruttorie che alla condotta tenuta dal locatore (trattative iniziate, ma non perfezionatesi, con la società cessionaria per la stipula di un nuovo contratto di locazione) non potevano essere ricondotti contenuti negoziali significativi della volontà di liberare la ditta cedente dall’obbligazione solidale per il pagamento dei canoni dovuti dalla società cessionaria, nè poteva essere qualificata illecita e produttiva di danno ingiusto ex art. 2043 c.c. nei confronti della ditta cedente, ovvero negligente ex art. 1227 c.c., comma 2, la notifica della intimazione di sfratto effettuata dagli eredi del locatore, anzichè al momento in cui si era verificata la morosità della società cessionaria (1.7.2005), soltanto dopo il protesto di due assegni bancari emessi da Azzurra s.r.l. a luglio ed ottobre 2006.

Ne segue la palese inammissibilità della censura in esame alla stregua del consolidato principio di diritto per cui “è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, laddove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità” (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 13781 del 07/11/2001; id. Sez. L, Sentenza n. 10869 del 11/05/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 27777 del 21/11/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 5659 del 09/03/2010).

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono due distinte censure:

a) Violazione della L. n. 392 del 1978, art. 36, artt. 1326, 2726 e 2729 e 2697 c.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

b) Violazione della L. n. 392 del 1978, art. 36 in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per difetto di motivazione, contraddittorietà ed illogicità della motivazione circa un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.

I ricorrenti sostengono che la Corte d’appello avrebbe illogicamente ritenuto non provata la liberazione della ditta cedente dalla responsabilità sussidiaria, dovendo questa, invece, desumersi dagli elementi circostanziali dedotti in giudizio (1-il locatore aveva manifestato la propria intenzione di stipulare un nuovo contratto locativo con la società poi divenuta cessionaria; 2-il locatore non aveva formulato opposizione alla cessione d’azienda ritualmente comunicatagli; 3-il procedimento di sfratto per morosità si era svolto nei confronti della sola società cessionaria; 4-la morosità della società cessionaria era stata comunicata al cedente soltanto dopo la definizione del procedimento di sfratto, essendo pervenuta la richiesta di pagamento ad ottobre 2006).

Con il terzo motivo i ricorrenti reiterano la censura svolta con il secondo motivo sub lett. b), sostenendo che il vizio di contraddittorietà e comunque la incongruenza logica della motivazione, pur dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sarebbero egualmente deducibili in sede di legittimità attraverso il combinato disposto dall’art. 116 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sussistendo quindi, anche in tale ipotesi, il vizio di omessa considerazione di un fatto decisivo.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente.

Premesso che collide con la tassatività dei vizi di legittimità deducibili con ricorso per cassazione la impugnazione della medesima statuizione della sentenza contestando un vizio di errore di diritto (violazione dell’art. 36 LEC) ed al tempo stesso un vizio di nullità della sentenza per violazione di norma processuale, e rilevata la oggettiva incompatibilità della prospettata coesistenza di un vizio di radicale nullità della sentenza per assoluto difetto di un requisito essenziale (la motivazione ex art. 132 c.p.c. ed art. 111 Cost., comma 6), con un vizio di legittimità che presuppone, al contrario, la esistenza proprio di quel requisito essenziale, sia pure inficiato dalla omessa considerazione di fatti rilevanti, osserva il Collegio che non trova più accesso al sindacato di legittimità della Corte, dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012 – applicabile alla sentenza impugnata in quanto pubblicata successivamente alla data 11.9.2012 di entrata in vigore della norma modificativa – il vizio di mera insufficienza od incompletezza logica dell’impianto motivazionale per inesatta valutazione delle risultanze probatorie, qualora dalla sentenza sia evincibile una “regula juris” che non risulti totalmente avulsa dalla relazione di premessa(in fatto) – conseguenza(in diritto) che deve giustificare il “decisum”.

