Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14329 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. II, 28/06/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 28/06/2011), n.14329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28947/2008 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RAFFAELE

CADORNA 29, presso lo studio dell’avvocato VALENTINI GABRIELE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MEMMO Giorgio, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PM DELLA CORTE D’APPELLO DI LECCE, M.M.L.;

– intimati –

avverso il provvedimento n. 1001/07 del TRIBUNALE di LECCE del

29/10/08, depositato il 31/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’avv. M.M. proponeva davanti al tribunale di Lecce opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 84 e 170 (T.U. spese di giustizia) al provvedimento 15 luglio 2007, con il quale era stata disposta la liquidazione dei compensi maturati per prestazione professionale svolta, con ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in difesa di R.U.W..

Il giudice delegato del tribunale di Lecce, esaminati gli atti, relativi a ricorso ex art. 710 c.p.c., con Decreto 29 ottobre 2008 confermava il decreto di liquidazione delle competenze maturate.

L’avv. M. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 26 novembre 2008 a M.M.L., controparte dell’assistito, e al Pubblico Ministero presso la procura della Repubblica di Lecce, rimasti intimati.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio.

Ha rilevato tra l’altro che il ricorso era da ritenere inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

La Corte condivide questo rilievo.

Come osservato nella relazione preliminare ex art. 380 bis c.p.c., il primo motivo del ricorso denuncia “violazione di legge”, senza specificare in rubrica le norme violate: il motivo non espone il quesito di diritto che è indispensabilmente previsto, a norma dell’art. 366 bis epe, a pena di inammissibilità, per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3), e 4).

Il secondo motivo lamenta “difetto di motivazione”, ma non reca la chiara indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione.

In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08;

16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360, n. 5, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere. Anche questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

Va osservato che parte ricorrente ha bene individuato il rimedio esperibile, ditalchè non ricorre l’ipotesi di rimessione in termini individuata in questa materia da Cass. 14627/10.

Le ragioni di inammissibilità risultano assorbenti rispetto alle questioni inerenti la corretta instaurazione del contraddittorio e in particolare l’omessa notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate.

Giova ricordare in proposito che nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (SU 6826/10).

All’inammissibilità del ricorso non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva di parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

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