Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14329 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1701-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5132/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA di SALERNO, depositata il 29/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro C.G. impugnando la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto la tardività dell’avviso di accertamento relativo a IRPEF per l’anno 2009, considerando che non vi era prova della notifica dell’avviso in data 24.12.2014.

La parte intimata non si è costituita. L’Agenza ha depositato memoria.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e art. 140 c.p.c., con riferimento all’art. 1362 cc. e ss., artt. 2697,2699 e 2700 c.c. La CTR avrebbe errato nel considerare che la relata di notifica dell’atto dalla quale risultava la data di spedizione dello stesso non fosse idonea a dimostrare la tempestività dell’azione accertativa.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e art. 140 c.p.c., e della L. n. 890 del 1982, in tema di notifiche. La CTR non avrebbe considerato che ai fini del perfezionamento della notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., per il notificante era rilevante il momento della consegna dell’atto al soggetto esecutore della notifica una volta dimostrato, quanto al notificato, anche successivamente il ricevimento della raccomandata informativa o il decorso di dieci giorni dalla relativa spedizione.

I due motivi, che meritano un esame congiunto, sono infondati.

La CTR ha ritenuto conclamata la decadenza dell’ufficio dal potere di spiccare l’accertamento nei confronti del contribuente per la ripresa di IRPEF relativa all’anno 2009, ritenendo inidonea a comprovare l’avvenuta spedizione entro il termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, la data del 24.12.2014 apposta sulla relata di notifica dal messo comunale il quale una volta attestato che, stante l’impossibilità di consegnare l’atto al destinatario, aveva provveduto alla spedizione dell’avviso di ricevimento con raccomandata nella data suindicata. E’ poi pacifico, dandone atto la stessa CTR, che l’atto venne notificato al Carrozza il 9.1.2015, dunque oltre il termine di decadenza.

Nel faro ciò il giudice di appello ha escluso di potere considerare probante la data del 24.12.2014 apposta a penna sulla cartolina di ricevimento.

In ciò la CTR si è uniformata alla giurisprudenza di legittimità. Ed invero, questa Corte a Sezioni Unite, nelle recenti sentenze nn. 13452 e 13453 del 2017 ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.

Nella stessa occasione si è specificato che ‘…Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.

Orbene, la decisione della C.T.R. risulta pienamente conforme ai suddetti principi di diritto, avendo considerato che ai fini della tempestività della spedizione a mezzo posta effettuata dal messo comunale non potesse essere considerata la data apposta a penna sull’avviso di ricevimento della raccomandata. Per altro verso, la sentenza impugnata si pone parimenti in linea con quanto chiarito da questa Corte allorchè si è ritenuto che, in tema di notifica ex art. 140 c.p.c., il compimento delle formalità richieste deve risultare dalla relata redatta dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 148 c.p.c., che, sotto tale profilo, è coperta da fede privilegiata, a differenza di quanto avviene per l’effettivo inoltro dell’avviso informativo al destinatario da parte dell’ufficio postale cui è stato consegnato da detto pubblico ufficiale, con la conseguenza che la prova dell’eventuale mancato recapito dello stesso potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso – cfr. Cass., n. 1699/2019 -.

Orbene, facendo applicazione dei superiori principi alla vicenda per cui è causa la circostanza che il tentativo di notifica alla persona destinataria sia stato fatto dal messo comunale e che quest’ultimo, non avendo trovato la persona, abbia deciso di attivare la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., rende evidente che la formalità compiuta – per quel che qui interessa la spedizione della raccomandata postale – non poteva essere accertata con fede privilegiata dal detto messo quanto alla data di spedizione, potendo questi unicamente certificare la compilazione della raccomandata, ma non già la data di spedizione a mezzo posta, non rientrando tale prerogativa fra quelle riservate al messo.

Sulla base di tali considerazioni, si appalesa immune da vizi la decisione della CTR che ha escluso la prova della spedizione della raccomandata sulla base di quanto indicato nella cartolina di ricevimento o sulla relata di notifica per come risultano riprodotti nel ricorso per cassazione alle pagine 9 e 10, in tal modo ritenendo di non potere desumere la spedizione dell’atto in epoca anteriore alla scadenza del termine di decadenza della pretesa impositiva ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. Il che rende irrilevante il profilo relativo alla scissione degli effetti della notifica a mezzo posta fra notificante e notificato oggetto del secondo motivo di ricorso.

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti dalla ricorrente in memoria, il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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