Rimane quindi estranea al vizio di legittimità “riformato”, tanto la censura di “contraddittorietà” della motivazione (peraltro attinente ad una incompatibilità logica intrinseca al testo motivazionale, in quanto determinata dalla reciproca elisione di affermazioni oggettivamente contrastanti, non altrimenti risolvibile, che impedisce di discernere quale sia il diritto applicato nel caso concreto: cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 25984 del 22/12/2010), quanto la censura che, anteriormente alla modifica della norma processuale, veicolava il vizio di “insufficienza” dello svolgimento argomentativo volto a correlare le premesse di fatto con la decisione, imputando al Giudice di merito 1-di avere tratto, dal materiale probatorio esaminato, soltanto alcune delle conseguenze logiche che il complesso circostanziale avrebbe consentito di desumere, pervenendo ad un accertamento meramente parziale della “res litigiosa”, ovvero 2-di non avere considerato elementi costituenti “fatti secondari” che – se pur non decisivi, da soli, a fornire la prova contraria favorevole al ricorrente tuttavia – erano idonei ad inficiare o quanto meno a revocare in dubbio la efficacia dimostrativa (dei fatti costitutivi della pretesa) attribuita ai diversi elementi indiziari utilizzati dal Giudice a fondamento della decisione, ovvero ancora ad evidenziare eventuali lacune o salti logici dello stesso ragionamento rispetto alla corretta applicazione dei criteri induttivo-deduttivo della logica formale.

La nuova formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), che ha sostituito dell’art. 360 c.p.c., comma 1, il n. 5 (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente alla data dell’11 settembre 2012), ha infatti limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità.

Pertanto laddove non si contesti la inesistenza del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale, il vizio di motivazione può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali – acquisiti al rilevante probatorio – ritenuti dal Giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016).

Rimane pertanto estranea al predetto vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il Giudice si è formato, ex art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, ed operando quindi il conseguente giudizio di prevalenza (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016 che, icasticamente, afferma come il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

La censura di violazione della norma predetta non legittima, infatti, la trasformazione del vizio di motivazione per “insufficienza od incompletezza logica” – non più sindacabile in sede di legittimità – in vizio di “errore di diritto” (o in vizio di nullità processuale), in tal modo ritornando sindacabile avanti la Corte sotto le apparenti diverse spoglie della violazione di norma di diritto, non essendo, comunque, autonomamente denunciabili – attraverso il vizio di violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c. – asseriti errori attinenti alla individuazione di “questioni” o attinenti alle stesse “argomentazioni” nelle quali si estrinseca l’esercizio del potere discrezionale di apprezzamento delle prove (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014), dovendo ritenersi in ogni caso precluso nel giudizio di cassazione l’accertamento di fatti ovvero la loro valutazione ai fini istruttori (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 21439 de/ 21/10/2015).

Tanto premesso osserva il Collegio che le censure svolte dai ricorrenti sono interamente ed unicamente dirette a contestare la valutazione in fatto compiuta dal Giudice di appello in ordine alla assenza di prova di una condotta dichiarativa o per “facta concludentia” del locatore volta a liberare la ditta cedente dalla responsabilità sussidiaria prevista dall’art. 36 LEC.

I ricorrenti rienumerano, infatti, tutti gli elementi circostanziali alla stregua dei quali secondo la loro prospettazione – sarebbe desumibile la prova presuntiva della liberazione, ma non indicano, invece, come richiesto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il “fatto storico” principale o secondario, provato in giudizio, che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di considerare nella attività di selezione, comparazione e prevalenza delle risultanze istruttorie e che, se fosse stato invece considerato, avrebbe determinato con certezza un esito diverso della lite, favorevole agli originari conduttori-cedenti.

Al contrario, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, i Giudici di appello hanno esaminato e si sono pronunciati su entrambi gli argomenti fattuali posti a base delle difese della parte F., ritenendo – per un verso – che la intimazione di sfratto per morosità. in quanto volta a conseguire il titolo esecutivo per ottenere il rilascio dell’immobile (la intimazione di sfratto non recava contestuale ingiunzione di pagamento dei canoni: cfr. controricorso pag. 2), non doveva essere “necessariamente” notificata anche all’ex conduttore-cedente (la questione, diversamente da quanto ipotizzato dai ricorrenti, non impinge nel vizio di “error juris”, atteso che la Corte territoriale non ha pronunciato in difformità dal principio di diritto enunciato da questa Corte di legittimità – cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 13297 del 12/09/2002; id. Sez. 3, Sentenza n. 19772 del 23/12/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 24792 del 08/10/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 6427 del 17/03/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 23557 del 11/11/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 22503 del 23/10/2014 – secondo cui “in caso di cessione del contratto di locazione ai sensi dell’art. 36 legge n. 392 del 1978 (cd. dell’equo canone) il locatore che non abbia liberato il cedente e che pretenda l’adempimento degli obblighi contrattuali non adempiuti dal cessionario, può agire direttamente contro il solo conduttore-cedente, la cui responsabilità è appunto subordinata a detto inadempimento, e non occorrendo, in tal caso, la chiamata in causa del cessionario”, ma si è limitata a considerare la mancata evocazione “anche” del cedente nel procedimento di sfratto, ai solo fini dell’accertamento in fatto della negata concludenza di tale comportamento processuale, non potendo ad esso ricondursi alcuna inequivoca manifestazione della volontà del locatore di rinunciare alla responsabilità sussidiaria del cedente);

per altro verso ritenendo che il tempo di oltre un anno trascorso dall’inizio della morosità della società cessionaria, ed atteso dal locatore prima di promuovere il procedimento di sfratto nei confronti della conduttrice-cessionaria e di richiedere, quindi, ai sensi dell’art. 36 LEC, all’ex conduttore-cedente il pagamento dei canoni insoluti maturati dopo la cessione, doveva ritenersi fisiologico avuto riguardo alla trasformazione della situazione di ritardo del conduttore-cessionario nell’adempimento della obbligazione in quella di “inadempimento definitivo” (tale è il senso che deve riconoscersi all’argomento motivazionale speso nella sentenza di appello secondo cui il tempo trascorso non era imputabile ad inerzia colpevole del locatore, trovando giustificazione nella ponderazione dell’interesse sostanziale del creditore a conseguire un adempimento sia pure in ritardo piuttosto che agire immediatamente per la risoluzione del rapporto: del tutto inconferente deve ritenersi pertanto il riferimento, nel ricorso per cassazione, alla pretesa violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, per illegittimo utilizzo del “fatto notorio”, laddove non è il “fatto-durata temporale” a fondare la legittimità del comportamento del locatore-creditore in quanto da ritenersi “usuale” secondo la rilevazione oggettiva di una prassi costante, sibbene l’ambito discrezionale – che trova fondamento nella autonomia privata – riservato al locatore in ordine alla valutazione del proprio interesse, così come definito nel programma negoziale concordato con il conduttore, a ricevere – sia pure in ritardo – la prestazione ed in ordine alla valutazione della convenienza a proseguire od invece a cessare definitivamente il rapporto contrattuale).

E’ appena il caso di ribadire poi come attraverso il combinato disposto dell’art. 116 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 non è dato riproporre, sotto altra forma paradigmatica, la censura dei vizi di logicità eliminati dall’attuale testo normativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che per giurisprudenza consolidata il principio del libero convincimento del giudice ex art. 116 c.p.c., copre l’ambito dell’apprezzamento di merito riservato in via esclusiva al Giudice e come tale insindacabile in sede di legittimità: è assolutamente pacifico in giurisprudenza, infatti, che la denuncia di violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e dell’art. 116 c.p.c. è solo apparentemente veicolata dal vizio di “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” traducendosi, invece, nella denuncia di “un errore di fatto” che deve essere fatta valere attraverso il corretto paradigma normativo del vizio motivazionale, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 2707 del 12/02/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 12912 del 13/07/2004; id. Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 19064 del 05/09/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 15107 del 17/06/2013), essendo esclusa in ogni caso una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte i legittimità (cfr. (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014).

Con il quarto motivo i ricorrenti deducono il vizio di violazione dell’art. 36 LEC, dell’art. 1408 c.c., comma 3, nonchè la violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostengono i ricorrenti che il decorso di oltre un anno dall’inizio della morosità della società cessionaria fondava la responsabilità da illecito ex art. 2043 c.c. o quantomeno il concorso del creditore nella produzione del danno ex art. 1227 c.c., atteso che nel bilanciamento tra l’interesse del locatore – legittimato a far valere la responsabilità sussidiaria – e l’interesse dell’ex conduttore-cedente, non poteva essere trascurata la disposizione dell’art. 1408 c.c., comma 3 che imponeva al ceduto l’onere di comunicare tempestivamente al cedente l’inadempimento del cessionario, dovendo ritenersi irrazionale e violativo del principio di eguaglianza di identiche situazioni (quella del contrante ceduto e quella del locatore ceduto), escludere l’applicazione, anche analogica, dell’art. 1408 c.c., comma 3 alla cessione del contratto di locazione.

Il motivo introduce un questione che non risulta sia stata dedotta con i motivi di gravame ed oggetto del devoluto alla Corte d’appello ed in quanto si paleserebbe pertanto inammissibile in sede di legittimità.

In ogni caso il motivo deve ritenersi infondato.

La questione, come peraltro rilevato dagli stessi ricorrenti, è stata già esaminata nel precedente di questa Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 9486 del 20/04/2007 che, nel sottoporre ad approfondita disamina la struttura normativa della cessione legale del contratto di locazione dipendente dalla cessione dell’azienda o del ramo di azienda esercitato nell’immobile locato, ha evidenziato la disparità della disciplina dettata dall’art. 1406 c.c. che si configura la cessione di contratto come negozio trilatero (giurisprudenza di legittimità consolidata: Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 5159 del 25/08/1986; id. Sez. 2, Sentenza n. 8098 del 09/08/1990; id. Sez. 3, Sentenza n. 3547 del 23/02/2004; id. Sez. 2, Sentenza n. 6157 del 16/03/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 9486 del 20/04/2007), rispetto a quella speciale dettata dall’art. 36 della legge n. 392/1978 che espunge la volontà del contraente ceduto (locatore) dagli elementi essenziali richiesti per il perfezionamento della cessione del rapporto locativo in capo al soggetto cessionario (o affittuario) di azienda o del ramo d’azienda, rendendo sotto tale aspetto “debole” il locatore, costretto a subire la cessione, in quanto il suo interesse a scegliere il proprio contraente (in relazione tanto alle condizioni personali – se trattasi di titolare di ditta individuale – quanto alla capacità economica e garanzia di solvibilità, riferita questa soprattutto ad un soggetto societario) è stato ritenuto recessivo dal Legislatore rispetto all’interesse prevalente alla prosecuzione dell’esercizio di una attività d’impresa già avviata, a salvaguardia degli investimenti e delle immobilizzazioni di capitale già effettuati. Come è stato puntualmente rilevato nel precedente richiamato, al fine di evidenziare la difformità della posizione rivestita dal locatore ex lege n. 392 del 1978 e dal contraente ex art. 1406 ss. c.c., “Elemento decisivo appare, allora,…….la irrilevanza del consenso del locatore alla cessione, elemento che, rendendo affatto peculiare l’intera fattispecie della cessione, impone un’opzione ermeneutica compatibile con una tutela “rafforzata” del soggetto cui, in evidente spregio di tutti i principi di successione nel debito, si nega facoltà di esprimere la propria volontà e il proprio assenso”, pervenendo la Corte ad affermare che “la patente violazione del generale principio della incedibilità delle posizioni passive del rapporto obbligatorio senza il consenso del debitore ceduto si giustifica solo alla luce di un adeguato “contrappeso” idoneo a riequilibrare l’intera vicenda contrattuale in fieri, tale contrappeso legittimamente realizzandosi (e non potrebbe essere altrimenti) attraverso il meccanismo della “cumulatività indeterminata” della responsabilità tra co-obbligati” (cfr. Corte cass. n. 9486/2007 cit.). Con la conseguenza che il mancato richiamo, nella disciplina speciale dell’art. 36 LEC, della disposizione dell’art. 1408 c.c., comma 3 così come la mancata previsione di termini di decadenza o di altri specifici oneri – diversi dal “beneficium ordinis” che impone la previa messa in mora del conduttore-cessionario – gravanti sul locatore come condizione di promuovibilità delle azioni nei confronti dell’originario conduttore-cedente, trova giustificazione nell’ambito del bilanciamento dei predetti interessi voluto dal Legislatore nella materia locatizia, venendo a collocarsi il locatore, nella fattispecie disciplinata dall’art. 36 LEC, in quanto assoggettato ex lege agli effetti della scelta potestativa del conduttore di trasferire a terzi, unitamente alla azienda anche la titolarità del rapporto di locazione, in una situazione diversa – e dunque non comparabile ai fini della dedotta lesione del principio di eguaglianza – rispetto a quella dell’ordinario contraente ceduto chiamato invece a manifestare la propria volontà ai fini della produzione degli effetti aventi ad oggetto la novazione soggettiva dell’originario rapporto obbligatorio.

In sostanza il vantaggio attribuito al conduttore cedente di liberarsi anticipatamente dei vincoli assunti con il contratto locativo, venendo agevolata la cessione dell’azienda attraverso la “conservazione” dell’avviamento commerciale garantendo la prosecuzione dell’esercizio dell’attività aziendale nei medesimi locali (inter alias: Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 4986 del 28/02/2013), risulta compensato dalla diversa disciplina degli effetti legali della cessione che costituiscono il cedente garante in via sussidiaria del corretto adempimento da parte del cessionario delle obbligazioni derivanti dal rapporto locativo, ponendo a carico del locatore, per l’attivazione di detta responsabilità sussidiaria, esclusivamente l’onere di previa richiesta di pagamento e costituzione in mora del cessionario: il conduttore-cedente (specialmente quando trattasi di società) è autorizzato a sostituire in qualsiasi momento (fatti salvi i “gravi motivi”, qualora noti al locatore, per opporsi alla cessione del contratto di locazione) un altro soggetto nella sua posizione, essendo ex ante a conoscenza che, ove intenda avvalersi del diritto potestativo concessogli, dovrà, in quanto dominus della operazione, assicurare al locatore-ceduto, anche nel caso di mancata opposizione, che il sostituto adempierà regolarmente alle obbligazioni del conduttore (cuius commoda et eius incommoda), a meno che il locatore non dichiari o ponga in essere condotte significanti inequivoche intese a liberare il cedente dalla responsabilità sussidiaria.

Il sistema delineato dall’art. 36 LEC non comporta, inoltre, una sproporzione tra gli impegni rimessi alle due parti del rapporto (locatore ed originario conduttore-cedente) tale da eccedere il criterio di ragionevolezza richiesto al Legislatore dall’art. 3 Cost., nè introduce una incolmabile asimmetria informativa, in ordine all’inadempimento del cessionario, venendo soltanto ad invertire l’onere informativo sul cedente tenuto a richiedere ed acquisire le notizie circa il regolare svolgimento del rapporto locativo tanto dal locatore quanto dal cessionario.

Con il quinto ed ultimo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 1227 e/o dell’art. 2043 c.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè la violazione delle stesse norme, in relazione all’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost. sotto il profilo del vizio di “omessa motivazione, contraddittorietà illogicità della motivazione circa un fatto decisivo” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

I ricorrenti assumono che, anche rendendosi inapplicabile l’art. 1408 c.c., comma 3 ed il relativo termine di decadenza, gli eredi del locatore non avevano tenuto un comportamento improntato a buona fede, avendo atteso circa diciotto mesi prima di notiziare il cedente dell’inadempimento del cessionario, impedendo quindi al primo non soltanto di sanare la insolvenza, ma anche la possibilità di esercitare il proprio diritto di rivalsa, in quanto nelle more Azzurra s.r.l. si era resa totalmente insolvente non avendo potuto il cedente agire a tutela della garanzia patrimoniale del proprio credito.

Il motivo si palesa inammissibile laddove intende investire, facendo valere un errore in fatto sotto il profilo dell’errore di diritto, la statuizione di merito della Corte d’appello che ha escluso qualsiasi profilo di responsabilità per colpa del locatore alla stregua dell’accertamento di fatto secondo cui il tempo trascorso dall’1.7.2005 non qualificava ex se come “colpevole inerzia” la condotta tenuta dalla parte locatrice, in quanto Azzurra s.r.l. aveva consegnato nelle more al locatore alcuni assegni bancari in pagamento dei canoni, gli ultimi dei quali erano risultati insoluti ed erano stati protestati.

Inoltre il motivo difetta di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

Premesso che non può che essere rimessa alla scelta discrezionale del creditore la valutazione del proprio interesse ad percepire in ritardo il pagamento dei canoni, proseguendo il rapporto contrattuale, oppure a sciogliere il contratto (risoluzione per inadempimento: convalida di sfratto per morosità), i ricorrenti nella esposizione del motivo sembrano prospettare l’ipotesi di un abuso del diritto da parte del locatore, ma non individuano i fatti, provati nel corso del giudizio di merito, dai quali dovrebbe evincersi la illiceità del comportamento del locatore, e che sarebbero stati del tutto omessi dal Giudice di appello, non essendo rilevante a tal fine il mero decorso del tempo dalla prima rata non pagata del canone, trattandosi di circostanza che è stata esaminata e valutata dalla Corte territoriale e che non riveste ex se carattere di decisività. Nella esposizione del motivo i ricorrenti prospettano che il pregiudizio arrecato al cedente, derivato dalla mancata tempestiva informazione da parte del locatore della inadempienza del cessionario, si tradurrebbe nella impossibilità di conservare la garanzia patrimoniale del credito in rivalsa da far valere nei confronti del debitore-cessionario: ma è appena da osservare che alcun elemento circostanziale risulta provato ed indicato dai ricorrenti, in ordine alla insolvenza patrimoniale di Azzurra s.r.l. o più in generale in ordine alla situazione economica-finanziaria di tale società, non risultando peraltro neppure dedotta con i motivi di gravame la questione del pregiudizio subito all’utile esercizio del diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria a causa della perdita della garanzia patrimoniale del debitore. Ed infatti con i motivi di gravame (trascritti a pag. 16 e 17 del ricorso per cassazione), era stato soltanto allegato “il maggior danno” cui il cedente è rimasto sottoposto e che “si sostanzia nelle maggiori somme (rispetto a quelle cui sarebbero stati….dichiarati tenuti se il locatore avesse diligentemente ed immediatamente posto in mora il cedente ed evocato lo stesso nella procedura di sfratto) delle quali i medesimi potrebbero essere tenuti a rispondere per non essersi il locatore diligentemente e tempestivamente attivato per ottenere il pagamento del canone”, danno che rimane escluso secondo la valutazione di merito del Giudice di secondo grado dalla legittimità della condotta tenuta dalla parte locatrice nell’esercizio dei diritti derivanti dal contratto locativo.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed i ricorrenti condannati alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre il rimborso forfetario delle spese genrali ex art. 15 Tariffa forense e gli accessori di legge;

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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